Art. 6.
La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall' art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi nazionali a propulsione meccanica addette al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, e' fissato a lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza sviluppata dalle rispettive macchine.
La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall' art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi nazionali a propulsione meccanica addette al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, e' fissato a lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza sviluppata dalle rispettive macchine.