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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5051/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5051/2023 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GENNARI PIERO ed elettivame CAPRARIE N. 7 40124 BOLOGNA ATTORE/I contro nato il [...], a [...], , CP_1 CodiceFiscale_2
difeso dall'avv. PEDRI PATRIZIA ed elettiva ERNESTO MASI 21 40137 BOLOGNA CONVENUTO/
CONCLUSIONI
Per l'attore: come in memoria conclusiva.
Per la convenuta: come in memoria conclusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art.132 c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L.18 giugno 2009 n.69
(art.58, comma 2, L.n.69/2009).
Ciò detto, va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs
5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
pagina 1 di 7 Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio
2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c.,
e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
***
La presente controversia trae origine dalla riassunzione, ad opera del sig. del Parte_1 giudizio già proposto avanti al Giudice di Pace di Bologna, dichiaratosi incompetente con sentenza n. 9/23 del 04.01.2023.
Il ricorrente comproprietario insieme alla convenuta sorella della Parte_1 CP_1 particella 64 sub 19 del foglio 291, deduceva che la convenuta aveva unilateralmente modificato la recinzione di confine comune, aprendo un varco e installandovi un lucchetto per agevolare l'accesso alla propria proprietà esclusiva (particella 1911).
Chiedeva pertanto il ripristino della recinzione senza aperture, a cura e spese della convenuta, ovvero in subordine il ripristino a spese comuni.
La convenuta si costituiva eccependo l'infondatezza delle domande avversarie, sostenendo di aver semplicemente riparato un tratto di rete già danneggiato e crollato, apportando un miglioramento al bene comune.
Invocava peraltro la interclusione del fondo di sua proprietà esclusiva (particella 1911) che comportava necessariamente l'obbligo di passaggio sul fondo di proprietà comune.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
pagina 2 di 7 Respinta la richiesta di CTU avanzata dall'attore, il Giudice fissava la causa per la discussione orale della causa.
Ritiene questo giudice di dovere principalmente trattare la questione relativa alla mancata riproposizione di domanda relativa alla negatoria servitutis nell'atto di riassunzione e delle sue conseguenze processuali.
Tale interrogativo trova una risposta articolata nella giurisprudenza recente, che ha elaborato principi fondamentali volti a tutelare l'effettività del diritto di azione.
Pertinente al caso di specie appare il principio offerto nell'ordinanza n. 28444/2022 della
Cassazione, secondo cui la mancata riproposizione di una domanda non costituisce automaticamente rinuncia alla stessa. Il giudice è chiamato a valutare complessivamente la condotta processuale della parte per verificare se emerga in modo inequivocabile il venir meno dell'interesse a coltivare tale domanda, tanto che la semplice omissione non può essere interpretata come una presunzione di rinuncia.
La riassunzione del processo civile costituisce un istituto processuale di fondamentale importanza che trova la sua disciplina negli articoli 50, 392 e seguenti del Codice di procedura civile, nonché negli articoli 126 e 217 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice.
È difatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, mantenendo una struttura unitaria e conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del procedimento svoltosi davanti al giudice precedente.
Come chiarito dalla Suprema Corte, "quando, a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza
- davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente" (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31834 del 10 dicembre 2024).
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'atto di riassunzione ha la sola funzione di riattivare il processo e non deve necessariamente contenere la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate. È sufficiente il richiamo all'atto introduttivo del giudizio e al provvedimento in base al quale avviene la riassunzione, senza che sia richiesta la medesima precisione espositiva degli atti introduttivi del giudizio di primo grado.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie parte attrice ha riproposto, nell'atto di riassunzione, il testo e le conclusioni esposte avanti al Giudice di Pace, poi dichiaratosi funzionalmente incompetente.
La rinuncia alla domanda, come chiarito dalla pronuncia n. 24433/2023 della Cassazione, non richiede l'osservanza di forme particolari né l'accettazione della controparte, configurandosi come espressione della discrezionalità tecnica del difensore nell'impostazione della lite (“…è pur vero, infatti, che, affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la mancata riproposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni, ma occorre verificare se, alla luce della condotta processuale della parte o della stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (cfr. Cass., Sez. III, 18/01/2021, n. 723; Cass., Sez. I, 3/12/2019, n.
