CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25624 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25624 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. TA TO ricorre avverso l'ordinanza dell'il ottobre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha rigettato la richiesta di differimento ex artt. 146 e 147 cod. pen. della pena in esecuzione di cui al provvedimento SIEP n. 2046/2019. 2. Il ricorrente, evidenziato il suo stato di salute, chiede l'accoglimento della sua richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 19 dicembre 2022. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. La Corte, pertanto, rileva che il ricorso, come correttamente qualificato, appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/03/2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25624 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. TA TO ricorre avverso l'ordinanza dell'il ottobre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha rigettato la richiesta di differimento ex artt. 146 e 147 cod. pen. della pena in esecuzione di cui al provvedimento SIEP n. 2046/2019. 2. Il ricorrente, evidenziato il suo stato di salute, chiede l'accoglimento della sua richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 19 dicembre 2022. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. La Corte, pertanto, rileva che il ricorso, come correttamente qualificato, appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/03/2023