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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2025, n. 37145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37145 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da AZ OS AN CO - Presidente - Sent. n. sez. 1268/2025 LF UA CC - 16/09/2025 IN HI R.G.N. 19636/2025 IC CU PIERANGELO CI - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: IA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. TU CE, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del 21 gennaio 2025, con cui la Prima Sezione di questa Corte aveva rigettato il ricorso contro l’ordinanza della Corte di appello di IN, che a sua volta aveva respinto il reclamo proposto dallo stesso TU avverso il provvedimento emesso dal Consigliere della medesima Corte territoriale, dott. NA NO. Con tale Penale Sent. Sez. 5 Num. 37145 Anno 2025 Presidente: CO AZ OS AN Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 16/09/2025 2 provvedimento, era stato disposto il trattenimento di una missiva inviata dal TU (imputato sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., nel procedimento pendente davanti alla Corte di appello di IN) e destinata a tale TA RT. Il «blocco della missiva» era stato fondato «su ragioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, meritevoli di tutela in via prioritaria rispetto al diritto alla corrispondenza del detenuto». Dal «contenuto della suddetta missiva», infatti, emergeva «la presenza di un cuoricino con all'interno lettere alfabetiche puntate che potrebbero celare messaggi criptici, inviati all'esterno dal detenuto, in relazione a situazioni o attività illecite». 2. Avverso il provvedimento della Corte di appello di IN, il TU aveva proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo deduceva l’incompatibilità del Presidente del Collegio, sostenendo che quest’ultimo, che era stato anche l’estensore del provvedimento impugnato, fosse la medesima persona fisica che aveva redatto il provvedimento di trattenimento della missiva. Con il secondo motivo, sosteneva che il provvedimento di trattenimento fosse privo di motivazione e che tale lacuna non fosse stata colmata dalla Corte di appello, che non avrebbe adeguatamente valutato la memoria con la quale la difesa aveva spiegato che le iniziali interne al cuore (N.R.D.M.N.) corrispondevano alle iniziali dei componenti del nucleo familiare: della coppia, IN e RT (N.R.); della figlia del detenuto, IS (D.); della figlia della convivente, EL (M.); del nome scelto per l'eventuale figlio nascituro della coppia, in caso di esito positivo della procedura di FIVET, IN (N.). 3. La Prima Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, atteso che il provvedimento di trattenimento era stato redatto dal Consigliere della Corte di appello di IN NA NO, che non risultava componente del Collegio che aveva deciso il reclamo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, atteso che la Corte di appello aveva fornito «una motivazione immune da censure», ritenendo che il «contenuto della missiva» costituisse un pericolo per l'ordine e la sicurezza», sulla base di un’adeguata valutazione del linguaggio e della terminologia usati nella missiva trattenuta. Il motivo di ricorso, «di contro» dimostrava «la sua infondatezza, limitandosi a contestare le argomentazioni dell'ordinanza impugnata … e a fare leva sull'omessa considerazione di una memoria», la quale, però, non sembrava offrire una giustificazione chiarificatrice dello scritto, considerato che il condannato risultava «chiamarsi CE e non IN» e che l'ultima iniziale veniva 3 «ricollegata a un possibile futuro figlio della coppia (che, inoltre, avrebbe dovuto chiamarsi IN e non IN)». 4. Avverso la sentenza della Prima Sezione di questa Corte, il TU propone ricorso straordinario, ai sensi dell'’art. 625-bis cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Prima Sezione di questa Corte sarebbe incorsa in due errori di fatto. In primo luogo, sarebbe incorsa in un'evidente violazione di legge, in considerazione dell’incompetenza funzionale della Corte di appello di IN, che non avrebbe potuto decidere in ordine al reclamo proposto ex art. 18-ter Ord. pen., in quanto la competenza sarebbe spettata al Tribunale nel cui circondario aveva sede l'autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento impugnato. In secondo luogo, la Prima Sezione avrebbe errato nel ritenere che il condannato si chiami CE e non IN e a porre in dubbio che l'ultima iniziale potesse essere «ricollegata a un possibile futuro figlio della coppia (che inoltre avrebbe dovuto chiamarsi IN e non IN)». 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 6. L’avv. Tindaro Celi, per il TU, ha depositato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso, sostenendo che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con corretta lettura degli atti, avrebbe disposto, con atto sopravvenuto alla proposizione del ricorso straordinario, l'inoltro della missiva al detenuto. 