31571; Cass., Sez. II, 5/11/2018, n. 28203). Tuttavia, questa libertà di forma non significa che qualsiasi omissione possa essere automaticamente interpretata come rinuncia.
Tanto più nel caso di specie, dove la riproposizione della domanda al Tribunale non avrebbe avuto senso se priva della domanda di negatoria servitutis, ovvero la domanda in ordine alla quale il Giudice di Pace si era dichiarato incompetente, spogliandosi del procedimento.
In conclusione, il giudice deve statuire sulla domanda apparentemente "dimenticata" nell'atto di riassunzione quando non emergano elementi inequivoci che dimostrino una volontà di rinuncia.
Posto quanto sopra ritiene questo giudice che da una valutazione sostanziale e non meramente formale, tenendo conto dell'intero comportamento processuale della parte e della necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, la domanda di negatoria servitutis non sia da ritenersi rinunciata in quanto riportata nelle conclusioni rassegnate e dapprima richiamata nell'atto intr4oduttivo attraverso la riproposizione del ricorso avanti al
Giudice di Pace.
Ciò premesso circa la servitù indicata, parte convenuta ha invocato il principio nemini res sua servit secondo cui il proprietario di due fondi vicini non può costituire una servitù a favore dell'uno e a carico dell'altro.
Ulteriormente, come indicato da Cassazione civile sez. II, 16/08/2000, n.10822: “Ai fini della costituzione volontaria della servitù, un atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva”.
Anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata sul punto attraverso la decisione
03/07/2024, n.18241 che così recita:” Non essendo possibile ipotizzare l'esistenza di un diritto di servitù a carico di un bene comune, a favore di un diverso bene di proprietà
pagina 4 di 7 individuale di uno dei contitolari del fondo preteso servente, in funzione del principio del nemini res sua servit, e del fatto che il comproprietario ha comunque diritto di utilizzare la cosa comune nel rispetto delle norme in tema di comunione, e dunque nei limiti previsti dall'art. 1102 C.C., la utilizzazione di un bene comune in concreto posta in essere da uno dei suoi comproprietari, mediante lo spostamento della condotta di scarico, non comporta un aggravio rispetto all'uso precedente.”
Posto quanto sopra, di recente la Suprema Corte di Cassazione, rispetto ad un caso analogo a quello oggetto della presente controversia, ha stabilito che l'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa stessa e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà esclusive del medesimo condomino perché, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servitù sulla res comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari (v. Cass. civ. Sez. II Ord., 21/02/2019, n. 5132).
La Corte di legittimità ha infatti affermato che viola l'art. 1102 c.c. l'apertura praticata da un condomino nella recinzione del cortile condominiale, senza il consenso degli altri condomini, al fine di creare un accesso dallo spazio interno comune ad un immobile limitrofo di sua esclusiva proprietà, determinando tale utilizzazione illegittima della corte condominiale la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo estraneo alla comunione ed in pregiudizio della cosa comune (v. Cass. civ. Sez. II Ord., 12/02/2018, n. 3345).
L'art. 1102 c.c. afferma infatti al comma 1 che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Nel caso che ci occupa, è di importanza cruciale comprendere se l'apertura del passaggio da parte della convenuta, che come detto è utile alla stessa a transitare dalla corte alla sua adiacente privata particela di terreno, rappresenti una servitù di passaggio o un uso più intenso della cosa comune consentito dall'articolo 1102 c.c.
Orbene dalla lettura degli atti emerge che la convenuta ha acquistato solo nel 2016, successivamente alla intervenuta divisione immobiliare con il fratello, attore nel presente procedimento.
