Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8241
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancata restituzione dei beni in sequestro prima della ri-apposizione del vincolo cautelare

    Il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui l'annullamento per mancata convalida del sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria non preclude al pubblico ministero di disporre autonomamente il sequestro probatorio degli stessi beni. La possibilità per il PM di disporre il sequestro prescinde dalla restituzione dei beni all'interessato.

  • Accolto
    Tardività della convalida del sequestro

    Una volta che il sequestro di un bene d'iniziativa della polizia giudiziaria abbia perso efficacia per mancata convalida nei termini, la stessa polizia giudiziaria non può sequestrare nuovamente d'iniziativa lo stesso bene. Tale condotta si configura come un'elusione delle garanzie procedurali previste dall'art. 355 c.p.p.

  • Altro
    Richiamo al verbale del 19.5.2025 non notificato

    L'esame di questo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • Altro
    Insussistenza del fumus commissi delicti

    L'esame di questo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • Altro
    Inutilizzabilità dell'annotazione della polizia giudiziaria del 25/07/2025

    L'esame di questo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione in ordine al sequestro di dispositivi informatici

    Questo motivo non è consentito poiché l'oggetto del giudizio del Tribunale di Milano è stato soltanto il decreto di convalida del sequestro delle tre carte bancarie e di una carta d'identità del 20/05/2025, e non anche il decreto di sequestro dei dispositivi informatici del 12/05/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8241
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8241
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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