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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
2717.2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2717/2024 R.G.A.C. TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Crimi (C.F. con studio C.F._2 legale in Via dei Mille, 243;
- parte opponente E società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Curtatone, 3, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , P.IVA_1 iscritta al n. 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, in forza di procura del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018, autenticata dal Not. Dott. da Roma, Rep. 57298, Racc. 29003 rappresentata da Persona_1 CP_2
- oggi a seguito di atto di fusione per
[...] Controparte_3 incorporazione del 23.11.2022 - in persona del suo procuratore speciale Dott. Controparte_4 (C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio C.F._3 AC (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, C.F._4 Via E. L. Pellegrino 156.
- parte opposta nonché nei confronti dei terzi pignorati con sede in Messina, Villaggio Larderia, contrada Piano Conte, partita Controparte_5 Iva , pec: P.IVA_2 Email_1 già terzo pignorato E con sede in Messina, Zona Industriale Controparte_6 Regionale, Via Oreto, 1, partita IVA pec: P.IVA_3 Email_2 già terzo pignorato oggetto: opposizione agli atti esecutivi conclusioni: come da verbale d'udienza di discussione del 13.11.2025 In fatto e in diritto La società a proceduto in via esecutiva nei confronti dei signori Controparte_1 [...]
e , entrambi nella qualità di fideiussori, per un credito complessivo pari Pt_2 Parte_1 ad € 717.822,70; l'esecuzione era stata promossa presso le società CE BU CAlinghi s.r.l. e quali soggetti a loro volta debitori degli odierni attori. Controparte_5 Nel corso del giudizio di esecuzione, i terzi pignorati avevano rappresentato che il credito vantato nei loro confronti dai debitori della società procedente era stato già trasferito a terzi con atto di cessione a loro notificato prima del pignoramento presso terzi. 2717.2024 R.G.A.C.
Alla luce della contestazione del tenore e del contenuto delle dichiarazioni del debitor debitoris, la società procedente aveva richiesto l'accertamento dell'obbligo nei confronti dei terzi pignorati. Con provvedimento del 29.12.2023, il Tribunale di Messina, Controparte_7 nell'ambito del procedimento RGE 1414/2022, accertava l'esistenza di un credito vantato da e Pt_2 da nei confronti delle società CE BU CAlinghi s.r.l. e Parte_1 Controparte_5 accertamento, invero, eseguito in esito alla contestazione formulata da parte creditrice avverso la dichiarazione del terzo pignorato e debitor debitoris; il creditore procedente, infatti, aveva ritenuto che il credito pignorato presso le già menzionate società fosse diverso rispetto a quello che i debitori esecutati avevano dichiarato di aver già ceduto ad altri in data anteriore rispetto a quella del pignoramento presso terzi. Il G.e, dopo aver accertato l'esistenza e attualità del credito pignorato, emetteva ordinanza di assegnazione di esso in favore del creditore procedente fino alla concorrenza della somma di € 717.822,70, oltre alle spese della procedura esecutiva, quantificate in € 5.378,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. La parte esecutata, , ritenendo errati i due provvedimenti del G.E: (di Parte_1 accertamento dell'obbligo del terzo e di assegnazione somme), formulava opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e argomentava che il credito pignorato era, alla data della notifica del pignoramento, stato già trasferito ad altri soggetti con atto di cessione del credito avente data certa anteriore al pignoramento stesso;
il G.E. rigettava l'istanza di sospensione ovvero di revoca dei provvedimenti impugnati e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
nel termine indicato dal G.E. introduceva il presente giudizio (il merito Parte_1 dell'opposizione già avanzata) e formulava le stesse domande;
parte opponente, in punto di fatto, chiariva che:
- il credito pignorato – per tesi della stessa – era stato oggetto della cessione del 16.10.2017 intercorsa tra (cedente) e e CP_8 Parte_2 Parte_1 (cessionari), credito esigibile nei confronti della società (e portato da decreto Parte_3 ingiuntivo emesso su ricorso monitorio chiesto dalla in danno appunto della CP_8 [...] (proc. N. 4924.2016 RG); Parte_3
- e erano, quindi, divenuti creditori, in forza della Parte_2 Parte_1 su tratteggiata cessione del 16.10.2017, della Parte_3
- che non aveva provveduto al pagamento del dovuto e che, in ragione Parte_3 di tale inadempimento, e avevano agito esecutivamente Parte_2 Parte_1 pignorando le somme dovute alla dalla CE BU CAlinghi s.r.l., Parte_3 CA RE s.r.ls e dalla Controparte_5