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che il ricorso straordinario può avere a oggetto esclusivamente pronunce di condanna o provvedimenti che intervengano a stabilizzare il giudicato. Secondo l’orientamento tradizionale di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281), le disposizioni di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. possono trovare applicazione soltanto all'esito del procedimento di cognizione (ovvero di revisione, laddove la sentenza della Corte di Cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso del condannato avverso la decisione negativa della Corte di appello) e non anche nei procedimenti in fase di esecuzione o in quelli di sorveglianza (cfr. Sez. 5, n. 45937 del 08/11/2005, Ierinò, Rv. 233218), in quanto 4 in tali ipotesi la decisione della Corte di cassazione non perfeziona il giudicato. Orientamento che trova un chiaro appiglio letterale nell'art. 625-bis cod. proc. pen. che, con il termine «condannato», fa chiaramente riferimento all'applicazione di una sanzione penale, all’esito di un giudizio di cognizione, rispetto al quale il provvedimento della Corte di cassazione determina la formazione del giudicato. La più recente giurisprudenza ha ritenuto di dovere accogliere una nozione di “condannato” più ampia di quella utilizzata dalla giurisprudenza tradizionale, che superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Corte di cassazione che determinino, per la “prima volta”, la formazione del giudicato, escludendo, però, che possa esservi una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. Il rimedio, infatti, «deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente» (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269789). L’estensione dell’ambito applicativo del rimedio riguarda, dunque, le sole ipotesi in cui il provvedimento intervenga a stabilizzare il giudicato, ma non quelle in cui la pronuncia della Cassazione non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità e in ogni caso sulla fissità del giudicato. Alla luce dei confini delineati dalla giurisprudenza di legittimità, appare evidente che, nel caso in esame, non sia consentito il ricorso straordinario, atteso che il provvedimento di trattenimento della corrispondenza non incide in alcun modo sulla stabilizzazione del giudicato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 16 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LO RI IA SA NA LI
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CI;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. TU CE, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza del 21 gennaio 2025, con cui la Prima Sezione di questa Corte aveva rigettato il ricorso contro l’ordinanza della Corte di appello di IN, che a sua volta aveva respinto il reclamo proposto dallo stesso TU avverso il provvedimento emesso dal Consigliere della medesima Corte territoriale, dott. NA NO. Con tale Penale Sent. Sez. 5 Num. 37145 Anno 2025 Presidente: CO AZ OS AN Relatore: CI PIERANGELO Data Udienza: 16/09/2025 2 provvedimento, era stato disposto il trattenimento di una missiva inviata dal TU (imputato sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., nel procedimento pendente davanti alla Corte di appello di IN) e destinata a tale TA RT. Il «blocco della missiva» era stato fondato «su ragioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza, meritevoli di tutela in via prioritaria rispetto al diritto alla corrispondenza del detenuto». Dal «contenuto della suddetta missiva», infatti, emergeva «la presenza di un cuoricino con all'interno lettere alfabetiche puntate che potrebbero celare messaggi criptici, inviati all'esterno dal detenuto, in relazione a situazioni o attività illecite». 2. Avverso il provvedimento della Corte di appello di IN, il TU aveva proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo deduceva l’incompatibilità del Presidente del Collegio, sostenendo che quest’ultimo, che era stato anche l’estensore del provvedimento impugnato, fosse la medesima persona fisica che aveva redatto il provvedimento di trattenimento della missiva. Con il secondo motivo, sosteneva che il provvedimento di trattenimento fosse privo di motivazione e che tale lacuna non fosse stata colmata dalla Corte di appello, che non avrebbe adeguatamente valutato la memoria con la quale la difesa aveva spiegato che le iniziali interne al cuore (N.R.D.M.N.) corrispondevano alle iniziali dei componenti del nucleo familiare: della coppia, IN e RT (N.R.); della figlia del detenuto, IS (D.); della figlia della convivente, EL (M.); del nome scelto per l'eventuale figlio nascituro della coppia, in caso di esito positivo della procedura di FIVET, IN (N.). 