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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2430/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2430/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni, per responsabilità professionale di avvocati, vertente tra:
codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.5.1963 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Palermo, via Sampolo n. 123, presso lo studio professionale dell'avv. Cetty Di Lorenzo, che lo rappresenta e difende, come da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
Appellante
e
1 (codice fiscale ), (codice Parte_2 C.F._2 Controparte_1 fiscale ), (codice fiscale ) C.F._3 Parte_3 C.F._4
e (codice fiscale ), in qualità di eredi dell'avv. Parte_4 C.F._5
CE RY (codice fiscale ), tutti elettivamente domiciliati C.F._6 in Crotone, alla via dei Mille, 13, presso lo studio professionale dall'avv. CE
RY (codice fiscale , che li rappresentata e difende in forza di C.F._7 procura posta in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, con recapito telefax n. 0962-23828/20929 e indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellati
avv. , in proprio, nato a [...] il 1° febbraio 1959, codice fiscale Parte_3
, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in C.F._4
Catanzaro, alla via Nunzio Nasi n.18, presso lo studio professionale dell'avv. CE
Schifino, con indirizzo di posta elettronica certificata e telefax numero 0962.20929; Email_2
Appellato
nonché contro
in persona del suo l.r.p.t., partita i.v.a. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Iaquinta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in San Giovanni in Fiore (CS), alla via Bovio n. 16;
Appellata
codice fiscale e partita i.v.a. con sede Parte_5 P.IVA_2 legale in San Cesario Sul Panaro (MO), corso Libertà n. 53, in persona del proprio l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Sirena e
IL CE ON, con elezione di domicilio presso il loro studio professionale, in Cutro (KR), alla via Rimini n. 3.
Appellata
2 Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante : “Rejectis adversis;
- Parte_1
Preliminarmente, disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado;
Nel merito, ritenere e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. CE RY e dell'Avv. , per i motivi meglio rappresentati nel corpo dell'atto e, per Parte_3
l'effetto, condannare al risarcimento dei danni patrimoniali, pari ad curo 86.664,51, oltre gli interessi maturati in pendenza del precedente giudizio, gli Avv.ti e Parte_3
CE RY, e per quest'ultimo i suoi eredi, specificatamente il Sig. , il Parte_3
Sig. , il Sig. e il Sig. , a corrispondere Controparte_1 Parte_2 Parte_4 al Sig. la predetta somma di euro 86.664,51, oltre interessi legali Parte_1 maturati, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi su interessi sino al soddisfo. - In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova come spiegati in atti del primo grado e articolati nella memoria ex art. 183 comma 6°, n. 2 c.p.c.; - Condannare i predetti anche alle spese ed onorari di lite, sia del primo grado che del presente giudizio e, in via subordinata, accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti per la chiamata in causa delle compagnie assicurative, nonché accertare e dichiarare la decadenza del diritto di chiamare in causa la
e, per l'effetto, porre a carico del chiamante le spese di lite per le Parte_5 assicurazioni citate.” per il procuratore degli appellati Parte_2 Controparte_1 [...]
e : “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: Pt_3 Parte_4 dichiarare inammissibile l'appello proposto da e/o comunque Parte_1 rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza
n.1313/2019 pronunciata dal Tribunale di Crotone l'8.11.2019; in via gradata, nella denegata ed esclusa ipotesi di accertamento della responsabilità professionale dell'Avv.
CE RY sr, dichiarare tenuta a corrispondere il risarcimento dei danni la
, in persona del l.r.p.t., a manleva del predetto difensore;
Controparte_3 CP_4 condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del procedimento anche di tale grado del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore” per l'appellato in proprio: “si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_3 contrariis reiectis: a) il rigetto integrale dell'atto di appello del 18.12.2019 proposto dal sig. con accoglimento di tutte le deduzioni ed eccezioni formulate Parte_1
3 nella presente comparsa e con conferma delle statuizioni della sentenza n.1313/ 2019, resa nel procedimento n.2042 /2013 rgac;
b) con vittoria di spese e competenze di giudizio anche di questo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .” per il procuratore dell'appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello adìta, accolte le istanze e le difese tutte di , Controparte_5 rigettata ogni avversa e contraria istanza, dichiarare inammissibile l'appello proposto e, comunque, rigettare integralmente l'appello proposto da TE CE € confermare la sentenza appellata già resa dal Tribunale di Crotone. Condannare
a pagare le spese e le competenze tutte di giudizio in favore di Parte_1
.” Controparte_5 per il procuratore dell'appellata “Piaccia Parte_5 all'eccellentissima Corte adita con riferimento all'appello proposto dal Signor
CE TE ed alla domanda nei confronti dell'Avvocato : - in Parte_3 via principale, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello e la domanda proposti in quanto infondati in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del danno, riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
con riferimento alla domanda di garanzia proposta dall'Avvocato nei confronti di Parte_3 Parte_5
- in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione
[...] dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e, in particolare, per l'applicazione alla fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 1892 c.c. ovvero di cui agli artt. 1900 e 1917 c.c. o per la operatività in secondo rischio in conformità a quanto previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale, con applicazione della franchigia prevista;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
4
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione notificato il 31.10.2013, ha convenuto in Parte_1 giudizio gli avvocati CE RY (classe 1924) e , chiedendone la Parte_3 condanna al risarcimento dei danni per asserita responsabilità professionale, in relazione alla condotta tenuta dai convenuti avvocati nel corso di un giudizio civile per risarcimento del danno ex art. 2054 c.c., in cui avevano assunto la difesa dell'TE, concluso con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in senso sfavorevole all'attore.
In particolare, l'attore ha affermato che: a) al pari di e di Controparte_6 CP_7
ed alle rispettive compagnie di assicurazioni, era stato convenuto in giudizio,
[...] dinanzi al Tribunale di Crotone, da per il risarcimento del danno CP_8 derivante da un sinistro stradale verificatosi il 28.6.1988, in località Le Castella di Isola
Capo Rizzuto;
b) l'Avvenente si era costituito in giudizio con comparsa di risposta del
22.12.1990 a mezzo dell'avvocato CE RY, resistendo alla domanda dello CP_8
e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di , di e Parte_6 Controparte_6 delle rispettive compagnie assicurative al risarcimento del danno subito;
c) CP_6
peraltro, era rimasto contumace;
d) con sentenza non definitiva n. 156/1999, il
[...]
Tribunale aveva disposto l'estromissione dal giudizio della compagnia di assicurazioni
Fata Assicurazioni s.p.a.; d) proseguito il giudizio, l'avvocato , all'udienza Parte_3 del 12.7.2001, in sostituzione dell'avvocato CE RY, aveva chiesto, nell'interesse dell'TE, il deferimento dell'interrogatorio formale del e dello CP_6 CP_8 nonché l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico legale;
e) tuttavia, né il né lo si erano presentati per rendere l'interrogatorio formale;
f) con sentenza CP_6 CP_8
n. 463/2005, depositata in cancelleria il 3.6.2005, il Tribunale di Crotone aveva definito il giudizio di primo grado e, accertata la piena responsabilità di nella Controparte_6 causazione dei danni subiti dall'TE, aveva condannato il al risarcimento CP_6 dei danni nei suoi confronti, liquidandoli in euro 66.520,00, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese di lite nella misura di euro 7.164,00, ponendo a carico del CP_6 anche quelle di consulenza tecnica d'ufficio; g) avverso la suddetta sentenza aveva
5 proposto appello il lamentando da un lato, la violazione dell'art. 292 c.p.c.,
CP_6 poiché la comparsa di costituzione e risposta dell'TE non gli era stata notificata;
dall'altro il difetto di prova in ordine alla sua responsabilità, fondata sulla base della mera mancata presentazione per rendere l'interrogatorio formale da parte del
CP_6 medesimo e dello h) nel giudizio di appello si era costituito, in difesa CP_8 dell'TE, l'avvocato , peraltro, privo di mandato;
i) il giudizio di Parte_3 secondo grado era stato definito con sentenza della Corte di appello n. 1144/2011, depositata in cancelleria in 5.11.2011, con la quale erano stati accolti i due motivi di appello proposti dal e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, era stata
CP_6 respinta la domanda riconvenzionale di CE TE nei confronti del ed
CP_6 erano state integralmente compensate le spese dei due gradi di giudizio, mentre quelle di consulenza tecnica d'ufficio erano state poste a carico dell'TE.
Premesso questo, l'TE ha lamentato la violazione dei doveri professionali da parte dell'avv. CE RY e dell'avv. , oltre che per avere l'avv. Parte_3
difeso nel giudizio di appello l'TE, in assenza di una procura, per Parte_3 non avere i due professionisti notificato la domanda riconvenzionale al convenuto CP_6 contumace, in violazione dell'art. 292 c.p.c., nonché per non avere assolto all'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c. - segnatamente omettendo di produrre il rapporto dei Carabinieri sul sinistro stradale e di chiedere l'esame testimoniale di Testimone_1 terzo trasportato nella autovettura condotta dallo - determinando, in tal modo, CP_8
l'esito sfavorevole del giudizio di appello.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 12.2.2014, contestando il fondamento della domanda, poiché
l'TE: a) pur avendo adombrato, tramite un nuovo difensore, la possibilità di un ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, non aveva contattato l'avv. Pt_3 per valutare tale possibilità; b) non aveva fornito per iscritto indicazioni circa documentazione utile da produrre in giudizio e testimoni da escutere.