- che, in esito a tale azione esecutiva, era stata emessa, in data 7.10.2019 (proc. es. mob. n. 1265.2019 R.es.), un'ordinanza di assegnazione somme in danno della debitrice esecutata
[...] e nei confronti della CE BU CAlinghi s.r.l., CA RE RL (terzo Parte_3 pignorato) e della (terzo pignorato) ed in favore dei procedenti e Controparte_5 Parte_2
fino all'importo di euro 644.317,03 (pari all'originario credito di €597.455,00 Parte_1 unitamente agli interessi legali quantificati e maturati dalla data del summenzionato decreto ingiuntivo n. 1881/2016 alla data di detta ordinanza di assegnazione somme);
- che in data 5.11.2021 il credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione emessa il 7.10.2019 era stato ceduto dai signori e (cedenti) alla società Parte_2 Parte_1 CE BU CAlinghi s.r.l. (cessionaria), credito calcolato nella minor somma di € 528.667,00 oltre interessi, in quanto, dalla data della assegnazione giudiziaria (07.10.2019) alla data di detta cessione (05.11.2021) parte dell'originario credito assegnato (€ 644.317,03) era stato già corrisposto dalle società terze pignorate agli aventi diritto ( e ); Parte_2 Parte_1
- che la cessionaria CE BU CAlinghi s.r.l. non aveva corrisposto il prezzo della cessione di credito e, di conseguenza, era intervenuta tra le stesse parti una risoluzione consensuale della cessione con la retrocessione del credito – perla più limitata somma di euro 475.667,00 - ai signori e avendo la società cessionaria CE Parte_2 Parte_1 2717.2024 R.G.A.C.
incassato già parte delle somme da parte delle terze pignorate CA Controparte_6 RE Srls e (somme che non sono mai state restituite agli originari titolari nonché Controparte_5 cedenti, neppure in esito alla già menzionata revoca di cessione di credito);
- che infine, con atto di cessione del 27.07.2022, e Parte_2 Parte_1 avevano nuovamente ceduto il (medesimo) credito (di € 475.667,00) in favore dei signori CP_9
, e (cessionari).
[...] Parte_4 Parte_5
Tutto ciò premesso, parte opponente chiedeva che venissero revocati i provvedimenti di accertamento della titolarità del credito e di assegnazione somme e che venisse disposta l'estinzione della procedura n. 1414/2022 RGE. Si costituiva in giudizio rappresentata da – oggi Controparte_1 CP_2 [...]
– la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione dal momento che parte debitrice non aveva alcuna legittimazione a far valere un diritto del quale non era più titolare;
denunziava l'improcedibilità dell'opposizione perché promossa da solo uno dei condebitori solidali ed in ragione del fatto che l'ordinanza di assegnazione si era consolidata nei confronti del (con)debitore esecutato non opponente;
nel merito evidenziava che il credito controverso aveva fatto un giro tortuoso pur rimanendo sempre in famiglia considerato che lo stesso si identificava con il credito vantato dalla e da suo figlio derivante Parte_1 Parte_2 da un contratto intercorso con la (società con socio unico e cioè e dello CP_8 Parte_2 stesso amministrata), con il quale aveva ceduto a sé stesso in proprio e a sua madre Parte_2 un credito vantato nei confronti della (società costituita tra , quale Parte_3 Parte_2 amministratore della società di sua proprietà, e suo fratello , quale amministratore della Parte_6 Punto CA s.a.s., poi s.r.l., poi fallita); che il medesimo credito era stato trasferito alla CE BU CAlinghi RL (società amministrata da , moglie di e quindi CP_10 Parte_6 nuora di e cognata di ) in forza di autonoma cessione poi Parte_1 Parte_2 consensualmente risolta con l'effetto della retrocessione del credito all'originario cedente;
che e , in quanto nuovamente titolari del credito per effetto della Parte_1 Parte_2 risoluzione consensuale ora citata, avevano nuovamente convenuto la cessione del medesimo credito a , ed rispettivamente nuora e nipoti di Controparte_9 Parte_5 Parte_4 Parte_1 e moglie e figli di;
che le cessioni erano tutte fittizie;
che l'ultima cessione
[...] Parte_2 avvenuta del 27.07.2022 era in realtà stata redatta in data 08.08.2022 e, quindi, in data di poco successiva alla notifica del precetto fondante il pignoramento presso terzi della legittimità del quale si controverte, nonché notificata al debitore ceduto (CE BU CAlinghi S.r.l., in persona della cognata ) il 9.8.2022; che, in estremo subordine, per stessa ammissione CP_10 dell'opponente, a fronte di un credito ceduto di originari € 528.667,00, per effetto della risoluzione consensuale della cessione su tratteggiata, e erano divenuti Parte_2 Parte_1 nuovamente titolari di un più ridotto credito di € 475.667,00, rimanendo creditori della CE BU CAlinghi s.r.l. - per somme non restituite in esito alla risoluzione consensuale - pari ad € 53.000,00. In data 20.12.2024 parte opposta depositava le note ai sensi dell'articolo 171 ter n. 2 alle quali allegava i contratti di locazione, sublocazione ad addenda, al fine di offrire una visione più completa sulle questioni oggetto del presente giudizio. All'udienza del 09.01.2025 le parti chiedevano congiuntamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale;
