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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/10/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di RO
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco,
all'esito della trattazione cartolare del 7 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
RO, 9 ottobre 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 360 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto in carica p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici, in al corso XVIII Agosto Pt_1
n. 46, è domiciliata
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Michele Clavelli, presso il cui studio in Sant'Angelo a Fasanella (SA) al Corso Apollo XI n. 44 è elettivamente domiciliato
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 129/2019 del Giudice di Pace di RO;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello del 06.03.2020, l' Parte_1
in persona del Prefetto in carica p.t., ha impugnato la sent. n. 129/2019 del
[...]
Giudice di Pace di RO, depositata il 09.09.2019, a definizione del giudizio di opposizione n. 489/2018 R.G. e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'appellato, Sig. avverso il verbale di CP_1
accertamento e contestazione n. 700014171988, elevato dalla Sezione Polizia Stradale in data 14.06.2018 a seguito dell'accertamento della violazione della norma di cui all'art. 174 D.P.R. 285/92, comminando la sanzione pecuniaria di euro 164,00 nei suoi confronti quale conducente, con decurtazione di due punti dalla patente, e nei confronti di con sede in IG (SA), Via Vittorio Veneto n. 11, OParte_2
quale obbligata in solido.
In particolare, in quell'occasione i pubblici ufficiali accertatori avevano riscontrato che OP circolava alla guida dell'autocarro tg. EN112XH, non CP_1
rispettando le disposizioni relative alle interruzioni previste dal regolamento CE n.
561/06. Dal controllo effettuato attraverso le stampe digitali era emerso, infatti, che lo stesso, il giorno 14.06.2018, aveva effettuato un periodo di guida superiore alle 4 ore e mezzo, senza effettuare interruzioni in modo regolare.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di RO annullava il predetto provvedimento sanzionatorio sulla base della circostanza che mancasse nel verbale contestato l'indicazione della data e del luogo in cui era avvenuta l'infrazione e compensava le spese di lite.
Pertanto, il predetto appellante ha impugnato la sent. n. 129/2019 del Giudice di Pace di RO limitatamente alla statuizione principale di annullamento del provvedimento sanzionatorio lamentando: l'infrapetizione e l'omessa pronuncia della sentenza impugnata nella parte in cui non ha preso posizione, né considerato l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex adverso proposto, ritualmente sollevata dalla nella memoria di costituzione, per avere il ricorrente provveduto al CP_4 pagamento in misura ridotta nei termini di legge, considerato che ai sensi dell'art. 204 bis Codice della Strada il mancato pagamento in misura ridotta assurge a condizione di proponibilità del ricorso;
l'erroneo rigetto dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione della resistente nella parte in cui il giudice di prime cure l'ha CP_4
fatta derivare dalla valutazione relativa alla competenza del giudice adito;
nonché
l'erronea affermazione che l'accertamento compiuto dalla Sezione Polizia Stradale di fosse sprovvisto degli elementi essenziali del verbale di contestazione, in Pt_1
particolare dell'indicazione del giorno, ora e località della violazione, si sensi dell'art. 201 del Codice della Strada.
Per tutti questi motivi l'appellante ha concluso, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, per il rigetto dell'opposizione proposta dall'appellato in primo grado in quanto inammissibile ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 16.03.2020, si è costituito in giudizio l'appellato Sig. chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, il predetto appellato ha contestato innanzitutto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché il pagamento della sanzione in maniera ridotta era stato effettuato dall'obbligato in solido e, pertanto, lo stesso continuava ad avere l'interesse a ricorrere poiché era comunque destinatario della sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 punti dalla patente.
In secondo luogo, ha poi rappresentato l'irritualità del secondo motivo di appello, considerato che la avrebbe dovuto appellare l'ordinanza con la quale il CP_4
Giudice di Pace di Sala Consilina ha declinato la propria competenza e non la sentenza resa dal Giudice di Pace di RO a seguito di riassunzione. Infine, in merito al terzo motivo di appello ha ribadito l'infondatezza nel merito dello stesso, reiterando l'eccezione di nullità del verbale impugnato per mancato rispetto dei canoni imposti dalla norma di cui all'art. 383 D.P.R. n. 495/1992.
Pertanto, l'appellato ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria CP_1
di spese del doppio grado di giudizio. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione, né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Innanzitutto, occorre rilevare il difetto di legittimazione passiva della CP_5
[...]
