CASS
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2024, n. 17559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17559 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2023 del TRIBUNALE di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
uditi il Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto il rigetto;
e l'avv. Marcellino Marcellini, del foro di Ancona per ND MA, il quale ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17559 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/04/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Senigallia di condanna dell'imputato AN NO per il reato di lesioni colpose ai danni di ND MA (in data 21/9/2019). Nella specie, si è contestato all'imputato di avere, nel corso di una battuta di caccia, per colpa generica, cagionato alla vittima le lesioni descritte nell'imputazione, esplodendo con il proprio fucile una sequenza di colpi che attingevano il citato ND. Il Tribunale ha ricavato la ricostruzione del fatto storico dall'esame degli atti e dalle risultanze dell'istruttoria, ritenendo l'attendibilità, intanto, del riferito della persona offesa: l'uomo era stato impegnato nell'occorso in attività venatoria insieme al fratello e, notata la presenza dell'imputato, suo conoscente, anch'egli impegnato in quell'attività, aveva avvisato il predetto della sua presenza, chiedendogli di fare attenzione. Allontanatosi su un sentiero collinare, aveva sentito degli spari provenienti dal fosso e visto il fuoco provenire dalla medesima direzione, accusando il colpo nell'immediatezza. Il AN non era andato in soccorso del soggetto ferito, il cui racconto era stato confermato dal fratello, il compagno di caccia del AN avendo confermato, dal canto suo, che l'imputato era rimasto fermo, impaurito dopo l'accaduto. Quanto alla presenza di terzi soggetti, il Tribunale ha ritenuto che il dato non era stato accertato, ma che, in ogni caso, non interferiva con il resoconto nitido della dinamica, operato dalla vittima e dal fratello. Ha, poi, escluso un concorso di colpa della persona offesa, rilevando come l'imputato fosse stato consapevole della presenza degli altri cacciatori e, nonostante la buona visibilità, avesse esploso i colpi per colpire un volatile, senza previamente verificare l'assenza di costoro, lo spostamento del cacciatore non costituendo fatto imprevedibile. Nella specie, l'ND non aveva posto in essere alcun comportamento in violazione di regole precauzionali interferenti, incombendo su colui che si accingeva a sparare l'onere di espletare le necessarie verifiche di sicurezza e non potendosi addebitare alla vittima di non essersi avveduta e/o sottratta alla traiettoria del proiettile incautamente esploso. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione e/o violazione della legge penale in punto valutazione delle prove e relativo onere, rilevando come la difesa avesse introdotto una ipotesi alternativa dello svolgersi dei fatti, alla stregua delle dichiarazioni del teste TARSI, il quale aveva affermato di aver sentito più spari (prima 4 o 5 e successivamente altri due), con un intervallo di 4/5 minuti tra loro, affermando di aver riportato l'impressione ("mi sembra") che oltre al AN, al dichiarante e ai fratelli ND, quel giorno fossero presenti in quei luoghi anche altri cacciatori, non identificati, il fucile del AN avendo avuto, come da regola, solo tre colpi in canna. Nonostante ciò, non era stata espletata perizia balistica, né erano stati raccolti i bossoli eventualmente presenti sul luogo dell'occorso, nè verificata la compatibilità della "rosa del tiro" dei pallini rilevata sulla vittima con la distanza del AN dalla stessa e neppure accertata la compatibilità dei pallini presenti nel corpo della persona offesa con il calibro delle cartucce impiegate dal AN, non essendo stato individuato con certezza neppure il luogo dell'accaduto, approfondimenti che, tuttavia, era onere dell'accusa espletare. 2 Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio quanto alla valutazione della condotta della vittima, il Tribunale avendo basato la sua decisione su un presupposto non emergente dalle testimonianze e cioè che AN soltanto non avesse tenuto la distanza di sicurezza, lo stesso ND essendosi invece posto imprudentemente in posizione di tiro e a distanza non di sicurezza rispetto alla posizione del AN, senza neppure indossare un abbigliamento idoneo in colori sgargianti che aumentano la visibilità. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha depositato memoria, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 5. La difesa della parte civile ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto con condanna alle spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le dedotte violazioni di legge, intanto, si sostanziano in critiche al percorso giustificativo della condanna, senza che possa valere in contrario il semplice richiamo ai parametri costituzionali e convenzionali del giusto processo, essendosi già più volte chiarito che tale denuncia non integra un motivo deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., legittimando semmai la proposizione di un incidente di incostituzionalità, nella specie neppure accennato, tenuto anche conto del rango di fonti interposte, riconosciuto ai parametri convenzionali per come interpetrati dai giudici di Strasburgo, siccome integratrici del disposto di cui all'art. 117, c. 1, Cost. (sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551-01, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059-01). La conseguenza di tale premessa è che, nella specie, dovendo