il Giudice fissava l'udienza del 13.11.2025 e, su richiesta delle parti, concedeva termine per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'articolo 281 quinquies c. 2 c.p.c. In data 12.09.2025, nella memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 189, n. 1 c.p.c., parte opponente evidenziava che in data 11.01.2025, ad istanza dei signori , Controparte_9 Pt_4
e , con ricorso ex art 281 decies c.p.c., l'odierna concludente era stata convenuta
[...] Parte_5 in giudizio, RG 2741/2024, davanti al Giudice dott. Bonfiglio, al fine di manlevare i ricorrenti nella denegata ipotesi di rigetto delle domande ivi spiegate nei confronti della ciò Controparte_1 considerato, avanzava la richiesta di riunione stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva 2717.2024 R.G.A.C.
delle due cause, nelle quali si controverte sul medesimo credito;
deduceva, infine, in risposta alla comparsa di costituzione di parte opposta, in merito all'eccepito difetto di legittimazione ad opponendum in capo alla , che, poiché la cessione era avvenuta a titolo oneroso, Parte_1 aveva interesse alla consacrazione della cessione medesima e ciò al fine di evitare di subire la rivalsa dei cessionari. In data 14.10.2025, la depositava note conclusive con le quali insisteva Parte_1 nuovamente su quanto già scritto ed articolato nei precedenti atti difensivi. Nelle note conclusive, parimenti depositate in 14.10.2025, e per Controparte_1 essa si riportava a quanto già eccepito e chiedeva in Controparte_3 primo luogo che venisse dichiarata inammissibile e, comunque, che l'opposizione venisse rigettata perché infondata nel merito e, in estremo subordine, chiedeva che l'ordinanza di assegnazione impugnata venisse modificata con l'assegnazione della più ridotta somma di euro € 53.000,00. All'udienza del 13.11.2025 le parti discutevano oralmente la causa e il Presidente di Sezione designato formulava riserva di deposito della sentenza nel termine di giorni 30 ai sensi dell'articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c. Le domande formulate da parte opponente sono fondate nel merito e vanno, pertanto, accolte nei termini che seguono e ciò per quanto di ragione. In via preliminare, per quanto attiene alla richiesta avanzata da parte opponente avente ad oggetto la riunione del presente giudizio e del giudizio n. 2741/2024 R.G. pendente innanzi al G.I. dott. Bonfiglio (ud. 18.11.2025), quest'ultima non può trovare accoglimento;
premettendo che il potere di riunione di cui il Giudice è titolare presenta carattere discrezionale, nel caso di specie non solo i due giudizi di cui si discute sono stati introdotti con due riti differenti, ma si trovano anche in due fasi processuali differenti tra loro incompatibili (art. 40 c.p.c.). Sempre logicamente preliminare è il tema dell'interesse ad agire in capo all'opponente. L'odierna opponente ha interesse a coltivare l'opposizione proposta innanzi al G.E. e proseguita nel merito con l'atto introduttivo del presente giudizio;
infatti, il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l'impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore procedente di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un'espropriazione illegittimamente intrapresa;
deve, quindi, intendersi priva di pregio l'eccezione/difesa formalizzata da parte opposta e facente leva su una pretesa carenza di legittimazione ad agire in capo alla ovvero ancora sulla pretesa improcedibilità Parte_1 dell'opposizione perché proposta da uno solo dei (con)debitori (solidali) esecutati;
peraltro, con riferimento a tale ultima deduzione di parte opposta, giova rammentare che, ai sensi dell'articolo 1306, comma 2 c.c., il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore solidale. Sull'unico motivo d'opposizione – facente leva sull'inesistenza del credito pignorato alla data della notifica del pignoramento al debitore e al terzo debitor debitoris - va osservato quanto segue. Parte opponente ha ricostruito e documentato le varie cessioni del credito controverso;
dalla ricostruzione operata in citazione dall'opponente e dalla documentazione versata in atti (che fornisce un riscontro pieno della indicata ricostruzione) può ricavarsi che
- v'è sostanziale identità tra il credito pignorato da presso le Controparte_1 società CE BU CAlinghi S.r.l. e (quali debitor debitoris) e il credito Controparte_5 oggetto della cessione intervenuta il 27.07.2022/8.8.2022 (documento n. 8 allegato alla citazione) e stipulata da e (cedenti) e , e Parte_2 Parte_1 Controparte_9 Parte_4 [...]