Invero, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la legittimazione passiva della dipendesse dalla statuizione sulla competenza operata dal Giudice OParte_5
di Pace di Consilina con ordinanza di incompetenza del 28.10.2018 (all. b in produzione parte appellata).
Infatti, risulta territorialmente legittimata la ai sensi dell'art. 7, OParte_6
comma 5 del d. lgs. n. 150/2011 come, tra l'altro, correttamente indicato dai pubblici ufficiali accertatori dell'infrazione stradale nel verbale di contestazione, posto che il luogo in cui è stata accertata l'infrazione è indicato al km 109 + 900 carreggiata Sud
A/2 del Mediterraneo nel Comune di Montesano sulla Marcellana tanto nel verbale contestato immediatamente, quanto nella notifica effettuata al coobbligato in solido (in atti).
Occorre rilevare, inoltre, che in data 20.06.2018 il coobbligato in solito del Sig. CP_1
, la società anteriormente alla proposizione del
[...] OParte_2
ricorso al Giudice di Pace avvenuta in data 17.07.2018, provvedeva al pagamento in misura ridotta della sanzione prevista nel verbale n. 700014171988 del 14.06.2018.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 20554 del 29.07.08 ha stabilito che il pagamento in misura ridotta intervenuto prima dell'avvio del procedimento giudiziale preclude a norma degli artt. 202 e 203 comma 1 CdS il ricorso amministrativo o giurisdizionale comportando una incompatibilità a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa sia alla violazione stradale contestata. Il pagamento della sanzione pecuniaria non influenza le sanzioni accessorie e quindi non è impeditivo delle opposizioni che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie purché tale opposizione avvenga “senza porre in discussione né la sanzione pecuniaria né la violazione accertata”.
In detta sentenza, infatti, si è affermato: “in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia)
a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.
L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata”.
Analogamente, Cass. Civ., sez. II, n. 6460/2008: “In tema di violazioni al codice della strada, è inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini di impugnare la sanzione accessoria, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 codice suddetto. Infatti, il pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente dall'oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflattive ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravi patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi oppositivi previsti dalla normativa di cui agli articoli 202, 203, 204 bis cod. strada, nell'ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento con riserva”. Orbene, nel caso di specie deve ritenersi inammissibile il ricorso, posto che la parte ha inteso impugnare l'intero verbale contestando, quindi, i fatti per come avvenuti e le relative sanzioni.
Giova, comunque, chiarire che anche a voler ritenere che questi possa contestare il verbale al fine di vedersi annullare la sanzione accessoria qualora si sostenga l'ingiustizia della contestazione, il ricorso è comunque infondato.
Dagli atti di causa emerge che il verbale indicava data e ora del rilievo e in primo grado venivano depositate le stampe del cronotachigrafo.
Si ritiene che tali dati non dovessero essere allegati al verbale di accertamento, perché sono stati acquisiti dalla stessa parte sottoposta ad accertamento (Sentenza n. 522/2017 pubbl. il 21/05/2018 RG n. 2601/2014 Tribunale di Piacenza).
Del tutto insufficiente è, inoltre, la prova testimoniale e la documentazione che dimostrerebbe periodi di fermo per riparazione posto che come messo in luce dalla
Polizia Stradale di (doc.in atti) risulta in contrasto con quanto rilevato dal Pt_1
cronotachigrafo.
In virtù dell'art. 2712 c.c., i dati risultanti dal cronotachigrafo apposto in un autocarro fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo il disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito proveniente dalla controparte (Corte di Cassazione, sez. VI
Civile – 3, ordinanza n. 7595/18; depositata il 28 marzo).
Nel caso di specie, a seguito della produzione di detta documentazione in primo grado con comparsa di costituzione dell'appellante, parte appellata in alcun modo contestava in modo preciso tali risultanze eccependo, ad esempio, un malfunzionamento dello stesso con la conseguenza che il dato documentale va ritenuto di maggiore rilevanza probatoria.
L'accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza n. 129/2019 del
Giudice di Pace di RO il rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
e la conferma del verbale n. 700014171988 del 14.06.2018.