la decisione del Tribunale essere letta unitamente a quella del primo giudice, stante la conformità dei giudizi, bisogna precisare quali sono i limiti del sindacato di legittimità sulla verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo circa le doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità (sussistenza dell'obbligo della cui violazione si discute e comportamento della vittima), ma anche sulla tipologia di vizio deducibile. Orbene, il vizio di travisamento della prova (implicitamente evocato a difesa con riferimento alla lettura della testimonianza TARSI) può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01; sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv. 283777-01). Ma, in ogni caso, tale vizio, anche dopo la modifica apportata all'art. 606, c. 1, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, 3 c. 1, della legge n. 46 del 2006, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, per essere esaminabile in sede di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza (sez. 3, n. 38431 del 31/1/2018, Ndoja, Rv. 273911-01; sez. 1, n. 39846 del 23/5/2023, Salerno, Rv. 285368-01). 3. Inoltre, deve precisarsi che il vizio motivazionale, in ipotesi di doppia sentenza conforme nel merito, non può tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218): il che avviene esattamente quando le sentenze di primo e di secondo grado, saldandosi, formino un unico complesso motivazionale (nel senso sopra indicato), come accaduto nella specie, e quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata, come è accaduto nella specie. Inoltre, sono estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, inferendosene, dunque, l'inammissibilità di quelle doglianze con le quali si sia inteso sollecitare la rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01, in cui si è precisato, come già sopra chiarito, che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito). 4. Fatte tali premesse, i motivi sono entrambi manifestamente infondati. A fronte della ricostruzione fattuale operata nei due gradi di merito, la difesa, reiterando una tesi già dibattuta nel giudizio d'appello, ha riproposto il tema dell'incertezza sul numero dei cacciatori presenti nell'occorso e delle carenze istruttorie, per affermare sostanzialmente che non sarebbe possibile attribuire le lesioni riportate dall'ND al comportamento venatorio del AN oltre ogni ragionevole dubbio. Il che si traduce, però, in censure non proponibili in questa sede, essendo stato il ragionamento .esplicativo dei giudici territoriali sorretto da un apparato argomentativo del tutto logico e coerente con gli elementi restituiti dalla svolta istruttoria e risolvendosi, dunque, le censure nella sollecitazione ad attribuire a detti elementi un diverso significato ritenuto più persuasivo. Quanto alla necessità di uno sviluppo istruttorio, per essere rimasti asseritamente oscuri alcuni dati fattuali, in questa sede mette conto evidenziare che il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del AN provata oltre ogni ragionevole dubbio, le dichiarazioni, già attendibili, 4 della persona offesa essendo state confermate in sede testimoniale, laddove l'ipotesi della presenza di altri soggetti, mai individuati, era stata introdotta solo in forma dubitativa dal teste TARSI e, a fronte di un quadro probatorio completo, dunque, non ha ritenuto di dar corso ad approfondimenti di natura tecnica. Sul punto, deve ricordarsi, ad ogni buon conto, che il processo penale è governato dal principio della completezza dell'istruzione dibattimentale, cosicché la sua riapertura in appello deve considerarsi evenienza del tutto eccezionale. Nella specie, peraltro, la parte non ha neppure dedotto un silenzio motivazionale su un'istanza di rinnovazione ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen., il mancato accesso a tale soluzione da parte del giudice dell'impugnazione potendosi comunque ritenersi implicitamente giustificato, proprio alla stregua della richiamata presunzione (sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893- 01; sez. 5, n. 23580 del 19/2/2018, Campion, Rv. 273326-01; sez. 3, n. 1455del 10/11/2023, dep. 2024, Morra, Rv. 285736-01; sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep.2021, G., Rv. 280589-01, in cui si è, per l'appunto, precisato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argonnentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una completa valutazione in ordine alla responsabilità). 5. Del tutto correttamente, poi, il Tribunale ha escluso un concorso di colpa della vittima, ritenendo insussistenti elementi per affermare che l'incidente era stato frutto anche di una violazione di norme cautelari da parte di ND: costui aveva segnalato la sua presenza, laddove il AN, edotto della presenza degli altri cacciatori, non si era accertato dell'assenza di essi nel tiro dell'arma prima di sparare. Anche in questo caso, la prospettazione difensiva poggia su censure, intese ad "attaccare" la persuasività e l'adeguatezza del ragionamento probatorio ed evidenziare una mancanza di rigore o puntualità (o, al limite, una mera illogicità, certamente non manifesta), sollecitando una diversa comparazione dei significati da attribuire alle prove o evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria degli elementi, qui interdetta (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione alla parte civile MA ND delle spese di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione alla parte civile MA ND delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge. Deciso il 11 aprile 2024.