E' pertanto circostanza pacifica che per l'appezzamento di terreno prevalentemente boschivo individuato al foglio 291, Particella 1911, in confine a monte con via dell'Angelo Custode e a valle con il terreno di proprietà comune dei fratelli contraddistinto alla Particella n.64 Pt_1 sub 19, non possa parlarsi di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
pagina 5 di 7 Dalle prove raccolte emerge l'esistenza di una vecchia rete di confine, seppur ammalorata, che serviva evidentemente da delimitazione e confine e non da elemento di accesso, in luogo della quale, la convenuta ha eretto una nuova rete, dotata però di possibilità di passaggio e chiusura con lucchetto.
È pure vero che possa ritenersi corretto che ogni comunista possa servirsi della cosa comune a vantaggio della sua proprietà, realizzando un'imposizione di un peso che al di fuori del contesto della comproprietà darebbe luogo ad una servitù prediale (si pensi all'esempio dell'apertura di luci e vedute sul cortile). Tale peso non costituisce servitù dato che l'utilizzo che il fa della cosa comune è conforme alla destinazione della cosa. CP_2
L'anomalia, infatti, deriva dalla stortura realizzata dalla convenuta che aveva preteso di asservire una parte comune della corte comune ad un immobile privato del tutto estraneo alla predetta( principio sostanzialmente espresso anche da Cass. civ., sez. II, 26 settembre
2008, n. 24243)
Questo ha creato una servitù di transito che prima non esisteva, a carico della corte comune menzionata.
Ne discende pertanto la legittimità della domanda di parte attrice.
Passando ad esaminare le ulteriori domande proposte da parte attrice, con riferimento al ripristino della rete, vi è dire che, come dimostrato dal materiale fotografico ed emerso in sede di istruttoria orale, la predetta rete, già vetusta ed ammalorata, è stata ripristinata da parte convenuta a sue spese, la quale ulteriormente vi ha installato un lucchetto (di cui solo ella detiene le chiavi) su paletti preesistenti.
La questione centrale attiene alla qualificazione di tale intervento: se costituisca legittima riparazione del bene comune ovvero modifica non autorizzata dello stesso.
L'apertura del varco tuttavia, doveva essere concordata, essendo la già menzionata rete un bene comune, come dalla disamina in fatto e diritto di cui infra.
Non risulta, per circostanza pacifica ed appurata, l'esistenza di tale accordo.
E' viceversa circostanza pacifica che il varco venga utilizzato solo ed unicamente dalla sig.ra per accedere al proprio fondo di proprietà. CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella degli altri comproprietari, purché non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi (Cass. Civ. Sez. II ord. n. 9278/2018).
Tuttavia, nel caso di specie, l'installazione di un lucchetto di cui solo la convenuta detiene la chiave configura una sostanziale appropriazione esclusiva del varco.
pagina 6 di 7 L'art. 882 c.c. disciplina le riparazioni del muro comune, stabilendo che esse sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione del loro diritto. Tuttavia, la fattispecie in esame non si configura come mera riparazione, bensì come modifica funzionale del bene comune.
Nel caso in esame, è pacifico che la convenuta non ha mai richiesto né ottenuto il consenso del fratello comproprietario per l'installazione del lucchetto, elemento che trasforma la riparazione in appropriazione esclusiva del varco.
Posto quanto sopra, appare accoglibile la domanda di parte attrice volta al ripristino ma, considerato che per circostanza pacifica la rete si presentava vetusta ed in alcuni punti ammalorata, e che pertanto era stata sistemata dalla convenuta, emerge la opportunità che tale rispristino venga pagato a spese comuni, attraverso la chiusura del varco.
Non vi è pertanto necessità di ulteriore istruttoria avendo il giudice ogni elemento utile ai fini della decisione.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla convenuta, non configurandosi la domanda dell'attore come temeraria, essendo fondata su ragioni giuridicamente apprezzabili, siccome motivato in precedenza.
Alla luce dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE le domande di e per l'effetto CONDANNA a ripristinare, Parte_1 CP_1
a spese comuni delle parti costituite in giudizio, la recinzione di confine della particella 64 sub 19 del foglio 291, eliminando il varco e il lucchetto installati, riportando la recinzione al suo stato originario di continuità senza aperture;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.500,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione.
