Art. 23. Opere pubbliche di bonifica montana
E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991 .
E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991 .