Inammissibile
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02360/2026REG.PROV.COLL.
N. 06339/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6339 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Valeria Morales Sosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Gianolio in Mantova, via Acerbi 27;
per l’accertamento, ex artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., della sussistenza dei presupposti dell’errore di fatto revocatorio, consistente nell’omessa comunicazione ex art. 71, nn. 3 e 5, della pubblica
udienza di discussione dell’appello del Comune al domicilio eletto della ricorrente, e conseguentemente per la declaratoria di nullità della sentenza Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione quinta) n. 04033/2025 Reg. Prov. Collazioni, pronunciata il
10.04.2025, pubblicata il 09.05.2025 non notificata, con assegnazione alle parti ex art. 73 n. 3 c.p.a., con sentenza non definitiva, dei termini per il deposito di memorie difensive e fissazione del prosieguo della discussione nel merito alla udienza pubblica con decreto del Presidente della Sezione.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione delle Stiviere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. NC DI e udito, per parte ricorrente, l’Avvocato Alessio Petretti, in delega dell'Avv. Valeria Morales Sosa;
Preso atto della domanda di passaggio in decisione senza discussione depositata, per parte resistente, dall’Avv. Alberto Arrigo Gianolio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-OMISSIS- ha impugnato la delibera del Comune di -OMISSIS-del 2019 con cui le è stato revocato l’incarico di membro del collegio dei revisori dei conti, chiedendo all’Amministrazione convenuta, in solido con la dirigente dell’area economica patrimoniale, anche il risarcimento dei danni.
Il T.a.r. ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla domanda di annullamento, ma ha accertato la illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori e condannato il Comune al pagamento nei confronti della ricorrente di euro 5.000,00 a titolo di danno all’immagine ed alla refusione delle spese, mentre ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della dirigente, compensando le spese di lite.
All’esito dell’appello notificato dal Comune alla originaria ricorrente in data 22 ottobre 2024, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4033 del 2025, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione al Comune delle spese dei due gradi di giudizio.
Nel giudizio di appello -OMISSIS- si è costituita in data 19 dicembre 2024, ma non le è stato comunicato l’avviso di discussione alla pubblica udienza del 10 aprile 2025.
2.Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4033 del 2025, l’originaria ricorrente ed appellata ha proposto ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.a., denunciando l’omessa comunicazione ex art. 71, comma 5, c.p.a., dell’avviso di discussione alla pubblica udienza, adottato in data 3 dicembre 2024 prima della scadenza dei termini per la costituzione delle parti, ed il conseguente errore revocatorio consistente nell’omesso rilievo del vizio del contraddittorio (precedenti richiamati di questo Consiglio n. 227 del 2012, 3765 del 2013, 6513 del 2024) e chiedendo l’annullamento della sentenza e la fissazione della pubblica udienza nel rispetto dei termini per il deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a.
Il Comune si è costituito in data 6 ottobre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
La controparte ha eccepito la tardività della costituzione del Comune e l’inammissibilità del deposito dei documenti.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026, previo scambio di memorie, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
3. Preliminarmente occorre rilevare che nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso; peraltro, nel caso di costituzione tardiva, detta parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui al precedente articolo 73, comma 1,c.p.a., per cui la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali dovendo, per converso, essere stralciati dagli atti del giudizio le memorie ed i documenti depositati tardivamente, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere (Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 218).
Nel presente giudizio, tuttavia, il Comune si è costituito in data 6 ottobre 2025, in tempo utile per usufruire dei termini, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., di quaranta e trenta giorni prima rispetto alla udienza pubblica fissata per il 12 marzo 2026 per produrre documenti e memorie.
4. La revocazione non può essere accolta.
4.1.Occorre ricordare che, secondo un orientamento di questo Consiglio, nel sistema della giustizia amministrativa la rilevanza dell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. può essere affermata non solo rispetto a circostanze fattuali inerenti alla materia controversa, cioè propriamente alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, ma altresì al fatto processuale, laddove rifletta la violazione di fondamentali regole procedurali poste a tutela dell'effettività del contraddittorio, per cui l’errore revocatorio sussiste anche nel caso di mancata comunicazione/ricezione dell'avviso di fissazione d'udienza da parte del difensore costituito in giudizio, giacché implica un errore di fatto che è rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4, c.p.c., poiché l'omissione dell'adempimento induce in errore il giudice circa la regolare costituzione del contraddittorio (Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2014, n. 4616; nello stesso senso la sentenza non definitiva del Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6513, che ha accolto la fase rescindente e riservato l’esame della fase cd. rescissoria all’udienza pubblica fissata dal presidente di Sezione, assegnando ex art. 73 n. 3 un temine alle parti per il deposito di memorie). Tale orientamento è coerente con un risalente arresto delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 30 dicembre 2004, n. 24170), secondo cui la revocazione della sentenza o dell'ordinanza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione: è pertanto deducibile come causa di errore revocatorio la circostanza che la sentenza o l'ordinanza impugnata si fondi su un fatto - l'avvenuta regolare comunicazione della fissazione dell'udienza a tutte le parti costituite - incontestabilmente mai avvenuto.