Così deciso in Bologna, il giorno 04 Novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5051/2023 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GENNARI PIERO ed elettivame CAPRARIE N. 7 40124 BOLOGNA ATTORE/I contro nato il [...], a [...], , CP_1 CodiceFiscale_2
difeso dall'avv. PEDRI PATRIZIA ed elettiva ERNESTO MASI 21 40137 BOLOGNA CONVENUTO/
CONCLUSIONI
Per l'attore: come in memoria conclusiva.
Per la convenuta: come in memoria conclusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art.132 c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L.18 giugno 2009 n.69
(art.58, comma 2, L.n.69/2009).
Ciò detto, va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs
5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
pagina 1 di 7 Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio
2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c.,
e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
***
La presente controversia trae origine dalla riassunzione, ad opera del sig. del Parte_1 giudizio già proposto avanti al Giudice di Pace di Bologna, dichiaratosi incompetente con sentenza n. 9/23 del 04.01.2023.
Il ricorrente comproprietario insieme alla convenuta sorella della Parte_1 CP_1 particella 64 sub 19 del foglio 291, deduceva che la convenuta aveva unilateralmente modificato la recinzione di confine comune, aprendo un varco e installandovi un lucchetto per agevolare l'accesso alla propria proprietà esclusiva (particella 1911).
Chiedeva pertanto il ripristino della recinzione senza aperture, a cura e spese della convenuta, ovvero in subordine il ripristino a spese comuni.
La convenuta si costituiva eccependo l'infondatezza delle domande avversarie, sostenendo di aver semplicemente riparato un tratto di rete già danneggiato e crollato, apportando un miglioramento al bene comune.
Invocava peraltro la interclusione del fondo di sua proprietà esclusiva (particella 1911) che comportava necessariamente l'obbligo di passaggio sul fondo di proprietà comune.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
pagina 2 di 7 Respinta la richiesta di CTU avanzata dall'attore, il Giudice fissava la causa per la discussione orale della causa.
Ritiene questo giudice di dovere principalmente trattare la questione relativa alla mancata riproposizione di domanda relativa alla negatoria servitutis nell'atto di riassunzione e delle sue conseguenze processuali.
Tale interrogativo trova una risposta articolata nella giurisprudenza recente, che ha elaborato principi fondamentali volti a tutelare l'effettività del diritto di azione.
Pertinente al caso di specie appare il principio offerto nell'ordinanza n. 28444/2022 della
Cassazione, secondo cui la mancata riproposizione di una domanda non costituisce automaticamente rinuncia alla stessa. Il giudice è chiamato a valutare complessivamente la condotta processuale della parte per verificare se emerga in modo inequivocabile il venir meno dell'interesse a coltivare tale domanda, tanto che la semplice omissione non può essere interpretata come una presunzione di rinuncia.
La riassunzione del processo civile costituisce un istituto processuale di fondamentale importanza che trova la sua disciplina negli articoli 50, 392 e seguenti del Codice di procedura civile, nonché negli articoli 126 e 217 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice.
È difatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, mantenendo una struttura unitaria e conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del procedimento svoltosi davanti al giudice precedente.
Come chiarito dalla Suprema Corte, "quando, a norma dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza
- davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente" (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31834 del 10 dicembre 2024).
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'atto di riassunzione ha la sola funzione di riattivare il processo e non deve necessariamente contenere la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate. È sufficiente il richiamo all'atto introduttivo del giudizio e al provvedimento in base al quale avviene la riassunzione, senza che sia richiesta la medesima precisione espositiva degli atti introduttivi del giudizio di primo grado.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie parte attrice ha riproposto, nell'atto di riassunzione, il testo e le conclusioni esposte avanti al Giudice di Pace, poi dichiaratosi funzionalmente incompetente.
La rinuncia alla domanda, come chiarito dalla pronuncia n. 24433/2023 della Cassazione, non richiede l'osservanza di forme particolari né l'accettazione della controparte, configurandosi come espressione della discrezionalità tecnica del difensore nell'impostazione della lite (“…è pur vero, infatti, che, affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la mancata riproposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni, ma occorre verificare se, alla luce della condotta processuale della parte o della stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (cfr. Cass., Sez. III, 18/01/2021, n. 723; Cass., Sez. I, 3/12/2019, n.
31571; Cass., Sez. II, 5/11/2018, n. 28203). Tuttavia, questa libertà di forma non significa che qualsiasi omissione possa essere automaticamente interpretata come rinuncia.
Tanto più nel caso di specie, dove la riproposizione della domanda al Tribunale non avrebbe avuto senso se priva della domanda di negatoria servitutis, ovvero la domanda in ordine alla quale il Giudice di Pace si era dichiarato incompetente, spogliandosi del procedimento.
In conclusione, il giudice deve statuire sulla domanda apparentemente "dimenticata" nell'atto di riassunzione quando non emergano elementi inequivoci che dimostrino una volontà di rinuncia.
Posto quanto sopra ritiene questo giudice che da una valutazione sostanziale e non meramente formale, tenendo conto dell'intero comportamento processuale della parte e della necessità di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, la domanda di negatoria servitutis non sia da ritenersi rinunciata in quanto riportata nelle conclusioni rassegnate e dapprima richiamata nell'atto intr4oduttivo attraverso la riproposizione del ricorso avanti al
Giudice di Pace.
Ciò premesso circa la servitù indicata, parte convenuta ha invocato il principio nemini res sua servit secondo cui il proprietario di due fondi vicini non può costituire una servitù a favore dell'uno e a carico dell'altro.
Ulteriormente, come indicato da Cassazione civile sez. II, 16/08/2000, n.10822: “Ai fini della costituzione volontaria della servitù, un atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva”.
Anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata sul punto attraverso la decisione
03/07/2024, n.18241 che così recita:” Non essendo possibile ipotizzare l'esistenza di un diritto di servitù a carico di un bene comune, a favore di un diverso bene di proprietà
pagina 4 di 7 individuale di uno dei contitolari del fondo preteso servente, in funzione del principio del nemini res sua servit, e del fatto che il comproprietario ha comunque diritto di utilizzare la cosa comune nel rispetto delle norme in tema di comunione, e dunque nei limiti previsti dall'art. 1102 C.C., la utilizzazione di un bene comune in concreto posta in essere da uno dei suoi comproprietari, mediante lo spostamento della condotta di scarico, non comporta un aggravio rispetto all'uso precedente.”
Posto quanto sopra, di recente la Suprema Corte di Cassazione, rispetto ad un caso analogo a quello oggetto della presente controversia, ha stabilito che l'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa stessa e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà esclusive del medesimo condomino perché, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servitù sulla res comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari (v. Cass. civ. Sez. II Ord., 21/02/2019, n. 5132).
La Corte di legittimità ha infatti affermato che viola l'art. 1102 c.c. l'apertura praticata da un condomino nella recinzione del cortile condominiale, senza il consenso degli altri condomini, al fine di creare un accesso dallo spazio interno comune ad un immobile limitrofo di sua esclusiva proprietà, determinando tale utilizzazione illegittima della corte condominiale la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo estraneo alla comunione ed in pregiudizio della cosa comune (v. Cass. civ. Sez. II Ord., 12/02/2018, n. 3345).
L'art. 1102 c.c. afferma infatti al comma 1 che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Nel caso che ci occupa, è di importanza cruciale comprendere se l'apertura del passaggio da parte della convenuta, che come detto è utile alla stessa a transitare dalla corte alla sua adiacente privata particela di terreno, rappresenti una servitù di passaggio o un uso più intenso della cosa comune consentito dall'articolo 1102 c.c.
Orbene dalla lettura degli atti emerge che la convenuta ha acquistato solo nel 2016, successivamente alla intervenuta divisione immobiliare con il fratello, attore nel presente procedimento.