Peraltro, hanno chiesto di essere manlevati, per l'ipotesi di accertata responsabilità professionale, dalle rispettive compagnie assicuratrici, (per CE Controparte_5
RY) e (per ; erroneamente indicata come Parte_5 Parte_3
Assita s.p.a.), previa autorizzazione allo loro chiamata in causa.
6 Autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici e rimesso in termini per la chiamata di (v. l'ordinanza resa Parte_3 Parte_5 all'udienza del 3.12.2014), entrambe le società assicurative si sono costituite in giudizio. ha eccepito l'inesistenza di un rapporto assicurativo Controparte_5 riferibile a e, comunque, la non operatività della copertura per i fatti Parte_3 oggetto di causa.
dal canto suo, oltre a negare la colpa del professionista, ha Parte_5 eccepito, in via subordinata, l'inoperatività della polizza contratta da il Parte_3
10.4.2009: a) per violazione dell'art. 1892 c.c. (non avendo l'assicurato riferito, nello stipulare la polizza, l'esistenza del rischio di incorrere nella responsabilità professionale oggetto di assicurazione); b) per dolo dell'assicurato, posto che la polizza copriva solo la responsabilità professionale per colpa.
Avvenuto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., il giudice, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18.5.2016, ha rigettato le istanze istruttorie delle parti.
Interrotto il processo a seguito del decesso dell'avv. CE RY e riassunto dall'attore, si sono costituiti in giudizio i suoi eredi, , , Parte_2 Controparte_1
(già costituito in proprio) e . Parte_3 Parte_4
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.7.2019, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza del Tribunale di Crotone resa all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1313/2019, dell'8.11.2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Crotone ha rigettato la domanda dell'attore ed ha condannato l'TE al rimborso delle spese di lite nei confronti dei convenuti e delle compagnie di assicurazioni chiamate in causa.
In particolare, il primo giudice ha rilevato che mancava la dimostrazione che la condotta dei due avvocati convenuti avesse causato il danno lamentato dall'attore e che, se la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di fosse stata Controparte_6 regolarmente notificata e se fossero state articolate istanze istruttorie o prodotte prove, il giudizio da cui aveva avuto origine la controversia avrebbe avuto un esito diverso.
7 Ha evidenziato, segnatamente, che l'attore: a) non aveva ricostruito la dinamica del sinistro originario, omettendo di allegare elementi idonei a far ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la sua domanda riconvenzionale sarebbe stata accolta;
b) non aveva prodotto e nemmeno indicato il contenuto del rapporto dei Carabinieri sul sinistro stradale né chiarito in quale modo tale documento, se prodotto nel precedente giudizio, così come la prova testimoniale, la cui ammissione gli avvocati convenuti avrebbero omesso di richiedere al giudice, avrebbero contribuito a comprovare le sue ragioni.
Pertanto, in mancanza di qualsiasi elemento che dimostrasse che, con una condotta diligente dei difensori, il risultato del giudizio risarcitorio sarebbe mutato, il Tribunale ha giudicato la domanda infondata.
Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, sono state poste a carico dell'attore anche nei confronti dei terzi chiamati in manleva, poiché la loro chiamata in causa era stata determinata dalla domanda dell'attore stesso.
Peraltro, la liquidazione è stata effettuata in modo unitario nei confronti dei convenuti principali, data l'identità delle loro posizioni processuali e l'unicità della difesa.
2. Il presente giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il
19.12.2019, CE TE ha proposto gravame avverso la sentenza n.
1313/2019 del Tribunale di Crotone, lamentando, in sintesi: I) il rigetto della domanda di risarcimento del danno e, in particolare, l'esclusione della responsabilità dei due professionisti, sulla base di una non corretta valutazione: a) dell'onere della prova in materia di responsabilità professionale;
b) della gravità delle omissioni degli avvocati convenuti, sia in ordine all'attività difensiva che ai doveri di informazione e sollecitazione verso il cliente;
c) del nesso di causalità tra tali omissioni ed il danno lamentato, per come poteva evincersi, anche, dalla sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n. 1144/2011; II) l'errata statuizione sulle spese processuali, ritenendo illegittima, in particolare, la condanna anche in favore delle compagnie assicurative, poiché: a) le chiamate in garanzia erano state effettuate dai convenuti, senza, peraltro, aver neppure dimostrato l'esistenza o l'operatività delle polizze assicurative;
b) la chiamata della era stata formulata oltre il termine di Parte_5
8 decadenza di cui all'art. 166 c.p.c., da calcolarsi rispetto alla data di citazione in giudizio.
Ha concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 24.4.2020, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_5 del gravame per difetto di specificità dei motivi e violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Quanto al merito dell'impugnazione, a) ha chiesto il Controparte_2 rigetto dell'appello, condividendo le argomentazioni del Tribunale di Crotone, in ordine alla esclusione dei presupposti della responsabilità professionale (condotta colposa, nesso causale e danno); b) ha eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dall'TE in sede di appello, in quanto irrilevanti e volte a surrogare la totale mancanza di allegazione e documentazione sui fatti principali della causa;
c) richiamate le difese svolte nel giudizio di primo grado, ha ribadito che nessuna garanzia assicurativa era operativa rispetto all'evento denunciato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 15.5.2020, si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazioni la quale, innanzitutto, ha Parte_5 eccepito l'inammissibilità dell'appello, poiché proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, poiché l'attore non aveva dimostrato che il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio in cui era stato difeso dagli avvocati CE e fosse effetto di condotta negligente dei due legali e Parte_3 che, in presenza di una corretta attività difensiva, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso, richiamando, sul punto, le valutazioni del Tribunale in ordine al difetto di allegazione e di prova a carico dell'odierno appellante.
La compagnia di assicurazioni, inoltre, ha sostenuto che non era obbligata a tenere indenne l'avv. (né gli eredi dell'avv. CE RY), in relazione alla Parte_3 vicenda oggetto di giudizio, perché: a) la polizza professionale stipulata non copriva i fatti oggetto della lite;
le circostanze denunciate non rientravano nel periodo di efficacia temporale della copertura (secondo la clausola claims made); la responsabilità ipotizzata non integrava un “sinistro assicurato” ai sensi dell'art. 1917 c.c.; b) l'
[...] era stata chiamata in garanzia in modo improprio e la chiamata, peraltro Parte_5 tardiva rispetto ai termini di comparizione di cui all'art. 166 c.p.c., non poteva produrre effetti nei confronti della compagnia, non avendo essa alcun rapporto contrattuale diretto con l'attore; pertanto, anche qualora la Corte avesse ritenuto fondata la domanda principale, non avrebbe potuto, comunque, pronunciare alcuna condanna nei confronti
9 della società assicuratrice per difetto di legittimazione passiva e per carenza di copertura assicurativa operante.
La società appellata ha, infine, eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie dell'appellante, in quanto proposte in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 26.5.2020 si sono costituiti nel giudizio d'appello ance gli eredi dell'avv. CE RY, ovvero Pt_2 [...]
, e , i quali hanno eccepito, in via preliminare, CP_1 Pt_3 Parte_4
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché della domanda subordinata, volta a ottenere la declaratoria di mancanza dei presupposti per la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle relative spese, giacché proposta, in violazione dell'art. 345 c.p.c., per la prima volta in appello.
Hanno, inoltre, osservato che: a) la chiamata in garanzia delle compagnie di assicurazioni era del tutto rituale, essendo stato rispettato il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. e l'eccezione di tardività sollevata in appello dall'TE era pretestuosa, tanto più in considerazione del fatto che, all'udienza del 3.12.2014, l'attore non aveva sollevato alcuna contestazione;
b) le istanze istruttorie dell'appellante, non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, dovevano intendersi rinunciate e non potevano essere riproposte in appello.
Con riguardo al merito, gli eredi di CE RY hanno sostenuto che: a)
l'impugnazione non valeva a inficiare le valutazioni del Tribunale circa la mancanza di prova di ogni elemento costitutivo dell'illecito professionale (la colpa, il danno e il nesso causale); b) l'avv. CE RY non poteva essere ritenuto responsabile dell'omessa indicazione di testimoni, poiché il cliente non aveva mai fornito i relativi nominativi, nonostante fosse stato più volte invitato a farlo, e, del resto, anche la parte attrice del giudizio originario ( non aveva indicato alcun testimone, circostanza che rendeva CP_8 verosimile la circostanza dell'assenza di testimoni;
c) l'odierno appellante non aveva prodotto copia del verbale dei Carabinieri sulla dinamica del sinistro né nel giudizio di primo grado né in appello, né aveva indicato quale rilievo probatorio avrebbe potuto avere tale documento;
d) l'avv. , anzi, aveva diligentemente articolato tutte le prove Pt_3 ritenute opportune, tra cui l'interrogatorio formale delle parti avversarie e la richiesta delle consulenze tecniche medico-legale e modale-dinamica, entrambe ammesse in primo grado, sicché l'attività difensiva era stata accurata e conforme alle regole di perizia e
10 diligenza professionale;
e) dopo la sentenza della Corte di Catanzaro n. 1144/2011, sfavorevole all'TE, l'avv. aveva regolarmente comunicato l'esito Parte_3 della causa al cliente con lettera raccomandata del 28.11.2011, chiedendo istruzioni per un'eventuale impugnazione in Cassazione, mentre l'appellante non aveva fornito alcuna risposta, lasciando così decorrere i termini per proporre ricorso, cosicché la mancata impugnazione della sentenza non poteva essere imputata al professionista.
Con autonoma comparsa di costituzione e risposta presentata il 14.12.2020, si è costituito nel giudizio di appello l'avv. , in proprio, il quale ha sostenuto Parte_3
l'infondatezza dell'impugnazione, dato che: a) come evidenziato dal Tribunale di
Crotone, mancava ogni prova della responsabilità professionale e del nesso causale tra l'operato dei difensori e il danno lamentato dall'appellante, anche perché l'attore non aveva provato di aver restituito la somma di euro 66.520,00 che aveva riscosso a seguito della sentenza favorevole n. 463/2005 del Tribunale di Crotone;
b) era nuova ed inammissibile la doglianza con cui l'appellante aveva eccepito, per la prima volta in secondo grado, una presunta decadenza, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., in relazione alla chiamata in garanzia della compagnia anche perché, nel Parte_5 giudizio di primo grado, dopo una prima errata chiamata della società Assita s.p.a.
(broker assicurativo della , l'appellato aveva tempestivamente Parte_7 chiesto di essere rimesso nei termini per la corretta chiamata in giudizio di
[...]
istanza alla quale il procuratore dell'attore non si era opposto e che il Parte_5 giudice aveva accolto;
c) contrariamente all'assunto di era Parte_5 operativa la polizza n. 130/09/1302 del 10.4.2009, essendo stato regolarmente denunciato il sinistro professionale subito dopo la notifica dell'atto di citazione del 5.11.2013, inviando segnalazioni sia al broker Assita s.p.a. che direttamente alla
[...]
d) la condotta professionale tenuta era stata diligente e conforme ai Parte_5 doveri derivanti dal mandato, tant'è che dopo la sentenza sfavorevole della Corte
d'Appello di Catanzaro n. 1144/2011, aveva immediatamente informato il cliente della possibilità di proporre ricorso per Cassazione, mediante raccomandata del 28.11.2011, senza, tuttavia, che l'TE avesse dato alcuna risposta né conferito incarico per l'impugnazione; e) quanto alla mancata indicazione dei testimoni, il resistente ha evidenziato che era onere del cliente fornire al difensore gli elementi istruttori necessari a sostegno delle proprie domande e non viceversa.
11 Infine, ha eccepito l'inammissibilità delle nuove istanze istruttorie Parte_3 formulate in appello dall'appellante, poiché mai reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, con la conseguenza che dovevano ritenersi rinunciate e non più proponibili.
Assegnata la causa alla terza sezione della Corte di Appello, la Corte, all'esito dell'udienza del 22.12.2020, svolta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 221, comma
4°, del decreto legge n. 34/2020, con ordinanza del 20.1.2021, ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie dell'appellante, poiché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, dopo il rigetto da parte del giudice.
A seguito della soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile e rinviata d'ufficio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.2025.
All'esito di tale udienza del 9.7.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note di trattazione scritta (con cui le parti hanno richiamato le conclusioni già rassegnate ed il difensore dell'TE, in particolare, ha reiterato le istanze istruttorie), la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con le rispettive comparse conclusionali, le parti hanno, nella sostanza, ribadito e precisato le precedenti rispettive eccezioni e difese.
In particolare, con comparsa conclusionale presentata il 12.10.2025, Parte_1 ha contestato la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie
[...] pronunciata da questa Corte con ordinanza del 20.1.2021 e le ha riproposte, sostenendo che le richieste di prova erano state ritualmente reiterate già nella comparsa conclusionale del 16.10.2019, ove era stata ribadita l'istanza di escussione dei testimoni e cosicché non aveva mai rinunciato alle prove Testimone_2 Testimone_1 formulate in primo grado.
Con le memorie di replica, in estrema sintesi, le parti hanno ribadito e precisato le precedenti difese.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
12 Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dagli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto l'esame delle seguenti questioni: a)
l'eccezione, sollevata da e dagli eredi di CE RY, di Parte_5 inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; b) le istanze istruttorie dell'appellante, reiterate, dopo la dichiarazione di inammissibilità delle stesse, con ordinanza della Corte del 20.1.2021, all'atto di precisare le conclusioni;
c) il merito e, in particolare, la sussistenza dei presupposti della responsabilità professionale dell'avv.
CE RY e dell'avv. , esclusi dal Tribunale di Crotone, con Parte_3 valutazione censurata dall'appellante, per la condotta processuale tenuta in difesa di
CE TE nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, instaurato a seguito di incidente stradale avvenuto il 28.6.1988; d) la regolamentazione delle spese di lite, anche in relazione alla specifica censura dell'appellante alla pronuncia di condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio nei confronti delle compagnie di assicurazioni chiamate in giudizio, a titolo di manleva, dai convenuti principali.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'inammissibilità del primo motivo di appello. L'assorbimento delle questioni di merito e dell'esame delle istanze istruttorie
Come sopra è stato illustrato la società e gli eredi di Parte_5
CE RY hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è fondata, in relazione al primo motivo di appello, salve le precisazioni seguenti.
In effetti, con tale motivo, rubricato “Errore e/o falsa applicazione di norme di diritto”,
si lamenta del rigetto della domanda di risarcimento del danno e, Parte_1 in particolare, dell'esclusione della responsabilità dell'avv. CE RY e dell'avv.
, cui il Tribunale, secondo l'appellante, è giunto sulla base di una non Parte_3 corretta valutazione: a) dell'onere della prova in materia di responsabilità professionale;
b) della gravità delle omissioni degli avvocati convenuti, sia in ordine all'attività
13 difensiva che ai doveri di informazione e sollecitazione verso il cliente;
c) del nesso di causalità tra tali omissioni ed il danno lamentato.
In particolare, sostiene che, contrariamente all'assunto del primo giudice, aveva dato prova della responsabilità professionale degli avvocati convenuti, dato che: 1) i due professionisti non avevano notificato la domanda riconvenzionale proposta nel interesse dell'TE al contumace ( e non avevano richiesto la prova Controparte_6 testimoniale né prodotto il rapporto dei Carabinieri sull'incidente stradale, mediante cui, era altamente probabile che la domanda sarebbe stata accolta, ferma restando la responsabilità dell'avvocato che promuova un'azione infondata, non dissuadendo il cliente dall'intentarla; 2) è onere dell'avvocato dimostrare di avere sollecitato il cliente a indicargli le fonti di prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
3) l'onere dell'attore, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, consiste nel dimostrare che la condotta negligente del difensore ha determinato la perdita di serie ed apprezzabili possibilità di successo;
4) la violazione dei doveri professionali era chiara e, di per sé, sufficiente a giustificare la condanna degli appellati.
Il motivo di appello, tuttavia, prescindendo da ogni valutazione di merito, non vale a censurare la ragione essenziale su cui si fonda la sentenza impugnata.
Deve rammentarsi che il Tribunale di Crotone ha evidenziato, in sintesi, che: I) l'attore non aveva ricostruito la dinamica del sinistro originario, omettendo di allegare elementi idonei a far ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la sua domanda riconvenzionale sarebbe stata accolta;
né aveva prodotto e nemmeno indicato il contenuto del rapporto dei Carabinieri sul sinistro stradale né chiarito in quale modo tale documento, se prodotto nel precedente giudizio, così come la prova testimoniale, la cui ammissione gli avvocati convenuti avrebbero omesso di richiedere al giudice, avrebbero contribuito a comprovare le sue ragioni;
II) in mancanza di qualsiasi elemento che dimostrasse che, con una condotta diligente dei difensori, il risultato del giudizio risarcitorio sarebbe mutato, la domanda era da ritenersi infondata.
L'appellante si limita ad argomentare sulla presunte violazione dei doveri professionali dei due avvocati e ad affermare che ciò ha pregiudicato, con elevata probabilità, l'esito favorevole della causa o, comunque, “serie ed apprezzabili possibilità di successo”
(argomento, peraltro, che, in ipotesi, sarebbe stato rilevante se la domanda fosse stata formulata in termini di risarcimento del danno da perdita di chances), senza, tuttavia, censurare la premessa logico giuridica della decisione;
ossia che la mancata indicazione
14 dell'attore in ordine al carattere decisivo delle prove asseritamente omesse per negligenza dei due avvocati non consentiva di affermare che una condotta professionale diligente avrebbe determinato, secondo il criterio del “più probabile che non”, un esito diverso rispetto al rigetto della domanda.
Quanto, poi, alla affermazione che gli avvocati, ove non avessero avuto a disposizione prove idonee a fondare la domanda dell'attore sarebbero incorsi in responsabilità professionale, per non avere adeguatamente informato l'TE circa l'infondatezza della sua domanda, si tratta di un'inammissibile nuova domanda in appello.
Infatti, la causa petendi della domanda risarcitoria era fondata, nel giudizio di primo grado, non già sulla violazione dei doveri di informazione e dissuasione dal promuovere una causa dall'esito probabilmente favorevole, ma sulla circostanza, del tutto diversa e, anzi, opposta, che le omissioni ai doveri professionali e, segnatamente, della richiesta di mezzi di prova idonei avevano comportato il rigetto della domanda dell'TE (il radicale mutamento della causa petendi della domanda di responsabilità professionale si evince dalla circostanza che nel primo caso essa si fonda sulla infondatezza della domanda del primo giudizio, mentre nel secondo caso sulla sua fondatezza).
L'inammissibilità del primo motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni questione di merito concernente il suo oggetto e, anche, dell'esame delle istanze istruttorie dell'appellante, reiterate all'atto di precisare le conclusioni del giudizio di appello dopo il rigetto con l'ordinanza della Corte del 20.1.2021.
Peraltro, è un dato obiettivo che, nel giudizio di primo grado, dopo il rigetto dele istanze istruttorie, esse non sono state riproposte all'atto di precisare le conclusioni (mentre è irrilevante la loro reiterazione nella comparsa conclusionale, così come nel giudizio di appello, poiché già oggetto di implicita rinuncia).
3. La regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei rapporti processuali con le compagnie di assicurazioni chiamate in giudizio a titolo di manleva
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “Errata valutazione e/o falsa applicazione di norme di diritto relative alle spese di giudizio”, l'appellante censura la statuizione sulle spese processuali, ritenendo illegittima, in particolare, la sua condanna al rimborso di tali spese anche in favore delle compagnie assicurative, terze chiamate in
15 giudizio, a seguito della domanda di manleva proposta nei loro confronti, rispettivamente, dall'avv. (quale assicurato per la responsabilità Parte_3 professionale con e dall'avv. CE RY (quale Parte_5 assicurato con . Controparte_2
Lamenta, in particolare, che i convenuti, come eccepito dalle società di assicurazioni chiamate in garanzia, non avevano neppure dimostrato l'esistenza o l'operatività delle polizze assicurative e, sotto altro profilo, che la chiamata della Parte_5 da parte di era stata formulata oltre il termine di decadenza di cui
[...] Parte_3 all'art. 166 c.p.c., da calcolarsi rispetto alla data di citazione in giudizio.
Il motivo è ammissibile e parzialmente fondato.
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata, ex art. 345 c.p.c., dagli eredi di CE RY. In effetti, poiché la pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite avviene anche d'ufficio e senza necessità di una apposita domanda (v., ad esempio, Cass., sez.
6-III, n. 3023/2012; sez. I n. 10663/2011), non può considerarsi domanda nuova la censura a tale regolamentazione della parte condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Quanto al merito della questione, deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass, sez. III, n. 6144/2024; sez. I, n.
10365/2023; n. 31889/2019).
Nel caso in esame, la domanda di manleva proposta dall'avv. CE RY senior deve ritenersi manifestamente infondata, mancando la prova della stipulazione di una polizza volta a coprire lo specifico rischio connesso alla responsabilità professionale per fatti compiuti con la condotta processuale in difesa di durante il Parte_1 giudizio civile iniziato davanti al Tribunale di Crotone nel febbraio del 1989 e concluso, quanto al giudizio di primo grado, con sentenza n. 463/2005, depositata in cancelleria il
16 3.6.2005 e, in secondo grado, con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.
1144/2011, depositata in cancelleria il 5.11.2011.
In effetti, nell'atto di chiamata in causa della e nella Controparte_2 successiva memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., l'avv. CE RY ha affermato di avere assicurato il rischio derivante da responsabilità professionale con la polizza n. 1/07/1606/4 – 15127301, stipulata con Controparte_2
Tuttavia, tale polizza risulta emessa il 10.11.2013, successivamente alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con “effetto quietanza” dal
1.12.2013 e con scadenza il 1°.6.2014 (poi rinnovata con atto del 14.5.2014 fino al
1°.6.2015), cosicché la sua operatività è successiva alla verificazione del sinistro assicurato e alla legale conoscenza dello stesso da parte dell'assicurato, avvenuta il
5.11.2013, con la notificazione dell'atto di citazione dell'TE.
Né vale affermare, come hanno fatto gli eredi dell'avv. CE RY nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado riassunto, che la compagnia di assicurazioni è stata prontamente informata del sinistro con la raccomandata a.r. del
3.2.2014, poiché si tratta, all'evidenza, di atto che non vale ad escludere l'inoperatività della polizza in questione (n.1/71606/4/15127301) nemmeno in forza della invocata clausola c.d. claims made.
Tale clausola per come, del resto, si evince dal testo riportato dagli stessi eredi dell'avv.
CE RY circa il contenuto della copertura assicurativa (“vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione”), non subordina la copertura assicurativa al fatto che il sinistro sia stato denunciato dall'assicurato durante l'efficacia del contratto, ma al fatto che la richiesta di risarcimento del danno da parte del presunto danneggiato nei confronti dell'avvocato assicurato avvenga durante tale efficacia;
mentre, nel caso in esame, tale richiesta risarcitoria è sicuramente precedente (l'atto di citazione dell'TE è stato notificato all'avv. il 5.11.2013; la polizza è stata stipulata il 10.11.2013, con efficacia dal CP_9
1°.12.2013).
Infine, sebbene la circostanza non sia stata posta a fondamento della domanda di manleva dell'avv. CE RY di cui si tratta (ma allegata soltanto con la comparsa di costituzione degli eredi nel giudizio riassunto), non vi è prova della continuità del rapporto di assicurazione tra le polizza pregresse prodotte (peraltro, stipulate con alte compagnie di assicurazioni) e quella efficace dal 2014, poiché, tralasciando ogni altra
17 valutazione, si tratta di contratti di efficacia annuale (rispettivamente, per il 2001 e per il
2004), senza che risulti la supposta continuità con la polizza stipulata il 10.11.2013.
A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alla copertura assicurativa in favore dell'avv. da parte della società la quale, a Parte_3 Parte_5 fronte della documentazione prodotta, ha eccepito nel giudizio di primo grado l'inoperatività della polizza contratta il 10.4.2009: a) per violazione dell'art. 1892 c.c.
(non avendo l'assicurato riferito, al momento della stipulazione della polizza, l'esistenza del rischio dell'insorgenza del fatto assicurato ossia di incorrere nella responsabilità professionale oggetto di assicurazione); b) per dolo dell'assicurato, posto che la polizza copriva solo la responsabilità professionale per colpa.
Si tratta di eccezioni che, non soltanto non sembrano supportare una valutazione di manifesta infondatezza della domanda di manleva, ma che appaiono prive di fondamento, dato che: a) nel 2009, era in corso il giudizio di appello della causa in cui l'avv. Pt_3
difendeva l'TE, a seguito di sentenza del Tribunale che, all'esito del
[...] giudizio di primo grado, aveva riconosciuto pienamente le ragioni del suo assistito, cosicché nessun sentore di rischio di responsabilità professionale il suddetto avvocato poteva avere a quel momento;
b) nessun elemento consente di ipotizzare che l'avv.
[...]
CP_1
sia incorso in responsabilità professionale (peraltro, esclusa dal Tribunale con sentenza che, all'esito del presente giudizio, rimane ferma) addirittura con dolo, ossia con coscienza e volontà di violare le regole professionali e di arrecare danno al suo assistito
(circostanza nemmeno allegata dall'TE che lamenta, piuttosto, la negligenza).
Le ulteriori eccezioni sollevate dalla compagnia di assicurazioni nel giudizio di appello sono nuove e, come tali, inammissibili e, quindi, a maggior ragione, non valgono a rendere manifestamente infondata o arbitraria la chiamata in garanzia.
Né la manifesta infondatezza o inammissibilità della domanda di manleva può desumersi dalla presunta tardività della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, poiché il Tribunale con ordinanza resa all'udienza del
3.12.2014, nulla opponendo le altre parti (compreso il difensore dell'TE), ha rimesso in termini l'avv. per chiamare in giudizio Parte_3 Parte_5
la quale, del resto, nel costituirsi in giudizio, nulla ha eccepito in merito, cosicché
[...] deve escludersi la supposta tardività e, semmai, l'impugnazione avrebbe dovuto riguardare, in astratta ipotesi, la nullità dell'ordinanza di rimessione in termini, peraltro, sanata dalla mancanza di contestazione di tempestive eccezioni delle altre parti.
18 Ne consegue che, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, gli eredi dell'avv. CE RY devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, per come liquidate dal Tribunale, nei confronti di
[...]
mentre deve essere confermata la pronuncia di condanna Controparte_2 dell'TE nei confronti della Parte_5
3. La regolamentazione delle spese del giudizio di appello
Anche le spese di lite del giudizio di appello seguono i medesimi criteri, sulla base dei principi di causalità e di soccombenza.
CE TE, soccombente nel merito della causa principale (sulla responsabilità professionale degli avvocati CE RY senior e ), Parte_3 deve essere condannato al rimborso delle spese di lite nei confronti degli eredi di
CE RY, di in proprio e di (stante la Parte_3 Parte_5 non manifesta infondatezza della domanda di manleva nei suoi confronti promossa da
). Parte_3
Gli eredi di CE RY, invece, devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello nei confronti di poiché il loro Controparte_2 dante causa ha esercitato un'azione di garanzia rivelatasi del tutto infondata, per difetto di copertura assicurativa.
Le spese del giudizio di appello devono liquidarsi in dispositivo, applicando il d.m. n.
55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022 (per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 260.000,00), applicando i parametri medi, ridotti della metà, in ragione della natura processuale della decisione sul primo motivo di appello e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 7.160,00 per onorari (euro 1.489,00 per la fase di studio della controversia;
euro 956,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
19
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1313/2019 del Parte_1
Tribunale di Crotone, emessa l'8.11.2019 e pubblicata in pari data, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara inammissibile il primo motivo di appello;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , Parte_2 CP_1
, e , al rimborso delle spese processuali del primo
[...] Parte_3 Parte_4 grado di giudizio nei confronti di per come liquidate dal Controparte_2
Tribunale;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna CE TE al rimborso delle spese del giudizio di appello nei confronti di , , e;
di Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
in proprio e di liquidate in complessivi euro Parte_3 Parte_5
7.160,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge, per ciascuna delle tre suddette parti appellate;
- condanna , , e al Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4 rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti di
[...]
liquidate in complessivi euro 7.160,00 per onorari, oltre rimborso Controparte_2 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
20
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2430/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2430/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni, per responsabilità professionale di avvocati, vertente tra:
codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.5.1963 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Palermo, via Sampolo n. 123, presso lo studio professionale dell'avv. Cetty Di Lorenzo, che lo rappresenta e difende, come da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
Appellante
e
1 (codice fiscale ), (codice Parte_2 C.F._2 Controparte_1 fiscale ), (codice fiscale ) C.F._3 Parte_3 C.F._4
e (codice fiscale ), in qualità di eredi dell'avv. Parte_4 C.F._5
CE RY (codice fiscale ), tutti elettivamente domiciliati C.F._6 in Crotone, alla via dei Mille, 13, presso lo studio professionale dall'avv. CE
RY (codice fiscale , che li rappresentata e difende in forza di C.F._7 procura posta in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, con recapito telefax n. 0962-23828/20929 e indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellati
avv. , in proprio, nato a [...] il 1° febbraio 1959, codice fiscale Parte_3
, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in C.F._4
Catanzaro, alla via Nunzio Nasi n.18, presso lo studio professionale dell'avv. CE
Schifino, con indirizzo di posta elettronica certificata e telefax numero 0962.20929; Email_2
Appellato
nonché contro
in persona del suo l.r.p.t., partita i.v.a. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Iaquinta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in San Giovanni in Fiore (CS), alla via Bovio n. 16;
Appellata
codice fiscale e partita i.v.a. con sede Parte_5 P.IVA_2 legale in San Cesario Sul Panaro (MO), corso Libertà n. 53, in persona del proprio l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Sirena e
IL CE ON, con elezione di domicilio presso il loro studio professionale, in Cutro (KR), alla via Rimini n. 3.
Appellata
2 Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante : “Rejectis adversis;
- Parte_1
Preliminarmente, disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado;
Nel merito, ritenere e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. CE RY e dell'Avv. , per i motivi meglio rappresentati nel corpo dell'atto e, per Parte_3
l'effetto, condannare al risarcimento dei danni patrimoniali, pari ad curo 86.664,51, oltre gli interessi maturati in pendenza del precedente giudizio, gli Avv.ti e Parte_3
CE RY, e per quest'ultimo i suoi eredi, specificatamente il Sig. , il Parte_3
Sig. , il Sig. e il Sig. , a corrispondere Controparte_1 Parte_2 Parte_4 al Sig. la predetta somma di euro 86.664,51, oltre interessi legali Parte_1 maturati, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi su interessi sino al soddisfo. - In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova come spiegati in atti del primo grado e articolati nella memoria ex art. 183 comma 6°, n. 2 c.p.c.; - Condannare i predetti anche alle spese ed onorari di lite, sia del primo grado che del presente giudizio e, in via subordinata, accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti per la chiamata in causa delle compagnie assicurative, nonché accertare e dichiarare la decadenza del diritto di chiamare in causa la
e, per l'effetto, porre a carico del chiamante le spese di lite per le Parte_5 assicurazioni citate.” per il procuratore degli appellati Parte_2 Controparte_1 [...]
e : “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: Pt_3 Parte_4 dichiarare inammissibile l'appello proposto da e/o comunque Parte_1 rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza
n.1313/2019 pronunciata dal Tribunale di Crotone l'8.11.2019; in via gradata, nella denegata ed esclusa ipotesi di accertamento della responsabilità professionale dell'Avv.
CE RY sr, dichiarare tenuta a corrispondere il risarcimento dei danni la
, in persona del l.r.p.t., a manleva del predetto difensore;
Controparte_3 CP_4 condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del procedimento anche di tale grado del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore” per l'appellato in proprio: “si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_3 contrariis reiectis: a) il rigetto integrale dell'atto di appello del 18.12.2019 proposto dal sig. con accoglimento di tutte le deduzioni ed eccezioni formulate Parte_1
3 nella presente comparsa e con conferma delle statuizioni della sentenza n.1313/ 2019, resa nel procedimento n.2042 /2013 rgac;
b) con vittoria di spese e competenze di giudizio anche di questo grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .” per il procuratore dell'appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello adìta, accolte le istanze e le difese tutte di , Controparte_5 rigettata ogni avversa e contraria istanza, dichiarare inammissibile l'appello proposto e, comunque, rigettare integralmente l'appello proposto da TE CE € confermare la sentenza appellata già resa dal Tribunale di Crotone. Condannare
a pagare le spese e le competenze tutte di giudizio in favore di Parte_1
.” Controparte_5 per il procuratore dell'appellata “Piaccia Parte_5 all'eccellentissima Corte adita con riferimento all'appello proposto dal Signor
CE TE ed alla domanda nei confronti dell'Avvocato : - in Parte_3 via principale, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello e la domanda proposti in quanto infondati in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del danno, riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
con riferimento alla domanda di garanzia proposta dall'Avvocato nei confronti di Parte_3 Parte_5
- in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione
[...] dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e, in particolare, per l'applicazione alla fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 1892 c.c. ovvero di cui agli artt. 1900 e 1917 c.c. o per la operatività in secondo rischio in conformità a quanto previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale, con applicazione della franchigia prevista;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
4
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione notificato il 31.10.2013, ha convenuto in Parte_1 giudizio gli avvocati CE RY (classe 1924) e , chiedendone la Parte_3 condanna al risarcimento dei danni per asserita responsabilità professionale, in relazione alla condotta tenuta dai convenuti avvocati nel corso di un giudizio civile per risarcimento del danno ex art. 2054 c.c., in cui avevano assunto la difesa dell'TE, concluso con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in senso sfavorevole all'attore.
In particolare, l'attore ha affermato che: a) al pari di e di Controparte_6 CP_7
ed alle rispettive compagnie di assicurazioni, era stato convenuto in giudizio,
[...] dinanzi al Tribunale di Crotone, da per il risarcimento del danno CP_8 derivante da un sinistro stradale verificatosi il 28.6.1988, in località Le Castella di Isola
Capo Rizzuto;
b) l'Avvenente si era costituito in giudizio con comparsa di risposta del
22.12.1990 a mezzo dell'avvocato CE RY, resistendo alla domanda dello CP_8
e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di , di e Parte_6 Controparte_6 delle rispettive compagnie assicurative al risarcimento del danno subito;
c) CP_6
peraltro, era rimasto contumace;
d) con sentenza non definitiva n. 156/1999, il
[...]
Tribunale aveva disposto l'estromissione dal giudizio della compagnia di assicurazioni
Fata Assicurazioni s.p.a.; d) proseguito il giudizio, l'avvocato , all'udienza Parte_3 del 12.7.2001, in sostituzione dell'avvocato CE RY, aveva chiesto, nell'interesse dell'TE, il deferimento dell'interrogatorio formale del e dello CP_6 CP_8 nonché l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico legale;
e) tuttavia, né il né lo si erano presentati per rendere l'interrogatorio formale;
f) con sentenza CP_6 CP_8
n. 463/2005, depositata in cancelleria il 3.6.2005, il Tribunale di Crotone aveva definito il giudizio di primo grado e, accertata la piena responsabilità di nella Controparte_6 causazione dei danni subiti dall'TE, aveva condannato il al risarcimento CP_6 dei danni nei suoi confronti, liquidandoli in euro 66.520,00, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese di lite nella misura di euro 7.164,00, ponendo a carico del CP_6 anche quelle di consulenza tecnica d'ufficio; g) avverso la suddetta sentenza aveva
5 proposto appello il lamentando da un lato, la violazione dell'art. 292 c.p.c.,
CP_6 poiché la comparsa di costituzione e risposta dell'TE non gli era stata notificata;
dall'altro il difetto di prova in ordine alla sua responsabilità, fondata sulla base della mera mancata presentazione per rendere l'interrogatorio formale da parte del
CP_6 medesimo e dello h) nel giudizio di appello si era costituito, in difesa CP_8 dell'TE, l'avvocato , peraltro, privo di mandato;
i) il giudizio di Parte_3 secondo grado era stato definito con sentenza della Corte di appello n. 1144/2011, depositata in cancelleria in 5.11.2011, con la quale erano stati accolti i due motivi di appello proposti dal e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, era stata
CP_6 respinta la domanda riconvenzionale di CE TE nei confronti del ed
CP_6 erano state integralmente compensate le spese dei due gradi di giudizio, mentre quelle di consulenza tecnica d'ufficio erano state poste a carico dell'TE.
Premesso questo, l'TE ha lamentato la violazione dei doveri professionali da parte dell'avv. CE RY e dell'avv. , oltre che per avere l'avv. Parte_3
difeso nel giudizio di appello l'TE, in assenza di una procura, per Parte_3 non avere i due professionisti notificato la domanda riconvenzionale al convenuto CP_6 contumace, in violazione dell'art. 292 c.p.c., nonché per non avere assolto all'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c. - segnatamente omettendo di produrre il rapporto dei Carabinieri sul sinistro stradale e di chiedere l'esame testimoniale di Testimone_1 terzo trasportato nella autovettura condotta dallo - determinando, in tal modo, CP_8
l'esito sfavorevole del giudizio di appello.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 12.2.2014, contestando il fondamento della domanda, poiché
l'TE: a) pur avendo adombrato, tramite un nuovo difensore, la possibilità di un ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, non aveva contattato l'avv. Pt_3 per valutare tale possibilità; b) non aveva fornito per iscritto indicazioni circa documentazione utile da produrre in giudizio e testimoni da escutere.
Peraltro, hanno chiesto di essere manlevati, per l'ipotesi di accertata responsabilità professionale, dalle rispettive compagnie assicuratrici, (per CE Controparte_5
RY) e (per ; erroneamente indicata come Parte_5 Parte_3
Assita s.p.a.), previa autorizzazione allo loro chiamata in causa.
6 Autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici e rimesso in termini per la chiamata di (v. l'ordinanza resa Parte_3 Parte_5 all'udienza del 3.12.2014), entrambe le società assicurative si sono costituite in giudizio. ha eccepito l'inesistenza di un rapporto assicurativo Controparte_5 riferibile a e, comunque, la non operatività della copertura per i fatti Parte_3 oggetto di causa.
dal canto suo, oltre a negare la colpa del professionista, ha Parte_5 eccepito, in via subordinata, l'inoperatività della polizza contratta da il Parte_3
10.4.2009: a) per violazione dell'art. 1892 c.c. (non avendo l'assicurato riferito, nello stipulare la polizza, l'esistenza del rischio di incorrere nella responsabilità professionale oggetto di assicurazione); b) per dolo dell'assicurato, posto che la polizza copriva solo la responsabilità professionale per colpa.
Avvenuto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., il giudice, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18.5.2016, ha rigettato le istanze istruttorie delle parti.
Interrotto il processo a seguito del decesso dell'avv. CE RY e riassunto dall'attore, si sono costituiti in giudizio i suoi eredi, , , Parte_2 Controparte_1
(già costituito in proprio) e . Parte_3 Parte_4
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.7.2019, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza del Tribunale di Crotone resa all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1313/2019, dell'8.11.2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Crotone ha rigettato la domanda dell'attore ed ha condannato l'TE al rimborso delle spese di lite nei confronti dei convenuti e delle compagnie di assicurazioni chiamate in causa.
In particolare, il primo giudice ha rilevato che mancava la dimostrazione che la condotta dei due avvocati convenuti avesse causato il danno lamentato dall'attore e che, se la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di fosse stata Controparte_6 regolarmente notificata e se fossero state articolate istanze istruttorie o prodotte prove, il giudizio da cui aveva avuto origine la controversia avrebbe avuto un esito diverso.
7 Ha evidenziato, segnatamente, che l'attore: a) non aveva ricostruito la dinamica del sinistro originario, omettendo di allegare elementi idonei a far ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la sua domanda riconvenzionale sarebbe stata accolta;
b) non aveva prodotto e nemmeno indicato il contenuto del rapporto dei Carabinieri sul sinistro stradale né chiarito in quale modo tale documento, se prodotto nel precedente giudizio, così come la prova testimoniale, la cui ammissione gli avvocati convenuti avrebbero omesso di richiedere al giudice, avrebbero contribuito a comprovare le sue ragioni.
Pertanto, in mancanza di qualsiasi elemento che dimostrasse che, con una condotta diligente dei difensori, il risultato del giudizio risarcitorio sarebbe mutato, il Tribunale ha giudicato la domanda infondata.
Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, sono state poste a carico dell'attore anche nei confronti dei terzi chiamati in manleva, poiché la loro chiamata in causa era stata determinata dalla domanda dell'attore stesso.
Peraltro, la liquidazione è stata effettuata in modo unitario nei confronti dei convenuti principali, data l'identità delle loro posizioni processuali e l'unicità della difesa.
2. Il presente giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il
19.12.2019, CE TE ha proposto gravame avverso la sentenza n.
1313/2019 del Tribunale di Crotone, lamentando, in sintesi: I) il rigetto della domanda di risarcimento del danno e, in particolare, l'esclusione della responsabilità dei due professionisti, sulla base di una non corretta valutazione: a) dell'onere della prova in materia di responsabilità professionale;
b) della gravità delle omissioni degli avvocati convenuti, sia in ordine all'attività difensiva che ai doveri di informazione e sollecitazione verso il cliente;
c) del nesso di causalità tra tali omissioni ed il danno lamentato, per come poteva evincersi, anche, dalla sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n. 1144/2011; II) l'errata statuizione sulle spese processuali, ritenendo illegittima, in particolare, la condanna anche in favore delle compagnie assicurative, poiché: a) le chiamate in garanzia erano state effettuate dai convenuti, senza, peraltro, aver neppure dimostrato l'esistenza o l'operatività delle polizze assicurative;
b) la chiamata della era stata formulata oltre il termine di Parte_5
8 decadenza di cui all'art. 166 c.p.c., da calcolarsi rispetto alla data di citazione in giudizio.
Ha concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 24.4.2020, si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_5 del gravame per difetto di specificità dei motivi e violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Quanto al merito dell'impugnazione, a) ha chiesto il Controparte_2 rigetto dell'appello, condividendo le argomentazioni del Tribunale di Crotone, in ordine alla esclusione dei presupposti della responsabilità professionale (condotta colposa, nesso causale e danno); b) ha eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dall'TE in sede di appello, in quanto irrilevanti e volte a surrogare la totale mancanza di allegazione e documentazione sui fatti principali della causa;
c) richiamate le difese svolte nel giudizio di primo grado, ha ribadito che nessuna garanzia assicurativa era operativa rispetto all'evento denunciato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 15.5.2020, si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazioni la quale, innanzitutto, ha Parte_5 eccepito l'inammissibilità dell'appello, poiché proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, poiché l'attore non aveva dimostrato che il rigetto della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio in cui era stato difeso dagli avvocati CE e fosse effetto di condotta negligente dei due legali e Parte_3 che, in presenza di una corretta attività difensiva, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso, richiamando, sul punto, le valutazioni del Tribunale in ordine al difetto di allegazione e di prova a carico dell'odierno appellante.
La compagnia di assicurazioni, inoltre, ha sostenuto che non era obbligata a tenere indenne l'avv. (né gli eredi dell'avv. CE RY), in relazione alla Parte_3 vicenda oggetto di giudizio, perché: a) la polizza professionale stipulata non copriva i fatti oggetto della lite;
le circostanze denunciate non rientravano nel periodo di efficacia temporale della copertura (secondo la clausola claims made); la responsabilità ipotizzata non integrava un “sinistro assicurato” ai sensi dell'art. 1917 c.c.; b) l'
[...] era stata chiamata in garanzia in modo improprio e la chiamata, peraltro Parte_5 tardiva rispetto ai termini di comparizione di cui all'art. 166 c.p.c., non poteva produrre effetti nei confronti della compagnia, non avendo essa alcun rapporto contrattuale diretto con l'attore; pertanto, anche qualora la Corte avesse ritenuto fondata la domanda principale, non avrebbe potuto, comunque, pronunciare alcuna condanna nei confronti
9 della società assicuratrice per difetto di legittimazione passiva e per carenza di copertura assicurativa operante.
La società appellata ha, infine, eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie dell'appellante, in quanto proposte in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 26.5.2020 si sono costituiti nel giudizio d'appello ance gli eredi dell'avv. CE RY, ovvero Pt_2 [...]
, e , i quali hanno eccepito, in via preliminare, CP_1 Pt_3 Parte_4
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché della domanda subordinata, volta a ottenere la declaratoria di mancanza dei presupposti per la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle relative spese, giacché proposta, in violazione dell'art. 345 c.p.c., per la prima volta in appello.
Hanno, inoltre, osservato che: a) la chiamata in garanzia delle compagnie di assicurazioni era del tutto rituale, essendo stato rispettato il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. e l'eccezione di tardività sollevata in appello dall'TE era pretestuosa, tanto più in considerazione del fatto che, all'udienza del 3.12.2014, l'attore non aveva sollevato alcuna contestazione;
b) le istanze istruttorie dell'appellante, non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, dovevano intendersi rinunciate e non potevano essere riproposte in appello.
Con riguardo al merito, gli eredi di CE RY hanno sostenuto che: a)
l'impugnazione non valeva a inficiare le valutazioni del Tribunale circa la mancanza di prova di ogni elemento costitutivo dell'illecito professionale (la colpa, il danno e il nesso causale); b) l'avv. CE RY non poteva essere ritenuto responsabile dell'omessa indicazione di testimoni, poiché il cliente non aveva mai fornito i relativi nominativi, nonostante fosse stato più volte invitato a farlo, e, del resto, anche la parte attrice del giudizio originario ( non aveva indicato alcun testimone, circostanza che rendeva CP_8 verosimile la circostanza dell'assenza di testimoni;
c) l'odierno appellante non aveva prodotto copia del verbale dei Carabinieri sulla dinamica del sinistro né nel giudizio di primo grado né in appello, né aveva indicato quale rilievo probatorio avrebbe potuto avere tale documento;
d) l'avv. , anzi, aveva diligentemente articolato tutte le prove Pt_3 ritenute opportune, tra cui l'interrogatorio formale delle parti avversarie e la richiesta delle consulenze tecniche medico-legale e modale-dinamica, entrambe ammesse in primo grado, sicché l'attività difensiva era stata accurata e conforme alle regole di perizia e
10 diligenza professionale;
e) dopo la sentenza della Corte di Catanzaro n. 1144/2011, sfavorevole all'TE, l'avv. aveva regolarmente comunicato l'esito Parte_3 della causa al cliente con lettera raccomandata del 28.11.2011, chiedendo istruzioni per un'eventuale impugnazione in Cassazione, mentre l'appellante non aveva fornito alcuna risposta, lasciando così decorrere i termini per proporre ricorso, cosicché la mancata impugnazione della sentenza non poteva essere imputata al professionista.