(cessionari); Pt_5
- che la cessione ora indicata è intervenuta in data anteriore al pignoramento presso terzi, invero eseguito in data 11.10.2022; 2717.2024 R.G.A.C.
- che a fronte di un credito originario di euro € 528.667,00, la cessione di esso è avvenuta per la minor somma di euro € 475.667,00;
- che, quindi, residua un credito di euro 53.000,00 correttamente assegnato al procedente. Parte opponente ha, quindi, assolto compiutamente all'onere della prova sulla stessa gravante. Né il presente giudizio (di opposizione agli atti del G.E.) consente il vaglio della dedotta fittizietà delle cessioni dei crediti in esame;
è evidente che eventuali azioni (di simulazione e revocatoria) a tutela del credito l'odierna opposta avrebbe dovuto far valere in distinta sede processuale con diversi (almeno parzialmente) contraddittori necessari. Ne discende la revoca parziale delle due ordinanze impugnate;
nel senso che l'accertamento dell'obbligo del terzo deve intendersi limitato al credito di euro 53.000,00 come sopra ricostruito;
l'ordinanza di assegnazione somme/crediti deve intendersi, per l'effetto, limitata alla somma (id est: al credito) di euro 53.000,00. Deve ritenersi assorbita nelle superiori considerazioni ogni altra questione. Diviene legittimo, alla luce della dinamica del processo e del tenore della cessione del credito (pignorato) invero eseguita dopo la notifica del precetto e prima della notifica del pignoramento presso terzi, compensare integralmente le spese del presente giudizio e di quello della fase camerale cautelare che si è svolta innanzi al G.E. Nulla sulle spese tra parte opponente e parti contumaci, invero litisconsorti necessari ma in posizione non contrapposta a quella dell'opponente
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2717/2024 R.G. promossa da , nata a [...] il [...], e ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Crimi (C.F. con studio legale in Via C.F._2 dei Mille, 243, parte opponente, nei confronti di Controparte_11
unipersonale, con sede legale in Roma, via Curtatone, 3, rappresentata da - oggi
[...] CP_2
- in persona del suo procuratore speciale Dott. Controparte_3
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Controparte_4
AC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via E. L. Pellegrino 156, parte opposta, nonché nei confronti di con sede in Messina, Villaggio Larderia, Controparte_5 contrada Piano Conte, partita Iva , pec: già terzo pignorato e P.IVA_2 Email_1 con sede in Messina, Zona Industriale Regionale, Controparte_6 Via Oreto, 1, partita IVA , pec: già terzo pignorato, disattesa ogni P.IVA_3 Email_2 contraria istanza e difesa, così provvede:
- revoca parzialmente e nei limiti indicati in parte motiva il provvedimento di accertamento dell'obbligo del terzo e il provvedimento di assegnazione somme/credito emessi dal G.E. in data 29.12.2023 in seno alla procedura esecutiva n. 1414.2022 R.es.mob.;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese e i compensi di lite;
- nulla sulle spese di lite nel rapporto tra opponente e le parti contumaci. Così deciso in Messina, il 21.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2717/2024 R.G.A.C. TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Crimi (C.F. con studio C.F._2 legale in Via dei Mille, 243;
- parte opponente E società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Curtatone, 3, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , P.IVA_1 iscritta al n. 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, in forza di procura del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018, autenticata dal Not. Dott. da Roma, Rep. 57298, Racc. 29003 rappresentata da Persona_1 CP_2
- oggi a seguito di atto di fusione per
[...] Controparte_3 incorporazione del 23.11.2022 - in persona del suo procuratore speciale Dott. Controparte_4 (C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio C.F._3 AC (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, C.F._4 Via E. L. Pellegrino 156.