Stante l'esito complessivo del giudizio, la mancata impugnazione da parte dell'appellante del capo della sentenza riguardante le spese del giudizio di primo grado e gli orientamenti susseguitesi nel tempo in ordine all'ammissibilità del ricorso nell'ipotesi di specie, si ritiene che le spese possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello ed in riforma della sent. n. 129/2019 del Giudice di Pace di
RO rigetta l'opposizione proposta da con conferma del CP_1
verbale impugnato;
• Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
RO, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco,
all'esito della trattazione cartolare del 7 ottobre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
RO, 9 ottobre 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 360 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto in carica p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici, in al corso XVIII Agosto Pt_1
n. 46, è domiciliata
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Michele Clavelli, presso il cui studio in Sant'Angelo a Fasanella (SA) al Corso Apollo XI n. 44 è elettivamente domiciliato
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 129/2019 del Giudice di Pace di RO;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello del 06.03.2020, l' Parte_1
in persona del Prefetto in carica p.t., ha impugnato la sent. n. 129/2019 del
[...]
Giudice di Pace di RO, depositata il 09.09.2019, a definizione del giudizio di opposizione n. 489/2018 R.G. e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'appellato, Sig. avverso il verbale di CP_1
accertamento e contestazione n. 700014171988, elevato dalla Sezione Polizia Stradale in data 14.06.2018 a seguito dell'accertamento della violazione della norma di cui all'art. 174 D.P.R. 285/92, comminando la sanzione pecuniaria di euro 164,00 nei suoi confronti quale conducente, con decurtazione di due punti dalla patente, e nei confronti di con sede in IG (SA), Via Vittorio Veneto n. 11, OParte_2
quale obbligata in solido.
In particolare, in quell'occasione i pubblici ufficiali accertatori avevano riscontrato che OP circolava alla guida dell'autocarro tg. EN112XH, non CP_1
rispettando le disposizioni relative alle interruzioni previste dal regolamento CE n.
561/06. Dal controllo effettuato attraverso le stampe digitali era emerso, infatti, che lo stesso, il giorno 14.06.2018, aveva effettuato un periodo di guida superiore alle 4 ore e mezzo, senza effettuare interruzioni in modo regolare.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di RO annullava il predetto provvedimento sanzionatorio sulla base della circostanza che mancasse nel verbale contestato l'indicazione della data e del luogo in cui era avvenuta l'infrazione e compensava le spese di lite.
Pertanto, il predetto appellante ha impugnato la sent. n. 129/2019 del Giudice di Pace di RO limitatamente alla statuizione principale di annullamento del provvedimento sanzionatorio lamentando: l'infrapetizione e l'omessa pronuncia della sentenza impugnata nella parte in cui non ha preso posizione, né considerato l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex adverso proposto, ritualmente sollevata dalla nella memoria di costituzione, per avere il ricorrente provveduto al CP_4 pagamento in misura ridotta nei termini di legge, considerato che ai sensi dell'art. 204 bis Codice della Strada il mancato pagamento in misura ridotta assurge a condizione di proponibilità del ricorso;
l'erroneo rigetto dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione della resistente nella parte in cui il giudice di prime cure l'ha CP_4
fatta derivare dalla valutazione relativa alla competenza del giudice adito;
nonché
l'erronea affermazione che l'accertamento compiuto dalla Sezione Polizia Stradale di fosse sprovvisto degli elementi essenziali del verbale di contestazione, in Pt_1
particolare dell'indicazione del giorno, ora e località della violazione, si sensi dell'art. 201 del Codice della Strada.
Per tutti questi motivi l'appellante ha concluso, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, per il rigetto dell'opposizione proposta dall'appellato in primo grado in quanto inammissibile ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 16.03.2020, si è costituito in giudizio l'appellato Sig. chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, il predetto appellato ha contestato innanzitutto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché il pagamento della sanzione in maniera ridotta era stato effettuato dall'obbligato in solido e, pertanto, lo stesso continuava ad avere l'interesse a ricorrere poiché era comunque destinatario della sanzione accessoria della decurtazione di n. 2 punti dalla patente.
In secondo luogo, ha poi rappresentato l'irritualità del secondo motivo di appello, considerato che la avrebbe dovuto appellare l'ordinanza con la quale il CP_4
Giudice di Pace di Sala Consilina ha declinato la propria competenza e non la sentenza resa dal Giudice di Pace di RO a seguito di riassunzione. Infine, in merito al terzo motivo di appello ha ribadito l'infondatezza nel merito dello stesso, reiterando l'eccezione di nullità del verbale impugnato per mancato rispetto dei canoni imposti dalla norma di cui all'art. 383 D.P.R. n. 495/1992.
Pertanto, l'appellato ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria CP_1
di spese del doppio grado di giudizio. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione, né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Innanzitutto, occorre rilevare il difetto di legittimazione passiva della CP_5
[...]
