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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2440/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230071812364000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2196/2025 depositato il 24/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620230071812364000 per € 1.319,79 emessa da ADER e relativa a imposte dirette (II.DD.) e IVA per anno d'imposta 2019, conseguenziale alla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973. E notificata il 06/02/2023 tramite servizio postale.
Deduce i seguenti motivi di ricorso:
o Nullità della notifica: violazione art. 139 c.p.c. (notifica al portiere ).
o Mancata notifica degli atti presupposti (avviso bonario).
o Silenzio rigetto sull'istanza di accesso agli atti (richiamo TAR Lazio n. 103101/2020).
Controdeduzioni Agenzia Entrate Per l'Agenzia, la notifica è regolare ex art. 26 DPR 602/1973 (invio diretto tramite raccomandata A/R). Fa riferimento a giurisprudenza consolidata: Cass. 8333/2015, 24399/2016, 16983/2021. Non serve relata di notifica, basta avviso di ricevimento. In ogni caso vale la sanatoria ex art. 156 c.p.c. (atto ha raggiunto lo scopo). L'Avviso bonario non è non obbligatorio in caso di omessi/tardivi versamenti (Cass. 13759/2016, 14575/2018). In ogni caso, la comunicazione di irregolarità risulta inviata il 19/05/2023. Tra l'altro il contribuente nel merito nulla oppone. Conclusioni: chiede il rigetto ricorso, con condanna alle spese. ADER a cui il ricorso risulta notificato con PEC del 3.
4.24 non si è costituita in giudizio Motivi della decisione Il ricorso è infondato 1. Sulla notifica della cartella La cartella è stata notificata il 06/02/2023 a mezzo raccomandata A/R, modalità prevista dall'art. 26 DPR 602/1973, che consente la notifica diretta da parte del concessionario tramite servizio postale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere valida tale modalità (Cass. 8333/2015; Cass. 24399/2016; Cass. 16983/2021), senza necessità di relata di notifica, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento. Inoltre, il portiere è soggetto legittimato alla ricezione ex art. 139 c.p.c. In ogni caso, il vizio sarebbe sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c., avendo l'atto raggiunto il suo scopo (Cass. 8674/2015). Lo Stesso risulta allegato al ricorso e quindi entrato pienamente nella sfera conoscitiva del ricorrente.
2. Sull'avviso bonario Il ricorrente deduce la mancata notifica dell'avviso bonario. Sul punto, va richiamato l'art. 6, comma 5, L. 212/2000, che impone l'invito al contraddittorio solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di omessi o tardivi versamenti, l'avviso bonario non è obbligatorio (Cass. 13759/2016; Cass. 14575/2018; Cass. ord. 22383/2017). Nel caso di specie, la cartella deriva da somme dichiarate e non versate, sicché non sussiste alcuna incertezza. Tra l'altro lo stesso risulta spedito il 25.5.23 sicchè la richiesta di accesso agli atti, tenuto conto che lo stesso è stato raggiunto nella fase precontenziosa con la suddetta comunicazione preventiva I(avviso bonario) è superflua. Inoltre le somme dovute derivano dalla dichiarazione dei redditi anno 2019 dallo stesso presentata, sicchè degli omessi versamenti ne è ben a conoscenza.
3. Sul merito Il ricorrente non contesta la debenza delle imposte, ma solo vizi formali. La cartella è stata emessa conformemente agli artt. 36-bis DPR 600/1973 e 26 DPR 602/1973. Non emergono profili di illegittimità. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo che liquida in € 300,00. Compensa le spese con ADER, contumace.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo che liquida in € 300,00 Palermo 18.9.25 Il Giudice Monocratico Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2440/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230071812364000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2196/2025 depositato il 24/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620230071812364000 per € 1.319,79 emessa da ADER e relativa a imposte dirette (II.DD.) e IVA per anno d'imposta 2019, conseguenziale alla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973. E notificata il 06/02/2023 tramite servizio postale.
Deduce i seguenti motivi di ricorso:
o Nullità della notifica: violazione art. 139 c.p.c. (notifica al portiere ).
o Mancata notifica degli atti presupposti (avviso bonario).
o Silenzio rigetto sull'istanza di accesso agli atti (richiamo TAR Lazio n. 103101/2020).
Controdeduzioni Agenzia Entrate Per l'Agenzia, la notifica è regolare ex art. 26 DPR 602/1973 (invio diretto tramite raccomandata A/R). Fa riferimento a giurisprudenza consolidata: Cass. 8333/2015, 24399/2016, 16983/2021. Non serve relata di notifica, basta avviso di ricevimento. In ogni caso vale la sanatoria ex art. 156 c.p.c. (atto ha raggiunto lo scopo). L'Avviso bonario non è non obbligatorio in caso di omessi/tardivi versamenti (Cass. 13759/2016, 14575/2018). In ogni caso, la comunicazione di irregolarità risulta inviata il 19/05/2023. Tra l'altro il contribuente nel merito nulla oppone. Conclusioni: chiede il rigetto ricorso, con condanna alle spese. ADER a cui il ricorso risulta notificato con PEC del 3.
4.24 non si è costituita in giudizio Motivi della decisione Il ricorso è infondato 1. Sulla notifica della cartella La cartella è stata notificata il 06/02/2023 a mezzo raccomandata A/R, modalità prevista dall'art. 26 DPR 602/1973, che consente la notifica diretta da parte del concessionario tramite servizio postale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere valida tale modalità (Cass. 8333/2015; Cass. 24399/2016; Cass. 16983/2021), senza necessità di relata di notifica, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento. Inoltre, il portiere è soggetto legittimato alla ricezione ex art. 139 c.p.c. In ogni caso, il vizio sarebbe sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c., avendo l'atto raggiunto il suo scopo (Cass. 8674/2015). Lo Stesso risulta allegato al ricorso e quindi entrato pienamente nella sfera conoscitiva del ricorrente.
2. Sull'avviso bonario Il ricorrente deduce la mancata notifica dell'avviso bonario. Sul punto, va richiamato l'art. 6, comma 5, L. 212/2000, che impone l'invito al contraddittorio solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di omessi o tardivi versamenti, l'avviso bonario non è obbligatorio (Cass. 13759/2016; Cass. 14575/2018; Cass. ord. 22383/2017). Nel caso di specie, la cartella deriva da somme dichiarate e non versate, sicché non sussiste alcuna incertezza. Tra l'altro lo stesso risulta spedito il 25.5.23 sicchè la richiesta di accesso agli atti, tenuto conto che lo stesso è stato raggiunto nella fase precontenziosa con la suddetta comunicazione preventiva I(avviso bonario) è superflua. Inoltre le somme dovute derivano dalla dichiarazione dei redditi anno 2019 dallo stesso presentata, sicchè degli omessi versamenti ne è ben a conoscenza.
3. Sul merito Il ricorrente non contesta la debenza delle imposte, ma solo vizi formali. La cartella è stata emessa conformemente agli artt. 36-bis DPR 600/1973 e 26 DPR 602/1973. Non emergono profili di illegittimità. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo che liquida in € 300,00. Compensa le spese con ADER, contumace.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo che liquida in € 300,00 Palermo 18.9.25 Il Giudice Monocratico Santo Ippolito