E' pertanto circostanza pacifica che per l'appezzamento di terreno prevalentemente boschivo individuato al foglio 291, Particella 1911, in confine a monte con via dell'Angelo Custode e a valle con il terreno di proprietà comune dei fratelli contraddistinto alla Particella n.64 Pt_1 sub 19, non possa parlarsi di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
pagina 5 di 7 Dalle prove raccolte emerge l'esistenza di una vecchia rete di confine, seppur ammalorata, che serviva evidentemente da delimitazione e confine e non da elemento di accesso, in luogo della quale, la convenuta ha eretto una nuova rete, dotata però di possibilità di passaggio e chiusura con lucchetto.
È pure vero che possa ritenersi corretto che ogni comunista possa servirsi della cosa comune a vantaggio della sua proprietà, realizzando un'imposizione di un peso che al di fuori del contesto della comproprietà darebbe luogo ad una servitù prediale (si pensi all'esempio dell'apertura di luci e vedute sul cortile). Tale peso non costituisce servitù dato che l'utilizzo che il fa della cosa comune è conforme alla destinazione della cosa. CP_2
L'anomalia, infatti, deriva dalla stortura realizzata dalla convenuta che aveva preteso di asservire una parte comune della corte comune ad un immobile privato del tutto estraneo alla predetta( principio sostanzialmente espresso anche da Cass. civ., sez. II, 26 settembre
2008, n. 24243)
Questo ha creato una servitù di transito che prima non esisteva, a carico della corte comune menzionata.
Ne discende pertanto la legittimità della domanda di parte attrice.
Passando ad esaminare le ulteriori domande proposte da parte attrice, con riferimento al ripristino della rete, vi è dire che, come dimostrato dal materiale fotografico ed emerso in sede di istruttoria orale, la predetta rete, già vetusta ed ammalorata, è stata ripristinata da parte convenuta a sue spese, la quale ulteriormente vi ha installato un lucchetto (di cui solo ella detiene le chiavi) su paletti preesistenti.
La questione centrale attiene alla qualificazione di tale intervento: se costituisca legittima riparazione del bene comune ovvero modifica non autorizzata dello stesso.
L'apertura del varco tuttavia, doveva essere concordata, essendo la già menzionata rete un bene comune, come dalla disamina in fatto e diritto di cui infra.
Non risulta, per circostanza pacifica ed appurata, l'esistenza di tale accordo.
E' viceversa circostanza pacifica che il varco venga utilizzato solo ed unicamente dalla sig.ra per accedere al proprio fondo di proprietà. CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella degli altri comproprietari, purché non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi (Cass. Civ. Sez. II ord. n. 9278/2018).
Tuttavia, nel caso di specie, l'installazione di un lucchetto di cui solo la convenuta detiene la chiave configura una sostanziale appropriazione esclusiva del varco.
pagina 6 di 7 L'art. 882 c.c. disciplina le riparazioni del muro comune, stabilendo che esse sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione del loro diritto. Tuttavia, la fattispecie in esame non si configura come mera riparazione, bensì come modifica funzionale del bene comune.
Nel caso in esame, è pacifico che la convenuta non ha mai richiesto né ottenuto il consenso del fratello comproprietario per l'installazione del lucchetto, elemento che trasforma la riparazione in appropriazione esclusiva del varco.
Posto quanto sopra, appare accoglibile la domanda di parte attrice volta al ripristino ma, considerato che per circostanza pacifica la rete si presentava vetusta ed in alcuni punti ammalorata, e che pertanto era stata sistemata dalla convenuta, emerge la opportunità che tale rispristino venga pagato a spese comuni, attraverso la chiusura del varco.
Non vi è pertanto necessità di ulteriore istruttoria avendo il giudice ogni elemento utile ai fini della decisione.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. richiesta dalla convenuta, non configurandosi la domanda dell'attore come temeraria, essendo fondata su ragioni giuridicamente apprezzabili, siccome motivato in precedenza.
Alla luce dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE le domande di e per l'effetto CONDANNA a ripristinare, Parte_1 CP_1
a spese comuni delle parti costituite in giudizio, la recinzione di confine della particella 64 sub 19 del foglio 291, eliminando il varco e il lucchetto installati, riportando la recinzione al suo stato originario di continuità senza aperture;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.500,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione.
Così deciso in Bologna, il giorno 04 Novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
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