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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1223/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1130/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240045830062 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6260/2025 depositato il 28/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il Dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: il rappresentate di Agenzia Entrate si riporta alle proprie deduzioni.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 18.02.2024 Ricorrente_2, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. n. 295 2024 00458300 62 000, notificata in data 16/01/2025, emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sul modello Unico/
Redditi anno 2021, concernente l'irrogazione di sanzioni per “tardivo versamento” di € 3.031,76, oltre ad interessi per un totale pari ad € 4.016,83.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto deducendo che, le somme richieste erano state versate con l'istituto del ravvedimento operoso, chiede la condanna alle spese ex art. 15 D. Lgs. 13.12.1992 n.546, con distrazione delle stesse in favore del difensore costituito.
L'Ufficio costituito ha comunicato che, nelle more del giudizio, procedeva alla rideterminazione delle imposte dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/1973 e dell'art. 54 BIS del DPR n.
633 del 1972, e in data 14.02.2025 procedeva ad emettere il provvedimento di sgravio n. 2025S111235 allegato.
Chiede, pertanto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Va emessa declaratoria di estinzione per intervenuta cessata materia del contendere.
Nel merito, l'intervenuto sgravio della pretesa dell'Ente resistente, determina il venir meno della materia del contendere, che ai sensi dell'art. 46 del D.Lvo 546 del 1992, va dichiarata con sentenza dalla Corte.
Deve darsi corso alla richiesta del difensore del ricorrente di condanna dell' ente resistente al pagamento delle spese del giudizio, per avere dato causa, attraverso il ritardato sgravio, alle stesse. Infatti, in ottemperanza ai principi fissati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione secondo i quali "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cfr. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 -Rv. 669310 - 01-) va disposta la condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese del giudizio. Nel caso di specie, quindi, in mancanza di concorde richiesta di compensazione delle spese, queste ultime vanno addossate alle parte resistente, e liquidate in relazione al valore della controversia ed all'attività difensiva in concreto espletate, nel minimo della relativa tariffa, così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in€ 500,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 20 ottobre 2025
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1130/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240045830062 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6260/2025 depositato il 28/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il Dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: il rappresentate di Agenzia Entrate si riporta alle proprie deduzioni.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 18.02.2024 Ricorrente_2, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. n. 295 2024 00458300 62 000, notificata in data 16/01/2025, emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sul modello Unico/
Redditi anno 2021, concernente l'irrogazione di sanzioni per “tardivo versamento” di € 3.031,76, oltre ad interessi per un totale pari ad € 4.016,83.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto deducendo che, le somme richieste erano state versate con l'istituto del ravvedimento operoso, chiede la condanna alle spese ex art. 15 D. Lgs. 13.12.1992 n.546, con distrazione delle stesse in favore del difensore costituito.
L'Ufficio costituito ha comunicato che, nelle more del giudizio, procedeva alla rideterminazione delle imposte dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/1973 e dell'art. 54 BIS del DPR n.
633 del 1972, e in data 14.02.2025 procedeva ad emettere il provvedimento di sgravio n. 2025S111235 allegato.
Chiede, pertanto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Va emessa declaratoria di estinzione per intervenuta cessata materia del contendere.
Nel merito, l'intervenuto sgravio della pretesa dell'Ente resistente, determina il venir meno della materia del contendere, che ai sensi dell'art. 46 del D.Lvo 546 del 1992, va dichiarata con sentenza dalla Corte.
Deve darsi corso alla richiesta del difensore del ricorrente di condanna dell' ente resistente al pagamento delle spese del giudizio, per avere dato causa, attraverso il ritardato sgravio, alle stesse. Infatti, in ottemperanza ai principi fissati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione secondo i quali "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cfr. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 -Rv. 669310 - 01-) va disposta la condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese del giudizio. Nel caso di specie, quindi, in mancanza di concorde richiesta di compensazione delle spese, queste ultime vanno addossate alle parte resistente, e liquidate in relazione al valore della controversia ed all'attività difensiva in concreto espletate, nel minimo della relativa tariffa, così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in€ 500,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 20 ottobre 2025