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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 5151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5151 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa
IO LV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19789 / 2017 promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. TRIOLO BENITO contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di CATANIA rappresentato e difeso dal funzionario dott. Salvatore Privitera
( Oggi Controparte_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Caruso Benedetta
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_2 pagamento n. 29329320170004024964000 notificata il 2/11/2017 con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 21.902,20 per il mancato pagamento di alcune ordinanze ingiunzioni emesse dall'Assessorato Regionale del
Lavoro precedentemente notificate.
Deduceva l'opponente che le ordinanze ingiunzioni sulla scorta delle quali era stata emessa la cartella di pagamento oggi impugnata risultavano illegittime, avendo egli fatto accesso all'istituto della riemersione del lavoro nero ex L. 296/2006.
1 L'attore chiedeva pertanto al Tribunale di “ Ritenere e dichiarare che la cartella esattoriale n. 293 2017 00040249 64, ricevuta il 2 novembre 2017, per il pagamento della complessiva somma di € 21.902,20, è illegittima e conseguentemente annullare la stessa o ritenerla nulla o dichiarare la stessa inefficace con qualsiasi altra formula. Ritenere e dichiarare che le ordinanze ingiunzione poste a base della stessa cartella esattoriale di cui si chiede l'annullamento, sono a loro volta illegittime e vanno annullate con qualsiasi formula e secondo le considerazioni in fatto e in diritto sopra espresse. Ritenere e dichiarare che le ordinanze ingiunzioni vanno dichiarate comunque nulle o per violazione della disposizione della legge n.
296/2006 artt. 1192 e seguenti, ovvero perché si è formato il silenzio assenso dell'amministrazione, o perché è stato pronunciato il provvedimento di accoglimento di cui al provvedimento n. 24 del 22 aprile 2013 dell'Ispettorato
”; Controparte_3
Si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Catania contestando i motivi di opposizione, rilevando in particolare che le ordinanze ingiunzione alla base della cartella di pagamento impugnata erano state opposte in un giudizio conclusosi con l'estinzione ex art. 309 c.p.c., contestando anche nel merito le ragioni dell'opposizione.
L'Ispettorato opposto formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Adito, respinta ogni azione, eccezione e difesa, dichiarare in via preliminare e pregiudiziale
l'inammissibilità, l'improponibilità ed illegittimità del proposto atto di citazione avverso la cartella esattoriale n.
29320170004024964, ed in subordine, nel merito, rigettarlo confermando la cartella di pagamento, impugnata perché legittima, giusta e fondata”;
Si costituiva deducendo il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stati dedotti dall'opponente vizi propri dell'atto, formulando le seguenti
2 conclusioni: “ voglia: 1) Fissare, a norma dell'art. 164, comma
3, c.p.c., una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 166 c.p.c. disponendo, ai sensi dell'art. 291, comma
1, c.p.c. la rinotifica della citazione dei confronti dell'Assessorato
Regionale ove quest'ultimo sia rimasto contumace;
2) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di 3) Controparte_1
Rigettare il presente ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e ed in diritto”.
In data 20/08/2024 il procedimento veniva assegnato al ruolo di questo giudice.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e con provvedimento del 17/03/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ( vecchio rito).
Alla base dell'opposizione l'attore deduceva unicamente motivi di merito afferenti alla legittimità delle ordinanze ingiunzioni precedentemente notificate, sulla scorta delle quali era stata emessa la cartella di pagamento oggi impugnata e non riguardanti, pertanto, vizi propri della cartella opposta.
La difesa dell'Ispettorato opposto deduceva che le ordinanze ingiunzioni poste alla base della cartella esattoriale erano state già impugnate e il relativo giudizio, instaurato presso la Sezione distaccata di Bronte e, in seguito alla soppressione delle sezioni distaccate, proseguito presso questo Tribunale con il n. RG 900500128/2012, GI dott.ssa Sabatino, era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Tale circostanza, dedotta dall'Ispettorato del Lavoro nella propria comparsa di costituzione e risposta, non è stato contestato dall'attore.
Essa pertanto deve essere ritenuta come ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
3 Ne deriva che, non essendo state dichiarate nulle o annullate le ordinanze ingiunzioni de quibus, il cui giudizio di opposizione è stato dichiarato estinto, la cartella esattoriale è stata validamente emessa.
E' stato infatti affermato che la cartella di pagamento ( o ingiunzione fiscale) emessa dall' ON può CP_4 essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito ( Cassazione Civile ordinanza n. 883 del 17 gennaio 2022 ).
Tale orientamento è stato confermato da Corte di Cassazione ordinanza 31172 del 21 ottobre 2022
Già precedentemente la Suprema Corte aveva affermato che << La cartella esattoriale non può essere impugnata per vizi che attengono l'atto di accertamento , potendosi appuntare le doglianze della parte contribuente unicamente sui vizi propri dell'atto e non sul merito , a meno che l'atto stesso non abbia il contenuto sostanziale dell'accertamento e il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta . Il giudizio relativo all'accertamento e il procedimento contro la cartella sono due giudizi distinti e separati in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, i quali possono essere proposti soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, si che sussiste tra le due cause diversità della
“causa petendi” e del “thema decidendum”>> (Corte di
Cassazione Sentenza 11/3/2015 n. 4818 ).
Avendo l'attore impugnato la cartella di pagamento unicamente per motivi attinenti al merito della pretesa e che l'opposizione agli atti presupposti era già stata proposta in altro giudizio, estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c., l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile
4 Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 ( valori aggiornati) con la precisazione che << La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime,
è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi.
Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi>>
( Cass. civ. n. 8561/2023 )
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% in favore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania ed € 2.540,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie in favore dell' . Controparte_2
Catania 23/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa IO LV
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa
IO LV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19789 / 2017 promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. TRIOLO BENITO contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di CATANIA rappresentato e difeso dal funzionario dott. Salvatore Privitera
( Oggi Controparte_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Caruso Benedetta
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_2 pagamento n. 29329320170004024964000 notificata il 2/11/2017 con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 21.902,20 per il mancato pagamento di alcune ordinanze ingiunzioni emesse dall'Assessorato Regionale del
Lavoro precedentemente notificate.
Deduceva l'opponente che le ordinanze ingiunzioni sulla scorta delle quali era stata emessa la cartella di pagamento oggi impugnata risultavano illegittime, avendo egli fatto accesso all'istituto della riemersione del lavoro nero ex L. 296/2006.
1 L'attore chiedeva pertanto al Tribunale di “ Ritenere e dichiarare che la cartella esattoriale n. 293 2017 00040249 64, ricevuta il 2 novembre 2017, per il pagamento della complessiva somma di € 21.902,20, è illegittima e conseguentemente annullare la stessa o ritenerla nulla o dichiarare la stessa inefficace con qualsiasi altra formula. Ritenere e dichiarare che le ordinanze ingiunzione poste a base della stessa cartella esattoriale di cui si chiede l'annullamento, sono a loro volta illegittime e vanno annullate con qualsiasi formula e secondo le considerazioni in fatto e in diritto sopra espresse. Ritenere e dichiarare che le ordinanze ingiunzioni vanno dichiarate comunque nulle o per violazione della disposizione della legge n.
296/2006 artt. 1192 e seguenti, ovvero perché si è formato il silenzio assenso dell'amministrazione, o perché è stato pronunciato il provvedimento di accoglimento di cui al provvedimento n. 24 del 22 aprile 2013 dell'Ispettorato
”; Controparte_3
Si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Catania contestando i motivi di opposizione, rilevando in particolare che le ordinanze ingiunzione alla base della cartella di pagamento impugnata erano state opposte in un giudizio conclusosi con l'estinzione ex art. 309 c.p.c., contestando anche nel merito le ragioni dell'opposizione.
L'Ispettorato opposto formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Adito, respinta ogni azione, eccezione e difesa, dichiarare in via preliminare e pregiudiziale
l'inammissibilità, l'improponibilità ed illegittimità del proposto atto di citazione avverso la cartella esattoriale n.
29320170004024964, ed in subordine, nel merito, rigettarlo confermando la cartella di pagamento, impugnata perché legittima, giusta e fondata”;
Si costituiva deducendo il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stati dedotti dall'opponente vizi propri dell'atto, formulando le seguenti
2 conclusioni: “ voglia: 1) Fissare, a norma dell'art. 164, comma
3, c.p.c., una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 166 c.p.c. disponendo, ai sensi dell'art. 291, comma
1, c.p.c. la rinotifica della citazione dei confronti dell'Assessorato
Regionale ove quest'ultimo sia rimasto contumace;
2) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di 3) Controparte_1
Rigettare il presente ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e ed in diritto”.
In data 20/08/2024 il procedimento veniva assegnato al ruolo di questo giudice.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e con provvedimento del 17/03/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ( vecchio rito).
Alla base dell'opposizione l'attore deduceva unicamente motivi di merito afferenti alla legittimità delle ordinanze ingiunzioni precedentemente notificate, sulla scorta delle quali era stata emessa la cartella di pagamento oggi impugnata e non riguardanti, pertanto, vizi propri della cartella opposta.
La difesa dell'Ispettorato opposto deduceva che le ordinanze ingiunzioni poste alla base della cartella esattoriale erano state già impugnate e il relativo giudizio, instaurato presso la Sezione distaccata di Bronte e, in seguito alla soppressione delle sezioni distaccate, proseguito presso questo Tribunale con il n. RG 900500128/2012, GI dott.ssa Sabatino, era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Tale circostanza, dedotta dall'Ispettorato del Lavoro nella propria comparsa di costituzione e risposta, non è stato contestato dall'attore.
Essa pertanto deve essere ritenuta come ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
3 Ne deriva che, non essendo state dichiarate nulle o annullate le ordinanze ingiunzioni de quibus, il cui giudizio di opposizione è stato dichiarato estinto, la cartella esattoriale è stata validamente emessa.
E' stato infatti affermato che la cartella di pagamento ( o ingiunzione fiscale) emessa dall' ON può CP_4 essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito ( Cassazione Civile ordinanza n. 883 del 17 gennaio 2022 ).
Tale orientamento è stato confermato da Corte di Cassazione ordinanza 31172 del 21 ottobre 2022
Già precedentemente la Suprema Corte aveva affermato che << La cartella esattoriale non può essere impugnata per vizi che attengono l'atto di accertamento , potendosi appuntare le doglianze della parte contribuente unicamente sui vizi propri dell'atto e non sul merito , a meno che l'atto stesso non abbia il contenuto sostanziale dell'accertamento e il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta . Il giudizio relativo all'accertamento e il procedimento contro la cartella sono due giudizi distinti e separati in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, i quali possono essere proposti soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, si che sussiste tra le due cause diversità della
“causa petendi” e del “thema decidendum”>> (Corte di
Cassazione Sentenza 11/3/2015 n. 4818 ).
Avendo l'attore impugnato la cartella di pagamento unicamente per motivi attinenti al merito della pretesa e che l'opposizione agli atti presupposti era già stata proposta in altro giudizio, estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c., l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile
4 Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 ( valori aggiornati) con la precisazione che << La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime,
è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 cod. proc. civ., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi.
Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi>>
( Cass. civ. n. 8561/2023 )
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.540,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% in favore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania ed € 2.540,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie in favore dell' . Controparte_2
Catania 23/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa IO LV
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