- parte opposta nonché nei confronti dei terzi pignorati con sede in Messina, Villaggio Larderia, contrada Piano Conte, partita Controparte_5 Iva , pec: P.IVA_2 Email_1 già terzo pignorato E con sede in Messina, Zona Industriale Controparte_6 Regionale, Via Oreto, 1, partita IVA pec: P.IVA_3 Email_2 già terzo pignorato oggetto: opposizione agli atti esecutivi conclusioni: come da verbale d'udienza di discussione del 13.11.2025 In fatto e in diritto La società a proceduto in via esecutiva nei confronti dei signori Controparte_1 [...]
e , entrambi nella qualità di fideiussori, per un credito complessivo pari Pt_2 Parte_1 ad € 717.822,70; l'esecuzione era stata promossa presso le società CE BU CAlinghi s.r.l. e quali soggetti a loro volta debitori degli odierni attori. Controparte_5 Nel corso del giudizio di esecuzione, i terzi pignorati avevano rappresentato che il credito vantato nei loro confronti dai debitori della società procedente era stato già trasferito a terzi con atto di cessione a loro notificato prima del pignoramento presso terzi. 2717.2024 R.G.A.C.
Alla luce della contestazione del tenore e del contenuto delle dichiarazioni del debitor debitoris, la società procedente aveva richiesto l'accertamento dell'obbligo nei confronti dei terzi pignorati. Con provvedimento del 29.12.2023, il Tribunale di Messina, Controparte_7 nell'ambito del procedimento RGE 1414/2022, accertava l'esistenza di un credito vantato da e Pt_2 da nei confronti delle società CE BU CAlinghi s.r.l. e Parte_1 Controparte_5 accertamento, invero, eseguito in esito alla contestazione formulata da parte creditrice avverso la dichiarazione del terzo pignorato e debitor debitoris; il creditore procedente, infatti, aveva ritenuto che il credito pignorato presso le già menzionate società fosse diverso rispetto a quello che i debitori esecutati avevano dichiarato di aver già ceduto ad altri in data anteriore rispetto a quella del pignoramento presso terzi. Il G.e, dopo aver accertato l'esistenza e attualità del credito pignorato, emetteva ordinanza di assegnazione di esso in favore del creditore procedente fino alla concorrenza della somma di € 717.822,70, oltre alle spese della procedura esecutiva, quantificate in € 5.378,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. La parte esecutata, , ritenendo errati i due provvedimenti del G.E: (di Parte_1 accertamento dell'obbligo del terzo e di assegnazione somme), formulava opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e argomentava che il credito pignorato era, alla data della notifica del pignoramento, stato già trasferito ad altri soggetti con atto di cessione del credito avente data certa anteriore al pignoramento stesso;
il G.E. rigettava l'istanza di sospensione ovvero di revoca dei provvedimenti impugnati e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
nel termine indicato dal G.E. introduceva il presente giudizio (il merito Parte_1 dell'opposizione già avanzata) e formulava le stesse domande;
parte opponente, in punto di fatto, chiariva che:
- il credito pignorato – per tesi della stessa – era stato oggetto della cessione del 16.10.2017 intercorsa tra (cedente) e e CP_8 Parte_2 Parte_1 (cessionari), credito esigibile nei confronti della società (e portato da decreto Parte_3 ingiuntivo emesso su ricorso monitorio chiesto dalla in danno appunto della CP_8 [...] (proc. N. 4924.2016 RG); Parte_3
- e erano, quindi, divenuti creditori, in forza della Parte_2 Parte_1 su tratteggiata cessione del 16.10.2017, della Parte_3
- che non aveva provveduto al pagamento del dovuto e che, in ragione Parte_3 di tale inadempimento, e avevano agito esecutivamente Parte_2 Parte_1 pignorando le somme dovute alla dalla CE BU CAlinghi s.r.l., Parte_3 CA RE s.r.ls e dalla Controparte_5
- che, in esito a tale azione esecutiva, era stata emessa, in data 7.10.2019 (proc. es. mob. n. 1265.2019 R.es.), un'ordinanza di assegnazione somme in danno della debitrice esecutata
[...] e nei confronti della CE BU CAlinghi s.r.l., CA RE RL (terzo Parte_3 pignorato) e della (terzo pignorato) ed in favore dei procedenti e Controparte_5 Parte_2
fino all'importo di euro 644.317,03 (pari all'originario credito di €597.455,00 Parte_1 unitamente agli interessi legali quantificati e maturati dalla data del summenzionato decreto ingiuntivo n. 1881/2016 alla data di detta ordinanza di assegnazione somme);
- che in data 5.11.2021 il credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione emessa il 7.10.2019 era stato ceduto dai signori e (cedenti) alla società Parte_2 Parte_1 CE BU CAlinghi s.r.l. (cessionaria), credito calcolato nella minor somma di € 528.667,00 oltre interessi, in quanto, dalla data della assegnazione giudiziaria (07.10.2019) alla data di detta cessione (05.11.2021) parte dell'originario credito assegnato (€ 644.317,03) era stato già corrisposto dalle società terze pignorate agli aventi diritto ( e ); Parte_2 Parte_1
- che la cessionaria CE BU CAlinghi s.r.l. non aveva corrisposto il prezzo della cessione di credito e, di conseguenza, era intervenuta tra le stesse parti una risoluzione consensuale della cessione con la retrocessione del credito – perla più limitata somma di euro 475.667,00 - ai signori e avendo la società cessionaria CE Parte_2 Parte_1 2717.2024 R.G.A.C.
incassato già parte delle somme da parte delle terze pignorate CA Controparte_6 RE Srls e (somme che non sono mai state restituite agli originari titolari nonché Controparte_5 cedenti, neppure in esito alla già menzionata revoca di cessione di credito);
- che infine, con atto di cessione del 27.07.2022, e Parte_2 Parte_1 avevano nuovamente ceduto il (medesimo) credito (di € 475.667,00) in favore dei signori CP_9
, e (cessionari).
[...] Parte_4 Parte_5
Tutto ciò premesso, parte opponente chiedeva che venissero revocati i provvedimenti di accertamento della titolarità del credito e di assegnazione somme e che venisse disposta l'estinzione della procedura n. 1414/2022 RGE. Si costituiva in giudizio rappresentata da – oggi Controparte_1 CP_2 [...]
– la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione dal momento che parte debitrice non aveva alcuna legittimazione a far valere un diritto del quale non era più titolare;
denunziava l'improcedibilità dell'opposizione perché promossa da solo uno dei condebitori solidali ed in ragione del fatto che l'ordinanza di assegnazione si era consolidata nei confronti del (con)debitore esecutato non opponente;
nel merito evidenziava che il credito controverso aveva fatto un giro tortuoso pur rimanendo sempre in famiglia considerato che lo stesso si identificava con il credito vantato dalla e da suo figlio derivante Parte_1 Parte_2 da un contratto intercorso con la (società con socio unico e cioè e dello CP_8 Parte_2 stesso amministrata), con il quale aveva ceduto a sé stesso in proprio e a sua madre Parte_2 un credito vantato nei confronti della (società costituita tra , quale Parte_3 Parte_2 amministratore della società di sua proprietà, e suo fratello , quale amministratore della Parte_6 Punto CA s.a.s., poi s.r.l., poi fallita); che il medesimo credito era stato trasferito alla CE BU CAlinghi RL (società amministrata da , moglie di e quindi CP_10 Parte_6 nuora di e cognata di ) in forza di autonoma cessione poi Parte_1 Parte_2 consensualmente risolta con l'effetto della retrocessione del credito all'originario cedente;
che e , in quanto nuovamente titolari del credito per effetto della Parte_1 Parte_2 risoluzione consensuale ora citata, avevano nuovamente convenuto la cessione del medesimo credito a , ed rispettivamente nuora e nipoti di Controparte_9 Parte_5 Parte_4 Parte_1 e moglie e figli di;
che le cessioni erano tutte fittizie;
che l'ultima cessione
[...] Parte_2 avvenuta del 27.07.2022 era in realtà stata redatta in data 08.08.2022 e, quindi, in data di poco successiva alla notifica del precetto fondante il pignoramento presso terzi della legittimità del quale si controverte, nonché notificata al debitore ceduto (CE BU CAlinghi S.r.l., in persona della cognata ) il 9.8.2022; che, in estremo subordine, per stessa ammissione CP_10 dell'opponente, a fronte di un credito ceduto di originari € 528.667,00, per effetto della risoluzione consensuale della cessione su tratteggiata, e erano divenuti Parte_2 Parte_1 nuovamente titolari di un più ridotto credito di € 475.667,00, rimanendo creditori della CE BU CAlinghi s.r.l. - per somme non restituite in esito alla risoluzione consensuale - pari ad € 53.000,00. In data 20.12.2024 parte opposta depositava le note ai sensi dell'articolo 171 ter n. 2 alle quali allegava i contratti di locazione, sublocazione ad addenda, al fine di offrire una visione più completa sulle questioni oggetto del presente giudizio. All'udienza del 09.01.2025 le parti chiedevano congiuntamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale;
