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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1605/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4631/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 849/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00335603 80 000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 686/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Con ricorso regolarmente notificato e depositato nei termini di legge, il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento, in epigrafe indicata negli esatti estremi numerici, relativa ad IRPEF anno 2020.
La iscrizione a ruolo era scaturita da un controllo formale della dichiarazione dei redditi 2021, in relazione all'anno di imposta 2020 e la A.F. aveva proceduto a rettificare in diminuzione gli oneri deducibili dichiarati, con conseguente ricalcolo della maggiore imposta netta da versare in € 5.450,00 oltre sanzione, interessi e addizionali;
la rettifica derivava dalla ritenuta non deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per la assistenza prestata dalla badante in favore della figlia, familiare convivente, invalido civile;
la determinazione assunta dalla Agenzia delle Entrate a parere del contribuente risultava in contrasto con la previsione di cui all'art. 10 T.U.I.R.
Si costituva in giudizio l' Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso veniva accolto.
Contro la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della quesitone.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
( Ritiene al Corte che l'appello debba essere rigettato.
Come correttamente osservato dai primi giudici la questione è interpretativa: ossia far rientrare le spese sostenute dal contribuente per il pagamento di badante addetta alla assistenza della figlia convivente invalida civile in situazione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, tra gli oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 TU (DPR 917/1986).
L'interpretazione fornita dalla A.F. in sede di rettifica della dichiarazione è quella secondo cui per spese di
“assistenza specifica” dovrebbero intendersi unicamente quelle sostenute per il pagamento degli emolumenti in favore di personale specializzato o comunque professionale, e quindi quelle connesse esclusivamente a prestazioni specialistiche.
L'Agenzia sostiene che al caso in esame andrebbe applicato l'art. 15 del TU (che consente soltanto la detrazione del 19% dall'imposta lorda, per un importo non superiore ad euro 2.100,0, delle spese “di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b)”) in luogo dell'art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TU (che consente, invece, di dedurre dal reddito gli oneri sostenuti dal contribuente per spese di assistenza specifica necessarie nei casi di permanente invalidità o menomazione).
Ciò in quanto quest'ultima norma (l'art. 10 del tuir) riconoscerebbe il diritto di portare in deduzione dal reddito le spese sostenute per assistenza in favore di soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione, esclusivamente se prestata da personale dotato di “professionalità”.
La norma invero recita: “1. Dal reddito complessivo si deducono i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
…b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità
o menomazione…”.
Ossia prevede solo la “specificità” della prestazione assistenziale, intendendosi come tale quella che sia funzionale e connessa alla invalidità dell'assistito e non fa invece espresso riferimento alla “professionalità” del personale assistenziale.
In tal senso, del resto, si è di recente espressa Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. V, n. 449/2025 del
09.01.2025) che, in un caso identico a quello oggetto del presente vaglio giudiziale, ha così statuito:
“La tesi dell'Ufficio ricorrente non è, ad avviso del Collegio, supportata dal tenore delle disposizioni in questione. L' art. 10, comma 1, lett. b) t.u.i.r. prevede che si deducono dal reddito complessivo - tra gli altri –
i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: "b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104... ". L'art. 15, comma 1, lett. c), t.u.i.r. prevede che dall' imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento - tra gli altri - dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: "c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede Lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti..". L' art. 15, comma 1, lettera i-septies),
t.u.i.r. prevede la detraibilità delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000,00 euro. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate, la dizione "assistenza specifica" non vale a distinguere l'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. b), da quello dell'art. 15, comma 1, lett. c), t.u.i.r.; la dizione si ripete, infatti, identica in entrambe le disposizioni e non indica una spesa relativa ad assistenza specializzata perché prestata da personale infermieristico o in possesso di specifica qualifica professionale ma indica una assistenza specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa. La distinzione tra le due norme deriva dal destinatario dell'assistenza piuttosto che dalla natura della assistenza: nel caso dell'art. 10, comma 1, lett.
b), t.u.i.r. destinatario dell'assistenza è un soggetto afflitto da grave e permanente invalidità o menomazione tale da avere già determinato il riconoscimento di handicap grave secondo la definizione dettata dall'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per questa ragione la disposizione prevede il più ampio e favorevole regime della integrale deducibilità; nel caso dell'art. 15, comma 1, t.u.i.r. lettere c) e i-septies) l'assistenza specifica è destinata a soggetti diversi, eventualmente anche afflitti da non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma non disabili gravi ai sensi dell'art. 3 della legge 05/02/1992, n. 104.
