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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
CONSOLO SANTI, Giudice
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 932/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - NE
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240006232685000 IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240006232685000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 (P.IVA:
P.IVA_1), con sede in Indirizzo_1 a Luogo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1, elettivamente domiciliata in Luogo, alla Indirizzo_2, presso l'Avv. Difensore 1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n.
13320240006232685000, relativa ad IRAP ed IVA ed afferenti rispettivamente all'anno 2018 e 2019, liquidate a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli artt. 36 bis e 54 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e notificata in data 12.06.2024 a mezzo p.e.c.
Allegava la ricorrente l'inesistenza della notifica della cartella perché spedita con pec, senza relata di notifica, il difetto di motivazione della cartella impugnata e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo, previa sospensione della stessa, l'annullamento di tale cartella, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3-00142,
(codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_3), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore 2, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso riguardanti atti dell'Ente Impositore;
proseguiva la resistente contestando i restanti motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono:
non può ritenersi fondato il motivo di ricorso relativo all'inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
ha infatti, al riguardo affermato la Suprema Corte: "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ...nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.Si è, infatti, precisato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione. Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua, conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)" ( così Cass. 39513/2021); la Suprema Corte ha dunque chiarito che nel caso di notifica a mezzo pec della cartella non occorre alcuna relata o sottoscrizione della cartella ma è sufficiente che la stessa sia allegata al messaggio pec e che, comunque, eventuali irregolarità della notifica sono sanate dal raggiungimento dello scopo;
nel caso in esame la cartella è stata tempestivamente impugnata, per cui eventuali nullità della sua notifica devono ritenersi sanate dal raggiungimento dello scopo;
parimenti infondato deve ritenersi il motivo di ricorso riguardante il difetto di motivazione della cartella;
per come si legge in tale atto l'iscrizione a ruolo in essa contenuta è derivata dalla decadenza del beneficio della rateizzazione;
sempre in tale cartella è indicato il calcolo degli interessi dovuti, tra l'altro riferiti a periodi non risalenti nel tempo;
ha al riguardo affermato la Suprema Corte: "l'inadempimento al pagamento degli importi rateizzati giustifica l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto ai sensi dell'art. 15 ter, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella versione applicabile ratione temporis, richiamato dall'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 462 del 1997. E ciò senza necessità di previa contestazione dell'inadempimento"
(Cass. 30651/2025); sempre la Suprema Corte ha chiarito che nei casi in cui la pretesa è stata precedentemente comunicata al contribuente la cartella non necessità di motivazione puntuale in punto di interessi (Cass. 11597/2025); nel caso in esame, trattandosi di decadenza dal beneficio della rateizzazione
è evidente che la pretesa, appunto perché oggetto di rateizzazione, era stata in precedenza conosciuta dalla ricorrente;
Infine, non può ritenersi la sussistenza della prescrizione, neanche quella quinquennale relativa ad interessi e sanzioni, riguardando le pretese gli anni 2018 e 2019.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con parziale compensazione delle spese, attesa la novità di alcune delle questioni affrontate e condanna per il resto della ricorrente al pagamento in favore dell'Ader, con distrazione al difensore se richiesta, della somma di €. 700,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite, liquidandole per il resto in favore dell'Ader nella somma di €. 700,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
Così deciso in NE il 24 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
CONSOLO SANTI, Giudice
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 932/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - NE
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240006232685000 IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240006232685000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 (P.IVA:
P.IVA_1), con sede in Indirizzo_1 a Luogo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1, elettivamente domiciliata in Luogo, alla Indirizzo_2, presso l'Avv. Difensore 1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n.
13320240006232685000, relativa ad IRAP ed IVA ed afferenti rispettivamente all'anno 2018 e 2019, liquidate a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli artt. 36 bis e 54 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e notificata in data 12.06.2024 a mezzo p.e.c.
Allegava la ricorrente l'inesistenza della notifica della cartella perché spedita con pec, senza relata di notifica, il difetto di motivazione della cartella impugnata e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo, previa sospensione della stessa, l'annullamento di tale cartella, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3-00142,
(codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_3), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore 2, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso riguardanti atti dell'Ente Impositore;
proseguiva la resistente contestando i restanti motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono:
non può ritenersi fondato il motivo di ricorso relativo all'inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
ha infatti, al riguardo affermato la Suprema Corte: "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ...nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.Si è, infatti, precisato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione. Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua, conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)" ( così Cass. 39513/2021); la Suprema Corte ha dunque chiarito che nel caso di notifica a mezzo pec della cartella non occorre alcuna relata o sottoscrizione della cartella ma è sufficiente che la stessa sia allegata al messaggio pec e che, comunque, eventuali irregolarità della notifica sono sanate dal raggiungimento dello scopo;
nel caso in esame la cartella è stata tempestivamente impugnata, per cui eventuali nullità della sua notifica devono ritenersi sanate dal raggiungimento dello scopo;
parimenti infondato deve ritenersi il motivo di ricorso riguardante il difetto di motivazione della cartella;
per come si legge in tale atto l'iscrizione a ruolo in essa contenuta è derivata dalla decadenza del beneficio della rateizzazione;
sempre in tale cartella è indicato il calcolo degli interessi dovuti, tra l'altro riferiti a periodi non risalenti nel tempo;
ha al riguardo affermato la Suprema Corte: "l'inadempimento al pagamento degli importi rateizzati giustifica l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto ai sensi dell'art. 15 ter, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella versione applicabile ratione temporis, richiamato dall'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 462 del 1997. E ciò senza necessità di previa contestazione dell'inadempimento"
(Cass. 30651/2025); sempre la Suprema Corte ha chiarito che nei casi in cui la pretesa è stata precedentemente comunicata al contribuente la cartella non necessità di motivazione puntuale in punto di interessi (Cass. 11597/2025); nel caso in esame, trattandosi di decadenza dal beneficio della rateizzazione
è evidente che la pretesa, appunto perché oggetto di rateizzazione, era stata in precedenza conosciuta dalla ricorrente;
Infine, non può ritenersi la sussistenza della prescrizione, neanche quella quinquennale relativa ad interessi e sanzioni, riguardando le pretese gli anni 2018 e 2019.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con parziale compensazione delle spese, attesa la novità di alcune delle questioni affrontate e condanna per il resto della ricorrente al pagamento in favore dell'Ader, con distrazione al difensore se richiesta, della somma di €. 700,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite, liquidandole per il resto in favore dell'Ader nella somma di €. 700,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
Così deciso in NE il 24 febbraio 2026