3. La Prima Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, atteso che il provvedimento di trattenimento era stato redatto dal Consigliere della Corte di appello di IN NA NO, che non risultava componente del Collegio che aveva deciso il reclamo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, atteso che la Corte di appello aveva fornito «una motivazione immune da censure», ritenendo che il «contenuto della missiva» costituisse un pericolo per l'ordine e la sicurezza», sulla base di un’adeguata valutazione del linguaggio e della terminologia usati nella missiva trattenuta. Il motivo di ricorso, «di contro» dimostrava «la sua infondatezza, limitandosi a contestare le argomentazioni dell'ordinanza impugnata … e a fare leva sull'omessa considerazione di una memoria», la quale, però, non sembrava offrire una giustificazione chiarificatrice dello scritto, considerato che il condannato risultava «chiamarsi CE e non IN» e che l'ultima iniziale veniva 3 «ricollegata a un possibile futuro figlio della coppia (che, inoltre, avrebbe dovuto chiamarsi IN e non IN)». 4. Avverso la sentenza della Prima Sezione di questa Corte, il TU propone ricorso straordinario, ai sensi dell'’art. 625-bis cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Prima Sezione di questa Corte sarebbe incorsa in due errori di fatto. In primo luogo, sarebbe incorsa in un'evidente violazione di legge, in considerazione dell’incompetenza funzionale della Corte di appello di IN, che non avrebbe potuto decidere in ordine al reclamo proposto ex art. 18-ter Ord. pen., in quanto la competenza sarebbe spettata al Tribunale nel cui circondario aveva sede l'autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento impugnato. In secondo luogo, la Prima Sezione avrebbe errato nel ritenere che il condannato si chiami CE e non IN e a porre in dubbio che l'ultima iniziale potesse essere «ricollegata a un possibile futuro figlio della coppia (che inoltre avrebbe dovuto chiamarsi IN e non IN)». 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 6. L’avv. Tindaro Celi, per il TU, ha depositato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso, sostenendo che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con corretta lettura degli atti, avrebbe disposto, con atto sopravvenuto alla proposizione del ricorso straordinario, l'inoltro della missiva al detenuto. 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che il ricorso straordinario può avere a oggetto esclusivamente pronunce di condanna o provvedimenti che intervengano a stabilizzare il giudicato. Secondo l’orientamento tradizionale di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281), le disposizioni di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. possono trovare applicazione soltanto all'esito del procedimento di cognizione (ovvero di revisione, laddove la sentenza della Corte di Cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso del condannato avverso la decisione negativa della Corte di appello) e non anche nei procedimenti in fase di esecuzione o in quelli di sorveglianza (cfr. Sez. 5, n. 45937 del 08/11/2005, Ierinò, Rv. 233218), in quanto 4 in tali ipotesi la decisione della Corte di cassazione non perfeziona il giudicato. Orientamento che trova un chiaro appiglio letterale nell'art. 625-bis cod. proc. pen. che, con il termine «condannato», fa chiaramente riferimento all'applicazione di una sanzione penale, all’esito di un giudizio di cognizione, rispetto al quale il provvedimento della Corte di cassazione determina la formazione del giudicato. La più recente giurisprudenza ha ritenuto di dovere accogliere una nozione di “condannato” più ampia di quella utilizzata dalla giurisprudenza tradizionale, che superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Corte di cassazione che determinino, per la “prima volta”, la formazione del giudicato, escludendo, però, che possa esservi una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. Il rimedio, infatti, «deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente» (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269789). L’estensione dell’ambito applicativo del rimedio riguarda, dunque, le sole ipotesi in cui il provvedimento intervenga a stabilizzare il giudicato, ma non quelle in cui la pronuncia della Cassazione non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità e in ogni caso sulla fissità del giudicato. Alla luce dei confini delineati dalla giurisprudenza di legittimità, appare evidente che, nel caso in esame, non sia consentito il ricorso straordinario, atteso che il provvedimento di trattenimento della corrispondenza non incide in alcun modo sulla stabilizzazione del giudicato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 16 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LO RI IA SA NA LI