2.4. Che le spese previste dall'art. 15, comma 1, lett. c), t.u.i.r. non siano di natura differente (perché relative ad assistenza generica) rispetto a quelle previste dall'art. 10, comma 1, lett. b), (perché relative ad assistenza specialistica), ma che distinguano i divergenti regimi giuridici in ragione del diverso destinatario del medesimo tipo di assistenza si trae anche dalla espressione che utilizza l'art. 15, comma 1, lett. c) quando afferma al secondo periodo "dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b)" così lasciando intendere che si tratta sempre della medesima assistenza, specifica in entrambi i casi, ma questa volta diretta a soggetti diversi da quelli previsti quali destinatari dall'art. 10, comma 1, lettera b) e cioè a soggetti colpiti da grave e permanente invalidità o menomazione rilevanti ai sensi dell'articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104.
2.5. Deve, allora, affermarsi il seguente principio di diritto: "le spese deducibili ai sensi dell'art. 10, comma
1, lett. b), t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l'assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104, sono le spese necessarie all'assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza".”
Sulla scorta di tali considerazioni, illegittimo era stato l'operato della Agenzia delle Entrate, che, a fronte di spese sostenute dal contribuente per la assistenza alla figlia disabile versante in certificata situazione di handicap con connotazioni di gravità, aveva inteso riconoscere il meno favorevole regime di cui all'art. 15
TU anzi che quello dovuto di cui all'art. 10 comma 1 lettera b) TU.
Alla luce di tali considerazioni va l'appello rigettati.
Le spese possono essere compensate in ragione della assoluta novità della questione, che non vede edite sul punto decisioni massimate del giudice di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4631/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 849/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2024 00335603 80 000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 686/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Con ricorso regolarmente notificato e depositato nei termini di legge, il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento, in epigrafe indicata negli esatti estremi numerici, relativa ad IRPEF anno 2020.
La iscrizione a ruolo era scaturita da un controllo formale della dichiarazione dei redditi 2021, in relazione all'anno di imposta 2020 e la A.F. aveva proceduto a rettificare in diminuzione gli oneri deducibili dichiarati, con conseguente ricalcolo della maggiore imposta netta da versare in € 5.450,00 oltre sanzione, interessi e addizionali;
la rettifica derivava dalla ritenuta non deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per la assistenza prestata dalla badante in favore della figlia, familiare convivente, invalido civile;
la determinazione assunta dalla Agenzia delle Entrate a parere del contribuente risultava in contrasto con la previsione di cui all'art. 10 T.U.I.R.
Si costituva in giudizio l' Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso veniva accolto.
Contro la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della quesitone.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
( Ritiene al Corte che l'appello debba essere rigettato.
Come correttamente osservato dai primi giudici la questione è interpretativa: ossia far rientrare le spese sostenute dal contribuente per il pagamento di badante addetta alla assistenza della figlia convivente invalida civile in situazione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, tra gli oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 TU (DPR 917/1986).
L'interpretazione fornita dalla A.F. in sede di rettifica della dichiarazione è quella secondo cui per spese di
“assistenza specifica” dovrebbero intendersi unicamente quelle sostenute per il pagamento degli emolumenti in favore di personale specializzato o comunque professionale, e quindi quelle connesse esclusivamente a prestazioni specialistiche.
L'Agenzia sostiene che al caso in esame andrebbe applicato l'art. 15 del TU (che consente soltanto la detrazione del 19% dall'imposta lorda, per un importo non superiore ad euro 2.100,0, delle spese “di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b)”) in luogo dell'art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TU (che consente, invece, di dedurre dal reddito gli oneri sostenuti dal contribuente per spese di assistenza specifica necessarie nei casi di permanente invalidità o menomazione).