Invero, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la legittimazione passiva della dipendesse dalla statuizione sulla competenza operata dal Giudice OParte_5
di Pace di Consilina con ordinanza di incompetenza del 28.10.2018 (all. b in produzione parte appellata).
Infatti, risulta territorialmente legittimata la ai sensi dell'art. 7, OParte_6
comma 5 del d. lgs. n. 150/2011 come, tra l'altro, correttamente indicato dai pubblici ufficiali accertatori dell'infrazione stradale nel verbale di contestazione, posto che il luogo in cui è stata accertata l'infrazione è indicato al km 109 + 900 carreggiata Sud
A/2 del Mediterraneo nel Comune di Montesano sulla Marcellana tanto nel verbale contestato immediatamente, quanto nella notifica effettuata al coobbligato in solido (in atti).
Occorre rilevare, inoltre, che in data 20.06.2018 il coobbligato in solito del Sig. CP_1
, la società anteriormente alla proposizione del
[...] OParte_2
ricorso al Giudice di Pace avvenuta in data 17.07.2018, provvedeva al pagamento in misura ridotta della sanzione prevista nel verbale n. 700014171988 del 14.06.2018.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 20554 del 29.07.08 ha stabilito che il pagamento in misura ridotta intervenuto prima dell'avvio del procedimento giudiziale preclude a norma degli artt. 202 e 203 comma 1 CdS il ricorso amministrativo o giurisdizionale comportando una incompatibilità a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa sia alla violazione stradale contestata. Il pagamento della sanzione pecuniaria non influenza le sanzioni accessorie e quindi non è impeditivo delle opposizioni che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie purché tale opposizione avvenga “senza porre in discussione né la sanzione pecuniaria né la violazione accertata”.
In detta sentenza, infatti, si è affermato: “in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia)
a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.
L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata”.
Analogamente, Cass. Civ., sez. II, n. 6460/2008: “In tema di violazioni al codice della strada, è inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini di impugnare la sanzione accessoria, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 codice suddetto. Infatti, il pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente dall'oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflattive ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravi patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi oppositivi previsti dalla normativa di cui agli articoli 202, 203, 204 bis cod. strada, nell'ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento con riserva”. Orbene, nel caso di specie deve ritenersi inammissibile il ricorso, posto che la parte ha inteso impugnare l'intero verbale contestando, quindi, i fatti per come avvenuti e le relative sanzioni.
Giova, comunque, chiarire che anche a voler ritenere che questi possa contestare il verbale al fine di vedersi annullare la sanzione accessoria qualora si sostenga l'ingiustizia della contestazione, il ricorso è comunque infondato.
Dagli atti di causa emerge che il verbale indicava data e ora del rilievo e in primo grado venivano depositate le stampe del cronotachigrafo.
Si ritiene che tali dati non dovessero essere allegati al verbale di accertamento, perché sono stati acquisiti dalla stessa parte sottoposta ad accertamento (Sentenza n. 522/2017 pubbl. il 21/05/2018 RG n. 2601/2014 Tribunale di Piacenza).
Del tutto insufficiente è, inoltre, la prova testimoniale e la documentazione che dimostrerebbe periodi di fermo per riparazione posto che come messo in luce dalla
Polizia Stradale di (doc.in atti) risulta in contrasto con quanto rilevato dal Pt_1
cronotachigrafo.
In virtù dell'art. 2712 c.c., i dati risultanti dal cronotachigrafo apposto in un autocarro fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo il disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito proveniente dalla controparte (Corte di Cassazione, sez. VI
Civile – 3, ordinanza n. 7595/18; depositata il 28 marzo).
Nel caso di specie, a seguito della produzione di detta documentazione in primo grado con comparsa di costituzione dell'appellante, parte appellata in alcun modo contestava in modo preciso tali risultanze eccependo, ad esempio, un malfunzionamento dello stesso con la conseguenza che il dato documentale va ritenuto di maggiore rilevanza probatoria.
L'accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza n. 129/2019 del
Giudice di Pace di RO il rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
e la conferma del verbale n. 700014171988 del 14.06.2018.
Stante l'esito complessivo del giudizio, la mancata impugnazione da parte dell'appellante del capo della sentenza riguardante le spese del giudizio di primo grado e gli orientamenti susseguitesi nel tempo in ordine all'ammissibilità del ricorso nell'ipotesi di specie, si ritiene che le spese possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello ed in riforma della sent. n. 129/2019 del Giudice di Pace di
RO rigetta l'opposizione proposta da con conferma del CP_1
verbale impugnato;
• Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
RO, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco