CASS
Ordinanza 13 giugno 2023
Ordinanza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/06/2023, n. 25516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25516 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: ES EL NE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25516 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 05/06/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di ES AI MO;
OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, tra l'altro concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25516 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 05/06/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di ES AI MO;
OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, tra l'altro concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2023.