Ciò in quanto quest'ultima norma (l'art. 10 del tuir) riconoscerebbe il diritto di portare in deduzione dal reddito le spese sostenute per assistenza in favore di soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione, esclusivamente se prestata da personale dotato di “professionalità”.
La norma invero recita: “1. Dal reddito complessivo si deducono i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
…b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità
o menomazione…”.
Ossia prevede solo la “specificità” della prestazione assistenziale, intendendosi come tale quella che sia funzionale e connessa alla invalidità dell'assistito e non fa invece espresso riferimento alla “professionalità” del personale assistenziale.
In tal senso, del resto, si è di recente espressa Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. V, n. 449/2025 del
09.01.2025) che, in un caso identico a quello oggetto del presente vaglio giudiziale, ha così statuito:
“La tesi dell'Ufficio ricorrente non è, ad avviso del Collegio, supportata dal tenore delle disposizioni in questione. L' art. 10, comma 1, lett. b) t.u.i.r. prevede che si deducono dal reddito complessivo - tra gli altri –
i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: "b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104... ". L'art. 15, comma 1, lett. c), t.u.i.r. prevede che dall' imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento - tra gli altri - dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: "c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede Lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti..". L' art. 15, comma 1, lettera i-septies),
t.u.i.r. prevede la detraibilità delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000,00 euro. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate, la dizione "assistenza specifica" non vale a distinguere l'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. b), da quello dell'art. 15, comma 1, lett. c), t.u.i.r.; la dizione si ripete, infatti, identica in entrambe le disposizioni e non indica una spesa relativa ad assistenza specializzata perché prestata da personale infermieristico o in possesso di specifica qualifica professionale ma indica una assistenza specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa. La distinzione tra le due norme deriva dal destinatario dell'assistenza piuttosto che dalla natura della assistenza: nel caso dell'art. 10, comma 1, lett.
b), t.u.i.r. destinatario dell'assistenza è un soggetto afflitto da grave e permanente invalidità o menomazione tale da avere già determinato il riconoscimento di handicap grave secondo la definizione dettata dall'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per questa ragione la disposizione prevede il più ampio e favorevole regime della integrale deducibilità; nel caso dell'art. 15, comma 1, t.u.i.r. lettere c) e i-septies) l'assistenza specifica è destinata a soggetti diversi, eventualmente anche afflitti da non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ma non disabili gravi ai sensi dell'art. 3 della legge 05/02/1992, n. 104.
2.4. Che le spese previste dall'art. 15, comma 1, lett. c), t.u.i.r. non siano di natura differente (perché relative ad assistenza generica) rispetto a quelle previste dall'art. 10, comma 1, lett. b), (perché relative ad assistenza specialistica), ma che distinguano i divergenti regimi giuridici in ragione del diverso destinatario del medesimo tipo di assistenza si trae anche dalla espressione che utilizza l'art. 15, comma 1, lett. c) quando afferma al secondo periodo "dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b)" così lasciando intendere che si tratta sempre della medesima assistenza, specifica in entrambi i casi, ma questa volta diretta a soggetti diversi da quelli previsti quali destinatari dall'art. 10, comma 1, lettera b) e cioè a soggetti colpiti da grave e permanente invalidità o menomazione rilevanti ai sensi dell'articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104.
2.5. Deve, allora, affermarsi il seguente principio di diritto: "le spese deducibili ai sensi dell'art. 10, comma
1, lett. b), t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l'assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104, sono le spese necessarie all'assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza".”
Sulla scorta di tali considerazioni, illegittimo era stato l'operato della Agenzia delle Entrate, che, a fronte di spese sostenute dal contribuente per la assistenza alla figlia disabile versante in certificata situazione di handicap con connotazioni di gravità, aveva inteso riconoscere il meno favorevole regime di cui all'art. 15
TU anzi che quello dovuto di cui all'art. 10 comma 1 lettera b) TU.
Alla luce di tali considerazioni va l'appello rigettati.
Le spese possono essere compensate in ragione della assoluta novità della questione, che non vede edite sul punto decisioni massimate del giudice di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello compensa le spese.