Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1223
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Nullità della cartella di pagamento per avvenuto versamento tramite ravvedimento operoso

    L'Ufficio ha comunicato, nelle more del giudizio, la rideterminazione delle imposte dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/1973 e dell'art. 54 BIS del DPR n. 633 del 1972, procedendo in data 14.02.2025 all'emissione del provvedimento di sgravio n. 2025S111235. Pertanto, viene dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Richiesta di condanna alle spese

    La Corte, in mancanza di concorde richiesta di compensazione delle spese, le addossa alla parte resistente, liquidate in relazione al valore della controversia ed all'attività difensiva in concreto espletate, nel minimo della relativa tariffa.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    L'intervenuto sgravio della pretesa dell'Ente resistente determina il venir meno della materia del contendere, che ai sensi dell'art. 46 del D.Lvo 546 del 1992, va dichiarata con sentenza dalla Corte.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1223
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1223
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo