Art. 2.
Il presente decreto entrera' in vigore un anno dopo il deposito delle ratifiche da parte dell'Italia delle Convenzioni di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 gennaio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 170. - Sirovich.
Il presente decreto entrera' in vigore un anno dopo il deposito delle ratifiche da parte dell'Italia delle Convenzioni di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 gennaio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 170. - Sirovich.