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
uditi il Procuratore generale, in persona del sostituto OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto il rigetto;
e l'avv. Marcellino Marcellini, del foro di Ancona per ND MA, il quale ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17559 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/04/2024 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Senigallia di condanna dell'imputato AN NO per il reato di lesioni colpose ai danni di ND MA (in data 21/9/2019). Nella specie, si è contestato all'imputato di avere, nel corso di una battuta di caccia, per colpa generica, cagionato alla vittima le lesioni descritte nell'imputazione, esplodendo con il proprio fucile una sequenza di colpi che attingevano il citato ND. Il Tribunale ha ricavato la ricostruzione del fatto storico dall'esame degli atti e dalle risultanze dell'istruttoria, ritenendo l'attendibilità, intanto, del riferito della persona offesa: l'uomo era stato impegnato nell'occorso in attività venatoria insieme al fratello e, notata la presenza dell'imputato, suo conoscente, anch'egli impegnato in quell'attività, aveva avvisato il predetto della sua presenza, chiedendogli di fare attenzione. Allontanatosi su un sentiero collinare, aveva sentito degli spari provenienti dal fosso e visto il fuoco provenire dalla medesima direzione, accusando il colpo nell'immediatezza. Il AN non era andato in soccorso del soggetto ferito, il cui racconto era stato confermato dal fratello, il compagno di caccia del AN avendo confermato, dal canto suo, che l'imputato era rimasto fermo, impaurito dopo l'accaduto. Quanto alla presenza di terzi soggetti, il Tribunale ha ritenuto che il dato non era stato accertato, ma che, in ogni caso, non interferiva con il resoconto nitido della dinamica, operato dalla vittima e dal fratello. Ha, poi, escluso un concorso di colpa della persona offesa, rilevando come l'imputato fosse stato consapevole della presenza degli altri cacciatori e, nonostante la buona visibilità, avesse esploso i colpi per colpire un volatile, senza previamente verificare l'assenza di costoro, lo spostamento del cacciatore non costituendo fatto imprevedibile. Nella specie, l'ND non aveva posto in essere alcun comportamento in violazione di regole precauzionali interferenti, incombendo su colui che si accingeva a sparare l'onere di espletare le necessarie verifiche di sicurezza e non potendosi addebitare alla vittima di non essersi avveduta e/o sottratta alla traiettoria del proiettile incautamente esploso. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione e/o violazione della legge penale in punto valutazione delle prove e relativo onere, rilevando come la difesa avesse introdotto una ipotesi alternativa dello svolgersi dei fatti, alla stregua delle dichiarazioni del teste TARSI, il quale aveva affermato di aver sentito più spari (prima 4 o 5 e successivamente altri due), con un intervallo di 4/5 minuti tra loro, affermando di aver riportato l'impressione ("mi sembra") che oltre al AN, al dichiarante e ai fratelli ND, quel giorno fossero presenti in quei luoghi anche altri cacciatori, non identificati, il fucile del AN avendo avuto, come da regola, solo tre colpi in canna. Nonostante ciò, non era stata espletata perizia balistica, né erano stati raccolti i bossoli eventualmente presenti sul luogo dell'occorso, nè verificata la compatibilità della "rosa del tiro" dei pallini rilevata sulla vittima con la distanza del AN dalla stessa e neppure accertata la compatibilità dei pallini presenti nel corpo della persona offesa con il calibro delle cartucce impiegate dal AN, non essendo stato individuato con certezza neppure il luogo dell'accaduto, approfondimenti che, tuttavia, era onere dell'accusa espletare. 2 Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio quanto alla valutazione della condotta della vittima, il Tribunale avendo basato la sua decisione su un presupposto non emergente dalle testimonianze e cioè che AN soltanto non avesse tenuto la distanza di sicurezza, lo stesso ND essendosi invece posto imprudentemente in posizione di tiro e a distanza non di sicurezza rispetto alla posizione del AN, senza neppure indossare un abbigliamento idoneo in colori sgargianti che aumentano la visibilità. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha depositato memoria, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 5. La difesa della parte civile ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto con condanna alle spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le dedotte violazioni di legge, intanto, si sostanziano in critiche al percorso giustificativo della condanna, senza che possa valere in contrario il semplice richiamo ai parametri costituzionali e convenzionali del giusto processo, essendosi già più volte chiarito che tale denuncia non integra un motivo deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., legittimando semmai la proposizione di un incidente di incostituzionalità, nella specie neppure accennato, tenuto anche conto del rango di fonti interposte, riconosciuto ai parametri convenzionali per come interpetrati dai giudici di Strasburgo, siccome integratrici del disposto di cui all'art. 117, c. 1, Cost. (sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551-01, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059-01). La conseguenza di tale premessa è che, nella specie, dovendo la decisione del Tribunale essere letta unitamente a quella del primo giudice, stante