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Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 02/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2025 REG.RIC.
REPUBBLIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2025, proposto dalla società Francy S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Melis e Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione n. 4751 del 14.7.2025, con la quale il Servizio SUAPE del Comune di Cagliari ha rigettato « l’istanza prot. n. 0267533/2024 del 25/09/2024 con la quale la Ditta Francy srls P.IVA 04040950927 ha richiesto il rinnovo della concessione di suolo pubblico per l’anno 2025, già rilasciata per l’anno 2024 con determinazione n. 4005 del 26/06/2024, a servizio del P.E. “DEJA VU BISTROT” »;
- della nota prot. n. 0144785/2025 del 13.5.2025, con la quale è stata trasmessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10- bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- di tutti gli altri atti connessi e presupposti “anche ad oggi non conosciuti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. AR GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Servizio SUAPE del Comune di Cagliari ha rigettato la sua istanza di rinnovo per l’anno 2025 della concessione di suolo pubblico relativa all’area situata a Cagliari nel Corso Vittorio Emanuele II sn, nella quale sono posizionati alcuni tavoli e sedie a servizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’attiguo locale “DEJA VU BISTROT” di Via Portoscalas n. 1, svolta dall’interessata;
- la determinazione impugnata è stata preceduta dal c.d. preavviso di rigetto ex art. 10- bis della l. n. 241/1990, nel quale si riferisce che “ Il concessionario per i tributi IC CO ha comunicato che a carico della Ditta Francy srls P.IVA 04040950927 risulta un debito pregresso relativo al canone unico patrimoniale, fatti salvi gli ulteriori accertamenti ”;
- il diniego finale si fonda sul fatto che la ricorrente “ non ha trasmesso la documentazione necessaria al superamento delle criticità sopra descritte entro i termini assegnati con la citata nota; considerato altresì che il concessionario per i tributi IC CO, con nota trasmessa in data 08/05/2025, e confermata in data 07/07/2025, ha comunicato la permanenza a carico della Ditta Francy srls di debiti non sospesi né rateizzati ”;
Considerato che la ricorrente riferisce:
- di avere effettuato un accesso presso gli uffici della concessionaria CO immediatamente dopo la ricezione del diniego definitivo e di essere venuta a conoscenza dell’esistenza di un imprecisato atto di “ACCERTAMENTO ESECUTIVO DA VIOLAZIONE” del 18.10.2024 (di importo pari ad € 2.191,17), mai notificato all’interessata e concernente un verbale di contestazione della Polizia locale elevato nel gennaio 2024;
- che nel febbraio 2024 fu sanzionata con la temporanea sospensione (per sei giorni) della concessione di suolo pubblico (ai sensi dell’art. 18, commi 2, lett. a, punto 2 e 4 del Regolamento per la concessione del suolo pubblico) per una rilevata (nel gennaio 2024) occupazione di superficie lievemente superiore a quella concessa (inferiore al 15%);
- che la predetta sanzione è stata rispettata dall’esponente con la chiusura del locale nei giorni di sospensione indicati nel provvedimento sanzionatorio (4 – 10 marzo 2024);
Rilevato che la ricorrente deduce l’illegittimità del rigetto per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 6 e 18 del Regolamento per la concessione del suolo pubblico; Violazione a falsa applicazione degli articoli 7 e 10 bis della L. n. 241/90; Eccesso di potere per istruttoria insufficiente, motivazione
assente e/o insufficiente, travisamento dei fatti, Violazione dell’art. 1, comma 2 e comma 2- bis della L. n. 241/90 ”, in quanto:
- la comunicazione dei motivi ostativi avrebbe frustrato le garanzie partecipative dell’istante, omettendo di indicare alcun atto istruttorio che attestasse la pendenza dei debiti e di allegare alcunché, ma intimando la presentazione di osservazioni entro 10 giorni;
- la predetta comunicazione avrebbe colto di sorpresa l’interessata, avendo quest’ultima regolarmente pagato (ad CO) il canone dovuto per il 2024 - come quello degli anni antecedenti, per cui è sempre stato concesso il rinnovo - e non essendo frattanto mai intervenuta alcuna ulteriore richiesta di pagamento di canone;