Con autonoma comparsa di costituzione e risposta presentata il 14.12.2020, si è costituito nel giudizio di appello l'avv. , in proprio, il quale ha sostenuto Parte_3
l'infondatezza dell'impugnazione, dato che: a) come evidenziato dal Tribunale di
Crotone, mancava ogni prova della responsabilità professionale e del nesso causale tra l'operato dei difensori e il danno lamentato dall'appellante, anche perché l'attore non aveva provato di aver restituito la somma di euro 66.520,00 che aveva riscosso a seguito della sentenza favorevole n. 463/2005 del Tribunale di Crotone;
b) era nuova ed inammissibile la doglianza con cui l'appellante aveva eccepito, per la prima volta in secondo grado, una presunta decadenza, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., in relazione alla chiamata in garanzia della compagnia anche perché, nel Parte_5 giudizio di primo grado, dopo una prima errata chiamata della società Assita s.p.a.
(broker assicurativo della , l'appellato aveva tempestivamente Parte_7 chiesto di essere rimesso nei termini per la corretta chiamata in giudizio di
[...]
istanza alla quale il procuratore dell'attore non si era opposto e che il Parte_5 giudice aveva accolto;
c) contrariamente all'assunto di era Parte_5 operativa la polizza n. 130/09/1302 del 10.4.2009, essendo stato regolarmente denunciato il sinistro professionale subito dopo la notifica dell'atto di citazione del 5.11.2013, inviando segnalazioni sia al broker Assita s.p.a. che direttamente alla
[...]
d) la condotta professionale tenuta era stata diligente e conforme ai Parte_5 doveri derivanti dal mandato, tant'è che dopo la sentenza sfavorevole della Corte
d'Appello di Catanzaro n. 1144/2011, aveva immediatamente informato il cliente della possibilità di proporre ricorso per Cassazione, mediante raccomandata del 28.11.2011, senza, tuttavia, che l'TE avesse dato alcuna risposta né conferito incarico per l'impugnazione; e) quanto alla mancata indicazione dei testimoni, il resistente ha evidenziato che era onere del cliente fornire al difensore gli elementi istruttori necessari a sostegno delle proprie domande e non viceversa.
11 Infine, ha eccepito l'inammissibilità delle nuove istanze istruttorie Parte_3 formulate in appello dall'appellante, poiché mai reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, con la conseguenza che dovevano ritenersi rinunciate e non più proponibili.
Assegnata la causa alla terza sezione della Corte di Appello, la Corte, all'esito dell'udienza del 22.12.2020, svolta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 221, comma
4°, del decreto legge n. 34/2020, con ordinanza del 20.1.2021, ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie dell'appellante, poiché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, dopo il rigetto da parte del giudice.
A seguito della soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile e rinviata d'ufficio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.2025.
All'esito di tale udienza del 9.7.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note di trattazione scritta (con cui le parti hanno richiamato le conclusioni già rassegnate ed il difensore dell'TE, in particolare, ha reiterato le istanze istruttorie), la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con le rispettive comparse conclusionali, le parti hanno, nella sostanza, ribadito e precisato le precedenti rispettive eccezioni e difese.
In particolare, con comparsa conclusionale presentata il 12.10.2025, Parte_1 ha contestato la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie
[...] pronunciata da questa Corte con ordinanza del 20.1.2021 e le ha riproposte, sostenendo che le richieste di prova erano state ritualmente reiterate già nella comparsa conclusionale del 16.10.2019, ove era stata ribadita l'istanza di escussione dei testimoni e cosicché non aveva mai rinunciato alle prove Testimone_2 Testimone_1 formulate in primo grado.
Con le memorie di replica, in estrema sintesi, le parti hanno ribadito e precisato le precedenti difese.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
12 Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dagli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto l'esame delle seguenti questioni: a)
l'eccezione, sollevata da e dagli eredi di CE RY, di Parte_5 inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; b) le istanze istruttorie dell'appellante, reiterate, dopo la dichiarazione di inammissibilità delle stesse, con ordinanza della Corte del 20.1.2021, all'atto di precisare le conclusioni;
c) il merito e, in particolare, la sussistenza dei presupposti della responsabilità professionale dell'avv.
CE RY e dell'avv. , esclusi dal Tribunale di Crotone, con Parte_3 valutazione censurata dall'appellante, per la condotta processuale tenuta in difesa di
CE TE nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, instaurato a seguito di incidente stradale avvenuto il 28.6.1988; d) la regolamentazione delle spese di lite, anche in relazione alla specifica censura dell'appellante alla pronuncia di condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio nei confronti delle compagnie di assicurazioni chiamate in giudizio, a titolo di manleva, dai convenuti principali.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'inammissibilità del primo motivo di appello. L'assorbimento delle questioni di merito e dell'esame delle istanze istruttorie
Come sopra è stato illustrato la società e gli eredi di Parte_5
CE RY hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è fondata, in relazione al primo motivo di appello, salve le precisazioni seguenti.
In effetti, con tale motivo, rubricato “Errore e/o falsa applicazione di norme di diritto”,
si lamenta del rigetto della domanda di risarcimento del danno e, Parte_1 in particolare, dell'esclusione della responsabilità dell'avv. CE RY e dell'avv.
, cui il Tribunale, secondo l'appellante, è giunto sulla base di una non Parte_3 corretta valutazione: a) dell'onere della prova in materia di responsabilità professionale;
b) della gravità delle omissioni degli avvocati convenuti, sia in ordine all'attività
13 difensiva che ai doveri di informazione e sollecitazione verso il cliente;
c) del nesso di causalità tra tali omissioni ed il danno lamentato.
In particolare, sostiene che, contrariamente all'assunto del primo giudice, aveva dato prova della responsabilità professionale degli avvocati convenuti, dato che: 1) i due professionisti non avevano notificato la domanda riconvenzionale proposta nel interesse dell'TE al contumace ( e non avevano richiesto la prova Controparte_6 testimoniale né prodotto il rapporto dei Carabinieri sull'incidente stradale, mediante cui, era altamente probabile che la domanda sarebbe stata accolta, ferma restando la responsabilità dell'avvocato che promuova un'azione infondata, non dissuadendo il cliente dall'intentarla; 2) è onere dell'avvocato dimostrare di avere sollecitato il cliente a indicargli le fonti di prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
3) l'onere dell'attore, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, consiste nel dimostrare che la condotta negligente del difensore ha determinato la perdita di serie ed apprezzabili possibilità di successo;
4) la violazione dei doveri professionali era chiara e, di per sé, sufficiente a giustificare la condanna degli appellati.
Il motivo di appello, tuttavia, prescindendo da ogni valutazione di merito, non vale a censurare la ragione essenziale su cui si fonda la sentenza impugnata.
Deve rammentarsi che il Tribunale di Crotone ha evidenziato, in sintesi, che: I) l'attore non aveva ricostruito la dinamica del sinistro originario, omettendo di allegare elementi idonei a far ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la sua domanda riconvenzionale sarebbe stata accolta;
né aveva prodotto e nemmeno indicato il contenuto del rapporto dei Carabinieri sul sinistro stradale né chiarito in quale modo tale documento, se prodotto nel precedente giudizio, così come la prova testimoniale, la cui ammissione gli avvocati convenuti avrebbero omesso di richiedere al giudice, avrebbero contribuito a comprovare le sue ragioni;
II) in mancanza di qualsiasi elemento che dimostrasse che, con una condotta diligente dei difensori, il risultato del giudizio risarcitorio sarebbe mutato, la domanda era da ritenersi infondata.
L'appellante si limita ad argomentare sulla presunte violazione dei doveri professionali dei due avvocati e ad affermare che ciò ha pregiudicato, con elevata probabilità, l'esito favorevole della causa o, comunque, “serie ed apprezzabili possibilità di successo”
(argomento, peraltro, che, in ipotesi, sarebbe stato rilevante se la domanda fosse stata formulata in termini di risarcimento del danno da perdita di chances), senza, tuttavia, censurare la premessa logico giuridica della decisione;
ossia che la mancata indicazione
14 dell'attore in ordine al carattere decisivo delle prove asseritamente omesse per negligenza dei due avvocati non consentiva di affermare che una condotta professionale diligente avrebbe determinato, secondo il criterio del “più probabile che non”, un esito diverso rispetto al rigetto della domanda.
Quanto, poi, alla affermazione che gli avvocati, ove non avessero avuto a disposizione prove idonee a fondare la domanda dell'attore sarebbero incorsi in responsabilità professionale, per non avere adeguatamente informato l'TE circa l'infondatezza della sua domanda, si tratta di un'inammissibile nuova domanda in appello.
Infatti, la causa petendi della domanda risarcitoria era fondata, nel giudizio di primo grado, non già sulla violazione dei doveri di informazione e dissuasione dal promuovere una causa dall'esito probabilmente favorevole, ma sulla circostanza, del tutto diversa e, anzi, opposta, che le omissioni ai doveri professionali e, segnatamente, della richiesta di mezzi di prova idonei avevano comportato il rigetto della domanda dell'TE (il radicale mutamento della causa petendi della domanda di responsabilità professionale si evince dalla circostanza che nel primo caso essa si fonda sulla infondatezza della domanda del primo giudizio, mentre nel secondo caso sulla sua fondatezza).
L'inammissibilità del primo motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni questione di merito concernente il suo oggetto e, anche, dell'esame delle istanze istruttorie dell'appellante, reiterate all'atto di precisare le conclusioni del giudizio di appello dopo il rigetto con l'ordinanza della Corte del 20.1.2021.
