Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2129
TAR
Sentenza 21 ottobre 2025
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CS
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata interpretazione della legge di gara

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la legge di gara dovesse essere interpretata sistematicamente, e che la seconda previsione (relativa ai consorzi) completasse la prima (relativa ai RTI), richiedendo il possesso delle certificazioni sia al consorzio che alle consorziate esecutrici, indipendentemente dalla modalità di partecipazione alla gara (singolo o in RTI).

  • Rigettato
    Equivocità della legge di gara

    Il Consiglio di Stato ha respinto questo motivo, ritenendo che l'interpretazione sistematica delle clausole non rivelasse equivocità e che i principi invocati non fossero violati.

  • Rigettato
    Errore nell'attribuzione punteggi

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale, ritenendo che l'inserimento delle certificazioni nella busta amministrativa fosse un errore non scusabile né emendabile, in quanto violava le regole del disciplinare sulla formulazione dell'offerta tecnica e le norme sul soccorso istruttorio e la correzione di errori materiali. La mancanza delle certificazioni nella busta tecnica ha comportato la mancata attribuzione dei punteggi.

  • Accolto
    Travisamento dei fatti sull'inserimento delle certificazioni

    Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo, ritenendo che l'inserimento delle certificazioni nella busta amministrativa fosse un errore non scusabile né emendabile, in quanto violava le regole del disciplinare sulla formulazione dell'offerta tecnica.

  • Accolto
    Chiarezza della lex specialis e contenuto dell'offerta tecnica

    Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo, ritenendo che le clausole del disciplinare fossero chiare e che l'errore del TI SA non fosse emendabile.

  • Accolto
    Disapplicazione delle regole sulla formulazione dell'offerta tecnica

    Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo, ritenendo che le regole del disciplinare sulla formulazione dell'offerta tecnica dovessero essere rispettate e che l'errore del TI SA non fosse emendabile.

  • Accolto
    Art. 101, c.4, d.lgs. 36/2023 e principio di autoresponsabilità

    Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo, ritenendo che il TI SA avesse violato l'art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, non avendo rispettato i termini per la rettifica dell'offerta tecnica.

  • Accolto
    Compromissione della par condicio e regolarità della procedura

    Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo, ritenendo che le regole del disciplinare sulla formulazione dell'offerta tecnica dovessero essere rispettate e che l'errore del TI SA non fosse emendabile.

  • Accolto
    Inversione procedimentale e verifica documentazione amministrativa

    Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo, ritenendo che la facoltà di verificare la documentazione amministrativa di altri concorrenti in caso di inversione procedimentale fosse limitata ai requisiti di ammissione e non potesse essere utilizzata per sanare errori nell'offerta tecnica, violando così la par condicio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2129
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2129
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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