la conformità dei giudizi, bisogna precisare quali sono i limiti del sindacato di legittimità sulla verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo circa le doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità (sussistenza dell'obbligo della cui violazione si discute e comportamento della vittima), ma anche sulla tipologia di vizio deducibile. Orbene, il vizio di travisamento della prova (implicitamente evocato a difesa con riferimento alla lettura della testimonianza TARSI) può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01; sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv. 283777-01). Ma, in ogni caso, tale vizio, anche dopo la modifica apportata all'art. 606, c. 1, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, 3 c. 1, della legge n. 46 del 2006, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, per essere esaminabile in sede di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza (sez. 3, n. 38431 del 31/1/2018, Ndoja, Rv. 273911-01; sez. 1, n. 39846 del 23/5/2023, Salerno, Rv. 285368-01). 3. Inoltre, deve precisarsi che il vizio motivazionale, in ipotesi di doppia sentenza conforme nel merito, non può tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218): il che avviene esattamente quando le sentenze di primo e di secondo grado, saldandosi, formino un unico complesso motivazionale (nel senso sopra indicato), come accaduto nella specie, e quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata, come è accaduto nella specie. Inoltre, sono estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, inferendosene, dunque, l'inammissibilità di quelle doglianze con le quali si sia inteso sollecitare la rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01, in cui si è precisato, come già sopra chiarito, che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito). 4. Fatte tali premesse, i motivi sono entrambi manifestamente infondati. A fronte della ricostruzione fattuale operata nei due gradi di merito, la difesa, reiterando una tesi già dibattuta nel giudizio d'appello, ha riproposto il tema dell'incertezza sul numero dei cacciatori presenti nell'occorso e delle carenze istruttorie, per affermare sostanzialmente che non sarebbe possibile attribuire le lesioni riportate dall'ND al comportamento venatorio del AN oltre ogni ragionevole dubbio. Il che si traduce, però, in censure non proponibili in questa sede, essendo stato il ragionamento .esplicativo dei giudici territoriali sorretto da un apparato argomentativo del tutto logico e coerente con gli elementi restituiti dalla svolta istruttoria e risolvendosi, dunque, le censure nella sollecitazione ad attribuire a detti elementi un diverso significato ritenuto più persuasivo. Quanto alla necessità di uno sviluppo istruttorio, per essere rimasti asseritamente oscuri alcuni dati fattuali, in questa sede mette conto evidenziare che il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del AN provata oltre ogni ragionevole dubbio, le dichiarazioni, già attendibili, 4 della persona offesa essendo state confermate in sede testimoniale, laddove l'ipotesi della presenza di altri soggetti, mai individuati, era stata introdotta solo in forma dubitativa dal teste TARSI e, a fronte di un quadro probatorio completo, dunque, non ha ritenuto di dar corso ad approfondimenti di natura tecnica. Sul punto, deve ricordarsi, ad ogni buon conto, che il processo penale è governato dal principio della completezza dell'istruzione dibattimentale, cosicché la sua riapertura in appello deve considerarsi evenienza del tutto eccezionale. Nella specie, peraltro, la parte non ha neppure dedotto un silenzio motivazionale su un'istanza di rinnovazione ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen., il mancato accesso a tale soluzione da parte del giudice dell'impugnazione potendosi comunque ritenersi implicitamente giustificato, proprio alla stregua della richiamata presunzione (sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893- 01; sez. 5, n. 23580 del 19/2/2018, Campion, Rv. 273326-01; sez. 3, n. 1455del 10/11/2023, dep. 2024, Morra, Rv. 285736-01; sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep.2021, G., Rv. 280589-01, in cui si è, per l'appunto, precisato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argonnentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una completa valutazione in ordine alla responsabilità). 5. Del tutto correttamente, poi, il Tribunale ha escluso un concorso di colpa della vittima, ritenendo insussistenti elementi per affermare che l'incidente era stato frutto anche di una violazione di norme cautelari da parte di ND: costui aveva segnalato la sua presenza, laddove il AN, edotto della presenza degli altri cacciatori, non si era accertato dell'assenza di essi nel tiro dell'arma prima di sparare. Anche in questo caso, la prospettazione difensiva poggia su censure, intese ad "attaccare" la persuasività e l'adeguatezza del ragionamento probatorio ed evidenziare una mancanza di rigore o puntualità (o, al limite, una mera illogicità, certamente non manifesta), sollecitando una diversa comparazione dei significati da attribuire alle prove o evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valenza probatoria degli elementi, qui interdetta (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione alla parte civile MA ND delle spese di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione alla parte civile MA ND delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge. Deciso il 11 aprile 2024.