Peraltro, è un dato obiettivo che, nel giudizio di primo grado, dopo il rigetto dele istanze istruttorie, esse non sono state riproposte all'atto di precisare le conclusioni (mentre è irrilevante la loro reiterazione nella comparsa conclusionale, così come nel giudizio di appello, poiché già oggetto di implicita rinuncia).
3. La regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei rapporti processuali con le compagnie di assicurazioni chiamate in giudizio a titolo di manleva
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “Errata valutazione e/o falsa applicazione di norme di diritto relative alle spese di giudizio”, l'appellante censura la statuizione sulle spese processuali, ritenendo illegittima, in particolare, la sua condanna al rimborso di tali spese anche in favore delle compagnie assicurative, terze chiamate in
15 giudizio, a seguito della domanda di manleva proposta nei loro confronti, rispettivamente, dall'avv. (quale assicurato per la responsabilità Parte_3 professionale con e dall'avv. CE RY (quale Parte_5 assicurato con . Controparte_2
Lamenta, in particolare, che i convenuti, come eccepito dalle società di assicurazioni chiamate in garanzia, non avevano neppure dimostrato l'esistenza o l'operatività delle polizze assicurative e, sotto altro profilo, che la chiamata della Parte_5 da parte di era stata formulata oltre il termine di decadenza di cui
[...] Parte_3 all'art. 166 c.p.c., da calcolarsi rispetto alla data di citazione in giudizio.
Il motivo è ammissibile e parzialmente fondato.
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata, ex art. 345 c.p.c., dagli eredi di CE RY. In effetti, poiché la pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite avviene anche d'ufficio e senza necessità di una apposita domanda (v., ad esempio, Cass., sez.
6-III, n. 3023/2012; sez. I n. 10663/2011), non può considerarsi domanda nuova la censura a tale regolamentazione della parte condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Quanto al merito della questione, deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass, sez. III, n. 6144/2024; sez. I, n.
10365/2023; n. 31889/2019).
Nel caso in esame, la domanda di manleva proposta dall'avv. CE RY senior deve ritenersi manifestamente infondata, mancando la prova della stipulazione di una polizza volta a coprire lo specifico rischio connesso alla responsabilità professionale per fatti compiuti con la condotta processuale in difesa di durante il Parte_1 giudizio civile iniziato davanti al Tribunale di Crotone nel febbraio del 1989 e concluso, quanto al giudizio di primo grado, con sentenza n. 463/2005, depositata in cancelleria il
16 3.6.2005 e, in secondo grado, con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.
1144/2011, depositata in cancelleria il 5.11.2011.
In effetti, nell'atto di chiamata in causa della e nella Controparte_2 successiva memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., l'avv. CE RY ha affermato di avere assicurato il rischio derivante da responsabilità professionale con la polizza n. 1/07/1606/4 – 15127301, stipulata con Controparte_2
Tuttavia, tale polizza risulta emessa il 10.11.2013, successivamente alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con “effetto quietanza” dal
1.12.2013 e con scadenza il 1°.6.2014 (poi rinnovata con atto del 14.5.2014 fino al
1°.6.2015), cosicché la sua operatività è successiva alla verificazione del sinistro assicurato e alla legale conoscenza dello stesso da parte dell'assicurato, avvenuta il
5.11.2013, con la notificazione dell'atto di citazione dell'TE.
Né vale affermare, come hanno fatto gli eredi dell'avv. CE RY nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado riassunto, che la compagnia di assicurazioni è stata prontamente informata del sinistro con la raccomandata a.r. del
3.2.2014, poiché si tratta, all'evidenza, di atto che non vale ad escludere l'inoperatività della polizza in questione (n.1/71606/4/15127301) nemmeno in forza della invocata clausola c.d. claims made.
Tale clausola per come, del resto, si evince dal testo riportato dagli stessi eredi dell'avv.
CE RY circa il contenuto della copertura assicurativa (“vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione”), non subordina la copertura assicurativa al fatto che il sinistro sia stato denunciato dall'assicurato durante l'efficacia del contratto, ma al fatto che la richiesta di risarcimento del danno da parte del presunto danneggiato nei confronti dell'avvocato assicurato avvenga durante tale efficacia;
mentre, nel caso in esame, tale richiesta risarcitoria è sicuramente precedente (l'atto di citazione dell'TE è stato notificato all'avv. il 5.11.2013; la polizza è stata stipulata il 10.11.2013, con efficacia dal CP_9
1°.12.2013).
Infine, sebbene la circostanza non sia stata posta a fondamento della domanda di manleva dell'avv. CE RY di cui si tratta (ma allegata soltanto con la comparsa di costituzione degli eredi nel giudizio riassunto), non vi è prova della continuità del rapporto di assicurazione tra le polizza pregresse prodotte (peraltro, stipulate con alte compagnie di assicurazioni) e quella efficace dal 2014, poiché, tralasciando ogni altra
17 valutazione, si tratta di contratti di efficacia annuale (rispettivamente, per il 2001 e per il
2004), senza che risulti la supposta continuità con la polizza stipulata il 10.11.2013.
A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alla copertura assicurativa in favore dell'avv. da parte della società la quale, a Parte_3 Parte_5 fronte della documentazione prodotta, ha eccepito nel giudizio di primo grado l'inoperatività della polizza contratta il 10.4.2009: a) per violazione dell'art. 1892 c.c.
(non avendo l'assicurato riferito, al momento della stipulazione della polizza, l'esistenza del rischio dell'insorgenza del fatto assicurato ossia di incorrere nella responsabilità professionale oggetto di assicurazione); b) per dolo dell'assicurato, posto che la polizza copriva solo la responsabilità professionale per colpa.
Si tratta di eccezioni che, non soltanto non sembrano supportare una valutazione di manifesta infondatezza della domanda di manleva, ma che appaiono prive di fondamento, dato che: a) nel 2009, era in corso il giudizio di appello della causa in cui l'avv. Pt_3
difendeva l'TE, a seguito di sentenza del Tribunale che, all'esito del
[...] giudizio di primo grado, aveva riconosciuto pienamente le ragioni del suo assistito, cosicché nessun sentore di rischio di responsabilità professionale il suddetto avvocato poteva avere a quel momento;
b) nessun elemento consente di ipotizzare che l'avv.
[...]
CP_1
sia incorso in responsabilità professionale (peraltro, esclusa dal Tribunale con sentenza che, all'esito del presente giudizio, rimane ferma) addirittura con dolo, ossia con coscienza e volontà di violare le regole professionali e di arrecare danno al suo assistito
(circostanza nemmeno allegata dall'TE che lamenta, piuttosto, la negligenza).
Le ulteriori eccezioni sollevate dalla compagnia di assicurazioni nel giudizio di appello sono nuove e, come tali, inammissibili e, quindi, a maggior ragione, non valgono a rendere manifestamente infondata o arbitraria la chiamata in garanzia.
Né la manifesta infondatezza o inammissibilità della domanda di manleva può desumersi dalla presunta tardività della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, poiché il Tribunale con ordinanza resa all'udienza del
3.12.2014, nulla opponendo le altre parti (compreso il difensore dell'TE), ha rimesso in termini l'avv. per chiamare in giudizio Parte_3 Parte_5
la quale, del resto, nel costituirsi in giudizio, nulla ha eccepito in merito, cosicché
[...] deve escludersi la supposta tardività e, semmai, l'impugnazione avrebbe dovuto riguardare, in astratta ipotesi, la nullità dell'ordinanza di rimessione in termini, peraltro, sanata dalla mancanza di contestazione di tempestive eccezioni delle altre parti.
18 Ne consegue che, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, gli eredi dell'avv. CE RY devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, per come liquidate dal Tribunale, nei confronti di
[...]
mentre deve essere confermata la pronuncia di condanna Controparte_2 dell'TE nei confronti della Parte_5
3. La regolamentazione delle spese del giudizio di appello
Anche le spese di lite del giudizio di appello seguono i medesimi criteri, sulla base dei principi di causalità e di soccombenza.
CE TE, soccombente nel merito della causa principale (sulla responsabilità professionale degli avvocati CE RY senior e ), Parte_3 deve essere condannato al rimborso delle spese di lite nei confronti degli eredi di
CE RY, di in proprio e di (stante la Parte_3 Parte_5 non manifesta infondatezza della domanda di manleva nei suoi confronti promossa da
). Parte_3
Gli eredi di CE RY, invece, devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello nei confronti di poiché il loro Controparte_2 dante causa ha esercitato un'azione di garanzia rivelatasi del tutto infondata, per difetto di copertura assicurativa.
Le spese del giudizio di appello devono liquidarsi in dispositivo, applicando il d.m. n.
55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022 (per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 260.000,00), applicando i parametri medi, ridotti della metà, in ragione della natura processuale della decisione sul primo motivo di appello e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 7.160,00 per onorari (euro 1.489,00 per la fase di studio della controversia;
euro 956,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
19
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1313/2019 del Parte_1
Tribunale di Crotone, emessa l'8.11.2019 e pubblicata in pari data, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara inammissibile il primo motivo di appello;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , Parte_2 CP_1
, e , al rimborso delle spese processuali del primo
[...] Parte_3 Parte_4 grado di giudizio nei confronti di per come liquidate dal Controparte_2
Tribunale;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna CE TE al rimborso delle spese del giudizio di appello nei confronti di , , e;
di Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
in proprio e di liquidate in complessivi euro Parte_3 Parte_5
7.160,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge, per ciascuna delle tre suddette parti appellate;
- condanna , , e al Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4 rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti di
[...]
liquidate in complessivi euro 7.160,00 per onorari, oltre rimborso Controparte_2 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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