CASS
Sentenza 12 gennaio 2021
Sentenza 12 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2021, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/06/2020 del TRIBUNALE di TERAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Teramo, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un coltello a carico di TI SS, sottoposto a indagine per i reati di cui agli artt. 612 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia vizi sulla "valutazione degli elementi probatori utilizzati ai fini di giustificare il sequestro" e "in ordine alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.". Penale Sent. Sez. 5 Num. 884 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 27/11/2020 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. 4. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile. 6. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro (preventivo o) probatorio è ammesso solo per violazione di legge. Dunque i vizi motivazionali, in cui si sostanzia il ricorso, non sono deducibili. 7. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2020
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Teramo, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un coltello a carico di TI SS, sottoposto a indagine per i reati di cui agli artt. 612 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia vizi sulla "valutazione degli elementi probatori utilizzati ai fini di giustificare il sequestro" e "in ordine alla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.". Penale Sent. Sez. 5 Num. 884 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 27/11/2020 3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. 4. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile. 6. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro (preventivo o) probatorio è ammesso solo per violazione di legge. Dunque i vizi motivazionali, in cui si sostanzia il ricorso, non sono deducibili. 7. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2020