- le note di Abaco richiamate nel provvedimento impugnato, pur se richiamate per relationem nel provvedimento di rigetto, non sono state allegate allo stesso, sicché l’istante “ non ha in alcun modo potuto contraddire proficuamente alle contestazioni effettuate nel preavviso di diniego ed anzi è stata tratta in inganno dalla genericità delle stesse ”;
- “ quand’anche il presunto debito attinente ai canoni fosse ricollegabile al predetto “accertamento esecutivo di violazione canone unico giornaliero” conosciuto dalla ricorrente solo a seguito di accesso, non avendo il Comune di Cagliari ed Abaco mai comunicato alla ricorrente l’esistenza di tale illogica sanzione pecuniaria, tale omessa comunicazione rende ancor maggiormente viziato il procedimento in quanto la ricorrente, se fosse stata informata di ciò, ben avrebbe potuto evidenziare la sua evidente illegittimità ”, derivante dal fatto che “ essa […] parrebbe essere stata emessa in “conversione” della sanzione della sospensione della concessione ” in violazione dell’art. 18 del Regolamento Comunale sull’occupazione del suolo pubblico, secondo il quale la sanzione pecuniaria sarebbe disposta in alternativa alla sanzione della sospensione della concessione e non cumulativamente e su richiesta della ricorrente;
- in altri termini, “ quand’anche la situazione debitoria fosse esistente e riferita a tale sanzione pecuniaria, la stessa sarebbe da considerarsi illegittima in quanto non dovuta e non richiesta, e ben avrebbe potuto la ricorrente rilevarlo in corso di procedimento ”;
- “ qualora la stessa fosse invece da considerarsi legittimamente emessa, la ricorrente, al fine di non vedersi respingere l’istanza, avrebbe comunque potuto estinguere il debito con un pagamento immediato del relativo importo ”;
- inoltre, “ il comportamento dell’amministrazione comunale che ha atteso quasi un anno per concluder [e il procedimento] appare […] tanto più censurabile in quanto privo di qualsiasi giustificazione procedurale comportando in tal modo una violazione degli articoli 2 e 2 bis della L. n. 241/90 i quali impongono che la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria e che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ”;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e possa essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.c., come preannunciato alle parti nel corso dell’udienza camerale, sussistendone tutti i presupposti;
Ritenuto infatti che:
- nel provvedimento impugnato si fa solo un generico riferimento al fatto che “ a carico della ditta in indirizzo risultava sussistere un debito pregresso ”;
- la ricorrente non è stata dunque posta in grado di comprendere le ragioni concrete del diniego, non ha potuto esercitare in sede procedimentale le proprie prerogative partecipative né ha potuto capire se vi fossero criticità suscettibili di essere eliminate al fine di poter conseguire l’accoglimento dell’istanza;
- peraltro, nemmeno le note di Abaco richiamate dalla difesa comunale consentono di fare chiarezza, atteso che: i) la nota dell’8 maggio 2025 contiene la laconica espressione “ PRESENZA DEBITI ” in riferimento alla ricorrente; ii) analogamente, la nota trasmessa via mail in data 7.7.2025 si limita a ribadire soltanto che “ la ditta FRANCY SRLS presenta dei debiti ”;
- non rileva, poi, in senso favorevole alla posizione comunale, la certificazione di Ica-Abaco trasmessa con nota prot. 716-2025 del 27 agosto 2025 (doc. 10 della difesa dell’Ente), che a dire del Comune “ conferma non solo la sussistenza del debito ma dimostra anche la circostanza che la ricorrente era a conoscenza della situazione in questione almeno dal 17.7.2025, quando il concessionario ha comunicato l’insoluto, di cui peraltro non è stata richiesta alcuna rateazione, e in ogni caso prima della notifica del ricorso ”, trattandosi di documentazione successiva all’adozione dell’atto impugnato e non corredata a sua volta da documentazione a comprova di quanto in essa riportato, che oltretutto non risulta portata a conoscenza dell’istante in tempi utili a consentirle di porre rimedio ad eventuali situazioni di criticità ostative all’accoglimento della richiesta di rinnovo;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso meriti accoglimento, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza, come di norma, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
AR GI, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GI | Marco LI |
IL SEGRETARIO