il Giudice fissava l'udienza del 13.11.2025 e, su richiesta delle parti, concedeva termine per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'articolo 281 quinquies c. 2 c.p.c. In data 12.09.2025, nella memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 189, n. 1 c.p.c., parte opponente evidenziava che in data 11.01.2025, ad istanza dei signori , Controparte_9 Pt_4
e , con ricorso ex art 281 decies c.p.c., l'odierna concludente era stata convenuta
[...] Parte_5 in giudizio, RG 2741/2024, davanti al Giudice dott. Bonfiglio, al fine di manlevare i ricorrenti nella denegata ipotesi di rigetto delle domande ivi spiegate nei confronti della ciò Controparte_1 considerato, avanzava la richiesta di riunione stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva 2717.2024 R.G.A.C.
delle due cause, nelle quali si controverte sul medesimo credito;
deduceva, infine, in risposta alla comparsa di costituzione di parte opposta, in merito all'eccepito difetto di legittimazione ad opponendum in capo alla , che, poiché la cessione era avvenuta a titolo oneroso, Parte_1 aveva interesse alla consacrazione della cessione medesima e ciò al fine di evitare di subire la rivalsa dei cessionari. In data 14.10.2025, la depositava note conclusive con le quali insisteva Parte_1 nuovamente su quanto già scritto ed articolato nei precedenti atti difensivi. Nelle note conclusive, parimenti depositate in 14.10.2025, e per Controparte_1 essa si riportava a quanto già eccepito e chiedeva in Controparte_3 primo luogo che venisse dichiarata inammissibile e, comunque, che l'opposizione venisse rigettata perché infondata nel merito e, in estremo subordine, chiedeva che l'ordinanza di assegnazione impugnata venisse modificata con l'assegnazione della più ridotta somma di euro € 53.000,00. All'udienza del 13.11.2025 le parti discutevano oralmente la causa e il Presidente di Sezione designato formulava riserva di deposito della sentenza nel termine di giorni 30 ai sensi dell'articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c. Le domande formulate da parte opponente sono fondate nel merito e vanno, pertanto, accolte nei termini che seguono e ciò per quanto di ragione. In via preliminare, per quanto attiene alla richiesta avanzata da parte opponente avente ad oggetto la riunione del presente giudizio e del giudizio n. 2741/2024 R.G. pendente innanzi al G.I. dott. Bonfiglio (ud. 18.11.2025), quest'ultima non può trovare accoglimento;
premettendo che il potere di riunione di cui il Giudice è titolare presenta carattere discrezionale, nel caso di specie non solo i due giudizi di cui si discute sono stati introdotti con due riti differenti, ma si trovano anche in due fasi processuali differenti tra loro incompatibili (art. 40 c.p.c.). Sempre logicamente preliminare è il tema dell'interesse ad agire in capo all'opponente. L'odierna opponente ha interesse a coltivare l'opposizione proposta innanzi al G.E. e proseguita nel merito con l'atto introduttivo del presente giudizio;
infatti, il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l'impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore procedente di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un'espropriazione illegittimamente intrapresa;
deve, quindi, intendersi priva di pregio l'eccezione/difesa formalizzata da parte opposta e facente leva su una pretesa carenza di legittimazione ad agire in capo alla ovvero ancora sulla pretesa improcedibilità Parte_1 dell'opposizione perché proposta da uno solo dei (con)debitori (solidali) esecutati;
peraltro, con riferimento a tale ultima deduzione di parte opposta, giova rammentare che, ai sensi dell'articolo 1306, comma 2 c.c., il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore solidale. Sull'unico motivo d'opposizione – facente leva sull'inesistenza del credito pignorato alla data della notifica del pignoramento al debitore e al terzo debitor debitoris - va osservato quanto segue. Parte opponente ha ricostruito e documentato le varie cessioni del credito controverso;
dalla ricostruzione operata in citazione dall'opponente e dalla documentazione versata in atti (che fornisce un riscontro pieno della indicata ricostruzione) può ricavarsi che
- v'è sostanziale identità tra il credito pignorato da presso le Controparte_1 società CE BU CAlinghi S.r.l. e (quali debitor debitoris) e il credito Controparte_5 oggetto della cessione intervenuta il 27.07.2022/8.8.2022 (documento n. 8 allegato alla citazione) e stipulata da e (cedenti) e , e Parte_2 Parte_1 Controparte_9 Parte_4 [...]
(cessionari); Pt_5
- che la cessione ora indicata è intervenuta in data anteriore al pignoramento presso terzi, invero eseguito in data 11.10.2022; 2717.2024 R.G.A.C.
- che a fronte di un credito originario di euro € 528.667,00, la cessione di esso è avvenuta per la minor somma di euro € 475.667,00;
- che, quindi, residua un credito di euro 53.000,00 correttamente assegnato al procedente. Parte opponente ha, quindi, assolto compiutamente all'onere della prova sulla stessa gravante. Né il presente giudizio (di opposizione agli atti del G.E.) consente il vaglio della dedotta fittizietà delle cessioni dei crediti in esame;
è evidente che eventuali azioni (di simulazione e revocatoria) a tutela del credito l'odierna opposta avrebbe dovuto far valere in distinta sede processuale con diversi (almeno parzialmente) contraddittori necessari. Ne discende la revoca parziale delle due ordinanze impugnate;
nel senso che l'accertamento dell'obbligo del terzo deve intendersi limitato al credito di euro 53.000,00 come sopra ricostruito;
l'ordinanza di assegnazione somme/crediti deve intendersi, per l'effetto, limitata alla somma (id est: al credito) di euro 53.000,00. Deve ritenersi assorbita nelle superiori considerazioni ogni altra questione. Diviene legittimo, alla luce della dinamica del processo e del tenore della cessione del credito (pignorato) invero eseguita dopo la notifica del precetto e prima della notifica del pignoramento presso terzi, compensare integralmente le spese del presente giudizio e di quello della fase camerale cautelare che si è svolta innanzi al G.E. Nulla sulle spese tra parte opponente e parti contumaci, invero litisconsorti necessari ma in posizione non contrapposta a quella dell'opponente
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2717/2024 R.G. promossa da , nata a [...] il [...], e ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Crimi (C.F. con studio legale in Via C.F._2 dei Mille, 243, parte opponente, nei confronti di Controparte_11
unipersonale, con sede legale in Roma, via Curtatone, 3, rappresentata da - oggi
[...] CP_2
- in persona del suo procuratore speciale Dott. Controparte_3
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Controparte_4
AC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via E. L. Pellegrino 156, parte opposta, nonché nei confronti di con sede in Messina, Villaggio Larderia, Controparte_5 contrada Piano Conte, partita Iva , pec: già terzo pignorato e P.IVA_2 Email_1 con sede in Messina, Zona Industriale Regionale, Controparte_6 Via Oreto, 1, partita IVA , pec: già terzo pignorato, disattesa ogni P.IVA_3 Email_2 contraria istanza e difesa, così provvede:
- revoca parzialmente e nei limiti indicati in parte motiva il provvedimento di accertamento dell'obbligo del terzo e il provvedimento di assegnazione somme/credito emessi dal G.E. in data 29.12.2023 in seno alla procedura esecutiva n. 1414.2022 R.es.mob.;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese e i compensi di lite;
- nulla sulle spese di lite nel rapporto tra opponente e le parti contumaci. Così deciso in Messina, il 21.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)