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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8194 R.G. dell'anno 2022
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 4174 RG. anno 2020 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Marchesiello, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Cuzzupoli, CP_1
Itala De Benedictis, DA AN, MI Capasso, come in atti
- resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato e ritualmente notificato l'istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92, non riconosciuti in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, attribuendo una percentuale del 100% di invalidità e riconoscendo lo stato di portatore di handicap art. 3 co. 1 L. 104/92.
Pertanto parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 22.12.2022, proponeva rituale opposizione. L' si costituiva e contestava l'avversa domanda, concludendo per il rigetto del ricorso CP_1 con vittoria delle spese.
****
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguito si espongono. A fronte del deposito di nuova documentazione sanitaria, il Tribunale, con provvedimento del
03.06.2024, disponeva il rinnovo della ctu e nominava il dott. al fine di Persona_1 valutare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
1 Ebbene, il CTU ha rilevato che “Sulla base della visita medico legale effettuata e della documentazione sanitaria agli atti è possibile stabilire che il sig. è affetto Parte_1 da:
• Cardiopatia ischemica in soggetto con pregresso IMA trattato con PTCA+ DES e PMK (classe IV NYHA);
• Artrosi polidistrettuale in paziente con malattia di Paget e cifoscoliosi con limitazione funzionale di discreta entità;
• Vasculopatia cerebrale cronica con sindrome depressiva involutiva. Il complesso morboso così valutato determina una condizione di invalidità del 100% (cento)
– come già riconosciuto dalla Commissione medica - e compromette l'autosufficienza CP_1 del periziando sia in riferimento alla capacità di deambulare autonomamente che permane conservata seppur a piccoli passi con accompagnatore, sia in riferimento alla capacità di far fronte alle comuni esigenze della vita quotidiana. Per quanto attiene allo status di portatore di handicap le suindicate patologie rendono il periziato persona che necessita di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale da parte di terzi tali da renderla persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 (bisognevole di assistenza continua). Sulla scorta dell'obiettività clinica esperita dallo scrivente CTU la condizione clinica globale della ricorrente è tale per cui si rimodula il pregresso riconoscimento medico-legale ovvero di una invalidità pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 a partire dalla data della visita geriatrica presso l'ASL di Caserta con valutazioni MMSE, IADL e ADL del 04.10.2022.” Le argomentazioni del consulente, come complessivamente esposte nella perizia depositata nel presente giudizio, sono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, a decorrere dalla suindicata data.
Si evince agevolmente dal tenore della perizia che il CTU ha riscontrato proprio le patologie enunciate dalla ricorrente e, motivando le proprie ragioni, ha accertato che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data indicata.
In considerazione del riconoscimento del requisito sanitario solo in epoca successiva alla domanda amministrativa, le spese di lite vanno integralmente compensate. Le spese di CTU liquidate con separato decreto restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accerta la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e nonché lo status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92, con decorrenza dal 04.10.2022;
2 b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
3
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8194 R.G. dell'anno 2022
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 4174 RG. anno 2020 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Marchesiello, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Cuzzupoli, CP_1
Itala De Benedictis, DA AN, MI Capasso, come in atti
- resistente - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato e ritualmente notificato l'istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92, non riconosciuti in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, attribuendo una percentuale del 100% di invalidità e riconoscendo lo stato di portatore di handicap art. 3 co. 1 L. 104/92.
Pertanto parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 22.12.2022, proponeva rituale opposizione. L' si costituiva e contestava l'avversa domanda, concludendo per il rigetto del ricorso CP_1 con vittoria delle spese.
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La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguito si espongono. A fronte del deposito di nuova documentazione sanitaria, il Tribunale, con provvedimento del
03.06.2024, disponeva il rinnovo della ctu e nominava il dott. al fine di Persona_1 valutare un eventuale aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
1 Ebbene, il CTU ha rilevato che “Sulla base della visita medico legale effettuata e della documentazione sanitaria agli atti è possibile stabilire che il sig. è affetto Parte_1 da:
• Cardiopatia ischemica in soggetto con pregresso IMA trattato con PTCA+ DES e PMK (classe IV NYHA);
• Artrosi polidistrettuale in paziente con malattia di Paget e cifoscoliosi con limitazione funzionale di discreta entità;
• Vasculopatia cerebrale cronica con sindrome depressiva involutiva. Il complesso morboso così valutato determina una condizione di invalidità del 100% (cento)
– come già riconosciuto dalla Commissione medica - e compromette l'autosufficienza CP_1 del periziando sia in riferimento alla capacità di deambulare autonomamente che permane conservata seppur a piccoli passi con accompagnatore, sia in riferimento alla capacità di far fronte alle comuni esigenze della vita quotidiana. Per quanto attiene allo status di portatore di handicap le suindicate patologie rendono il periziato persona che necessita di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale da parte di terzi tali da renderla persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 (bisognevole di assistenza continua). Sulla scorta dell'obiettività clinica esperita dallo scrivente CTU la condizione clinica globale della ricorrente è tale per cui si rimodula il pregresso riconoscimento medico-legale ovvero di una invalidità pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 a partire dalla data della visita geriatrica presso l'ASL di Caserta con valutazioni MMSE, IADL e ADL del 04.10.2022.” Le argomentazioni del consulente, come complessivamente esposte nella perizia depositata nel presente giudizio, sono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, a decorrere dalla suindicata data.
Si evince agevolmente dal tenore della perizia che il CTU ha riscontrato proprio le patologie enunciate dalla ricorrente e, motivando le proprie ragioni, ha accertato che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data indicata.
In considerazione del riconoscimento del requisito sanitario solo in epoca successiva alla domanda amministrativa, le spese di lite vanno integralmente compensate. Le spese di CTU liquidate con separato decreto restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accerta la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e nonché lo status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92, con decorrenza dal 04.10.2022;
2 b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
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