CASS
Sentenza 14 aprile 2021
Sentenza 14 aprile 2021
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2021, n. 13968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13968 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET AS AD LY nato il [...] avverso il decreto del 10/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Giulio Romano che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia Penale Sent. Sez. 1 Num. 13968 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 18/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia dichiarava inammissibile il reclamo proposto da PE RA DE YN avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di PE RA DE YN, deducendo violazione di legge penale. Erano state rispettate le norme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. poiché i protocolli emanati dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza per fronteggiare l'emergenza COVID 19 prevedevano la possibilità di procedere al deposito di tali reclami a mezzo di posta certificata. Inoltre, il difensore, il giorno della scadenza del termine per il deposito del reclamo, si era recato personalmente in cancelleria per il deposito cartaceo che, tuttavia, era stato rifiutato per essere stata la pratica già istruita a seguito dell'invio del reclamo a mezzo PEC. 3. Il Procuratore Generale, Giulio Romano, nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e per la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Questa Corte, in applicazione dei principi generali affermati in punto di potere del giudice dell'impugnazione di dichiarare l'inammissibilità della stessa, ha ripetutamente affermato, in tema di procedimento di sorveglianza, che è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 20010 del 02/02/2016 Cc. (dep. 13/05/2016) Rv. 267203 - 01). Il decreto deve, quindi, essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso il 18 marzo 2021
lette le conclusioni del PG Giulio Romano che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia Penale Sent. Sez. 1 Num. 13968 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 18/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia dichiarava inammissibile il reclamo proposto da PE RA DE YN avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di PE RA DE YN, deducendo violazione di legge penale. Erano state rispettate le norme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. poiché i protocolli emanati dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza per fronteggiare l'emergenza COVID 19 prevedevano la possibilità di procedere al deposito di tali reclami a mezzo di posta certificata. Inoltre, il difensore, il giorno della scadenza del termine per il deposito del reclamo, si era recato personalmente in cancelleria per il deposito cartaceo che, tuttavia, era stato rifiutato per essere stata la pratica già istruita a seguito dell'invio del reclamo a mezzo PEC. 3. Il Procuratore Generale, Giulio Romano, nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e per la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. Questa Corte, in applicazione dei principi generali affermati in punto di potere del giudice dell'impugnazione di dichiarare l'inammissibilità della stessa, ha ripetutamente affermato, in tema di procedimento di sorveglianza, che è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, Sentenza n. 20010 del 02/02/2016 Cc. (dep. 13/05/2016) Rv. 267203 - 01). Il decreto deve, quindi, essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso il 18 marzo 2021