Va, tuttavia, evidenziato che sussiste anche un diverso orientamento della Suprema Corte, secondo cui la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 377 c.p.c. costituisce error in procedendo che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, di cui agli artt. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c. non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, attesa la mancanza del requisito della decisività dell'errore e l'inesistenza di un nesso causale diretto fra l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte (Cass., Sez. VI, 20 novembre 2015, n. 23832; Cass., Sez. L, 18 luglio 2006, n. 16361).
4.2. Pure deve ribadirsi che, secondo un orientamento di questo Consiglio, il giudizio per la revocazione prevede una fase rescindente e una fase rescissoria, che hanno incidenza su una precedente sentenza, e va deciso con un atto unitario, sicché la relativa domanda deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva, per cui il ricorso per revocazione, che è retto dal principio di autosufficienza, è inammissibile quando, oltre alla domanda di revocazione della sentenza (idonea a provocare la fase rescindente del giudizio), non contenga anche la domanda di decisione sull'originario ricorso, non essendo sufficiente il generico richiamo alle difese del giudizio a quo, posto che sussiste autonomia tra le istanze in esame e quelle avanzate nel giudizio che si è concluso con la decisione asseritamente viziata. Le parti hanno, infatti, gli stessi oneri processuali che avrebbero in un ordinario giudizio di appello, che resta distinto da quello precedente conclusosi con la sentenza oggetto di revocazione; in tale contesto, le eccezioni e la riproposizione delle censure di primo grado sono sottoposte agli stessi oneri e agli stessi termini di un ordinario giudizio di appello e, soprattutto, devono essere espressamente formulate, non potendosi la parte limitare a un generico rinvio agli atti depositati nel precedente giudizio di appello, anche in considerazione del già richiamato principio di autosufficienza (Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 novembre 2025, n. 9262; v. anche Consiglio di Stato, Sez. VII, 19 luglio 2024, n. 6493; così anche Cass., Sez. 3, 14 novembre 2006, n. 24203, secondo cui, in tema di revocazione è inammissibile il ricorso che contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, ma non quella di decisione sull'originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, non essendo siffatto ricorso idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria).
4.3.Alla luce di tali premesse, si ha che, pur essendo stato denunciato un errore sul fatto processuale, consistente nell’omessa comunicazione dell’avviso di udienza, fissata prima della scadenza del termine di costituzione, in violazione dell’art. 71, comma 3, c.p.a. (ai sensi del quale il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l’udienza per la discussione del ricorso), alla parte costituitasi successivamente alla fissazione dell’udienza, ma anteriormente alla scadenza del termine di costituzione, nel caso di specie, non risulta in alcun modo emergere la decisività di tale errore rispetto alla sentenza adottata, in assenza di difese di merito idonee ad incidere sull’accoglimento dell’appello proposto dal Comune e, dunque, a condurre ad una diversa decisione. Parte ricorrente avrebbe dovuto formulare tali difese in questa sede, o nel ricorso o quantomeno nelle memorie ex art. 73 c.p.a., depositate in occasione dell’udienza pubblica del 12 marzo 2026, in virtù appunto del principio di unitarietà del giudizio di revocazione, in cui tendenzialmente la fase rescindente e rescissoria vanno decise contestualmente, e di autosufficienza del ricorso per revocazione.
Ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., a cui espressamente rinvia l’art. 106 c.p.a., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica (Cass, Sez. 1, 29 marzo 2016, n. 6038). In assenza di alcuna difesa di merito da parte della ricorrente, esplicitata in questa sede, non vi è alcuna evidenza della necessità logica-giuridica di una decisione diversa (in questo senso Cass., Sez. VI, 20 novembre 2015, n. 23832; Cass., Sez. L, 18 luglio 2006, n. 16361).
5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in esame, lo dichiara inammissibile.
Spesa integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IN, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
NC DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC DI | TE IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.