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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4061/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrica Spanu e dall'avv. C.F._2
Francesco Ruju, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 26/02/2025, di seguito riportate:
“• I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
• La casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. , sita in Sassari, S.V, Malafede Parte_1
n.83, rimarrà nella disponibilità del medesimo.
• I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
• La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento Pt_2 condiviso e continuerà a coabitare con la madre, presso l'abitazione sita in località Li Punti, via L.
Albani n.3, Sassari. pagina 1 di 3 • Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con Pt_2
gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima e previ accordi telefonici da assumere con la madre.
• I coniugi concordano per l'applicazione del criterio dell'alternanza, ai fini delle festività natalizie, pasquali ed estive, secondo le seguenti modalità:
- Una settimana continuativa durante le vacanze natalizie: alternando un anno il 24 notte ed il periodo 31 dicembre – 6 gennaio, e l'anno successivo 25-31 dicembre;
- Per tre giorni nelle vacanze pasquali, il primo anno Venerdì Santo, Sabato Santo e Domenica di
Pasqua e l'anno successivo Lunedì dell'Angelo, Martedì e Mercoledì;
- Durante le ferie estive due settimane anche non consecutive, indicativamente una a Giugno o
Luglio e una ad Agosto, prevedendo che tali turni vengano concordati entro il 30 Aprile. Si applicherà il criterio dell'alternanza anche per le altre festività (Carnevale, 1^ Maggio e 2
Giugno).
• Il padre verserà entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia , la somma di Pt_2
euro 350,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, da concordarsi previamente.
• Il Sig. continuerà a corrispondere le rate mensili relative al finanziamento acceso con la Pt_1
, finalizzato all'acquisto dell'autovettura Citroen C3 TG: FG696PM, intestata alla Sig.ra Pt_3
per un importo mensile di euro 220,00, fino alla scadenza del prestito che avverrà nel Parte_2
2027.
• I coniugi concordano che l'assegno unico erogato dall' verrà percepito da entrambi nella CP_1
misura del 50% ciascuno.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in SASSARI (SS) in data 24/01/2009
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 26/02/2025 e le conferma essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 12/12/2024 dai signori e ogni Parte_1 Parte_2
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
in SASSARI (SS) in data 24/01/2009 trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_2
del Comune di SASSARI (SS) per l'Anno 2009, Atto 6 , Parte 1. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 26/02/2025, essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 11.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4061/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrica Spanu e dall'avv. C.F._2
Francesco Ruju, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 26/02/2025, di seguito riportate:
“• I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
• La casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. , sita in Sassari, S.V, Malafede Parte_1
n.83, rimarrà nella disponibilità del medesimo.
• I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
• La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento Pt_2 condiviso e continuerà a coabitare con la madre, presso l'abitazione sita in località Li Punti, via L.
Albani n.3, Sassari. pagina 1 di 3 • Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con Pt_2
gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima e previ accordi telefonici da assumere con la madre.
• I coniugi concordano per l'applicazione del criterio dell'alternanza, ai fini delle festività natalizie, pasquali ed estive, secondo le seguenti modalità:
- Una settimana continuativa durante le vacanze natalizie: alternando un anno il 24 notte ed il periodo 31 dicembre – 6 gennaio, e l'anno successivo 25-31 dicembre;
- Per tre giorni nelle vacanze pasquali, il primo anno Venerdì Santo, Sabato Santo e Domenica di
Pasqua e l'anno successivo Lunedì dell'Angelo, Martedì e Mercoledì;
- Durante le ferie estive due settimane anche non consecutive, indicativamente una a Giugno o
Luglio e una ad Agosto, prevedendo che tali turni vengano concordati entro il 30 Aprile. Si applicherà il criterio dell'alternanza anche per le altre festività (Carnevale, 1^ Maggio e 2
Giugno).
• Il padre verserà entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia , la somma di Pt_2
euro 350,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, da concordarsi previamente.
• Il Sig. continuerà a corrispondere le rate mensili relative al finanziamento acceso con la Pt_1
, finalizzato all'acquisto dell'autovettura Citroen C3 TG: FG696PM, intestata alla Sig.ra Pt_3
per un importo mensile di euro 220,00, fino alla scadenza del prestito che avverrà nel Parte_2
2027.
• I coniugi concordano che l'assegno unico erogato dall' verrà percepito da entrambi nella CP_1
misura del 50% ciascuno.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in SASSARI (SS) in data 24/01/2009
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 26/02/2025 e le conferma essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 12/12/2024 dai signori e ogni Parte_1 Parte_2
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
in SASSARI (SS) in data 24/01/2009 trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_2
del Comune di SASSARI (SS) per l'Anno 2009, Atto 6 , Parte 1. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 26/02/2025, essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 11.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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