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Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/08/2024, n. 32975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32975 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di: ET ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2024 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32975 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/06/2024 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre avverso l'ordinanza in data 1 aprile 2024 con la quale il Giudice del Tribunale della stessa città non ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti di ET SS, avendo ritenuto non sussistenti gli estremi della quasi flagranza in relazione ai reati di furto aggravato, consistiti nella sottrazione di oggetti custoditi all'interno di due autovetture parcheggiate sulla pubblica via. Il giudice procedente ha osservato che l'arrestato era stato rintracciato dagli operanti di polizia giudiziaria, i quali avevano ricevuto dalla centrale operativa la segnalazione che un cittadino aveva assistito e ripreso con il proprio cellulare le fasi dei furti posti in essere da un soggetto all'interno di una Fiat Panda e di una Fiat Punto, parcheggiate sulla pubblica via;
il testimone, identificato in CC CA, raggiunto dagli operanti, mostrava agli stessi i filmati dei furti sulle descritte autovetture, permettendo loro l'individuazione dell'autore. I militari, subito dopo, iniziavano la ricerca del soggetto ripreso, individuandolo in un'altra strada, mentre si aggirava tra auto in sosta con fare sospetto e, avendolo controllato, trovavano indosso allo stesso oggetti provenienti dai furti precedentemente consumati. Il giudice ha ritenuto che tale sequenza non sia sufficiente ad integrare il requisito della quasi flagranza e, perciò, non ha convalidato l'arresto. 2. Quale unico motivo di doglianza, il P.M. ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla mancata convalida e all'interpretazione della nozione di quasi flagranza di cui all'art. 382 cod.proc.pen.. Nel ricorso si osserva che la nozione di quasi flagranza si configura sia nell'ipotesi dell'inseguimento subito dopo la commissione del reato, sia nell'ipotesi in cui il soggetto venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. 1.1 In linea generale, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie l'arresto era stato eseguito 2 sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore). (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01). La Suprema Corte, nel tracciare la corretta ermeneusi del disposto dell'art. 382, comma 1, cod. proc. pen., ha avuto modo di precisare che lo stato di quasi flagranza è ravvisabile in due situazioni: a) qualora, subito dopo il reato, l'arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone, dovendosi pertanto escludere da tale ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell'autore del delitto e la direzione di fuga di costui;
e perciò, l'inseguimento sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni;
b) nella evenienza in cui l'arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel caso di specie, non viene in rilievo la prima ipotesi di quasi flagranza, atteso che gli operanti di Polizia non assistevano ai fatti e pervenivano al rintraccio di ET SS sulla scorta delle indicazioni di un testimone che mostrava loro il filmato riproducente le fasi dei furti all'interno delle auto. Sussiste, nondimeno, la seconda ipotesi di quasi flagranza, essendo l'indagato stato sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione del delitto. Ed invero, al momento in cui veniva individuato dagli operanti, il ET veniva trovato in possesso di parte della refurtiva prelevata poco prima dalle autovetture in cui erano stati consumati i furti oggetto di contestazione, tracce tangibili della stretta contiguità temporale fra il fatto-reato e la "sorpresa" da parte degli operanti. Ne discende che, nella specie, sussistevano certamente i presupposti per l'adozione della misura pre-cautelare. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
ciínnulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 21 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32975 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/06/2024 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre avverso l'ordinanza in data 1 aprile 2024 con la quale il Giudice del Tribunale della stessa città non ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti di ET SS, avendo ritenuto non sussistenti gli estremi della quasi flagranza in relazione ai reati di furto aggravato, consistiti nella sottrazione di oggetti custoditi all'interno di due autovetture parcheggiate sulla pubblica via. Il giudice procedente ha osservato che l'arrestato era stato rintracciato dagli operanti di polizia giudiziaria, i quali avevano ricevuto dalla centrale operativa la segnalazione che un cittadino aveva assistito e ripreso con il proprio cellulare le fasi dei furti posti in essere da un soggetto all'interno di una Fiat Panda e di una Fiat Punto, parcheggiate sulla pubblica via;
il testimone, identificato in CC CA, raggiunto dagli operanti, mostrava agli stessi i filmati dei furti sulle descritte autovetture, permettendo loro l'individuazione dell'autore. I militari, subito dopo, iniziavano la ricerca del soggetto ripreso, individuandolo in un'altra strada, mentre si aggirava tra auto in sosta con fare sospetto e, avendolo controllato, trovavano indosso allo stesso oggetti provenienti dai furti precedentemente consumati. Il giudice ha ritenuto che tale sequenza non sia sufficiente ad integrare il requisito della quasi flagranza e, perciò, non ha convalidato l'arresto. 2. Quale unico motivo di doglianza, il P.M. ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla mancata convalida e all'interpretazione della nozione di quasi flagranza di cui all'art. 382 cod.proc.pen.. Nel ricorso si osserva che la nozione di quasi flagranza si configura sia nell'ipotesi dell'inseguimento subito dopo la commissione del reato, sia nell'ipotesi in cui il soggetto venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato. 1.1 In linea generale, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie l'arresto era stato eseguito 2 sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore). (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01). La Suprema Corte, nel tracciare la corretta ermeneusi del disposto dell'art. 382, comma 1, cod. proc. pen., ha avuto modo di precisare che lo stato di quasi flagranza è ravvisabile in due situazioni: a) qualora, subito dopo il reato, l'arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone, dovendosi pertanto escludere da tale ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell'autore del delitto e la direzione di fuga di costui;
e perciò, l'inseguimento sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni;
b) nella evenienza in cui l'arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel caso di specie, non viene in rilievo la prima ipotesi di quasi flagranza, atteso che gli operanti di Polizia non assistevano ai fatti e pervenivano al rintraccio di ET SS sulla scorta delle indicazioni di un testimone che mostrava loro il filmato riproducente le fasi dei furti all'interno delle auto. Sussiste, nondimeno, la seconda ipotesi di quasi flagranza, essendo l'indagato stato sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione del delitto. Ed invero, al momento in cui veniva individuato dagli operanti, il ET veniva trovato in possesso di parte della refurtiva prelevata poco prima dalle autovetture in cui erano stati consumati i furti oggetto di contestazione, tracce tangibili della stretta contiguità temporale fra il fatto-reato e la "sorpresa" da parte degli operanti. Ne discende che, nella specie, sussistevano certamente i presupposti per l'adozione della misura pre-cautelare. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
ciínnulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 21 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente