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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23031 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Tizzano, che ha chiesto l'annullamento della sentenza Penale Sent. Sez. 5 Num. 23031 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IIN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, esclusa la contestata circostanza aggravante, ha ridotto la pena irrogata a RN Soglia dal Tribunale di Nocera Inferiore per il delitto di furto di un telefono cellulare commesso in Fisciano il 24 giugno 2014, confermando nel resto l'impugnata decisione, anche a fini civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, eccependo la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello: la notifica sarebbe avvenuta nelle mani del difensore, ai sensi dell'art. 1.61, comma 4, cod. proc. pen., senza previa verifica dell'idoneità del domicilio dichiarato dall'imputato. La questione è stata sollevata nelle conclusioni scritte dinanzi alla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato: il termine sarebbe spirato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, non dovendosi tener conto - in funzione sospensiva del termine medesimo - dei rinvii del processo dovuti ad assenza dei testimoni del pubblico ministero. 2.3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione, anche in forma implicita, rispetto alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, argomentata nell'ambito delle ricordate conclusioni scritte depositate dinanzi alla Corte di appello. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio a seconda che il reato risulti o meno prescritto. Analoghe conclusioni scritte sono state formulate dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve darsi atto che il reato per cui si procede non è ad oggi prescritto. Occorre infatti tener conto dì 744 giorni di sospensione, che spostano la scadenza del termine al 7 gennaio 2024. 2 In particolare: 1) 60 giorni di sospensione per impedimento professionale, nel tempo intercorso dall'udienza dell'11/11/2015 - rinviata per la ragione descritta - e la successiva;
2) 336 giorni, pari all'intero periodo decorso tra l'udienza rinviata del 22/07/2016 e la successiva, e ciò a causa di adesione del difensore ad astensione di categoria;
3) ulteriori 60 giorni per impedimento professionale, dalla data dell'udienza del 28/06/2017 rinviata a tale titolo;
4) 64 giorni di sospensione in ragione della normativa emergenziale pandemica, che ha comportato il rinvio dell'udienza del 20/03/2020; 5) 223 giorni, pari all'interno periodo decorso tra un'udienza e l'altra, con riferimento ai rinvii delle udienze del 05/02/2021 e del 16/07/2021, entrambe differite su richiesta difensiva. Degli ulteriori rinvii, come giustamente osserva il difensore, non deve tenersi conto ai fini che qui rilevano. 2. E' invece fondato, ed ha carattere assorbente rispetto all'ultima doglianza, il motivo inerente l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato. Dagli atti a disposizione del collegio, consultabili in ragione del vizio dedotto, risulta la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita a favore del difensore di fiducia dell'imputato, a mezzo posta elettronica certificata, con la seguente dicitura: «al difensore in proprio ed all'imputato in proprio, all'imputato ex art. 161, comma 4 e all'imputato ex art. 157 co. 8 bis». Risulta pure che l'imputato avesse dichiarato domicilio in Fisciano alla via dei Pini n. 2, mentre non è provato alcun tentativo di notifica in tale luogo. Ancora, emerge con chiarezza che il difensore abbia eccepito la nullità nella prima occasione utile di contatto con la Corte di appello, cioè all'atto del deposito delle conclusioni scritte ex art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), norma ancora in vigore al momento della celebrazione del giudizio in ragione della proroga operata con decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228. La circostanza che la nullità sia stata tempestivamente dedotta esonera il collegio dall'individuazione dell'esatta tipizzazione della nullità medesima. E' stato detto che «è affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita, ai sensi dell'art. 1151, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato» (Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Gelati, Rv. 276747; v. anche Sez. 5, n. 2230 del 04/11/2022, dep. 2023, non massimata); integra invece una nullità di ordine generale a regime intermedio la notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in luogo della 3 notificazione al domicilio eletto o dichiarato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Nel caso di specie l'atto è stato notificato al solo difensore, sul presupposto dell'inidoneità della dichiarazione di domicilio mai però verificata, ed anche contemporaneamente nella veste, rivestita dal notificando, di difensore di fiducia come tale legittimato a ricevere l'atto: tanto si desume dal contemporaneo richiamo degli artt. 161, comma 4 e 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. nel testo del messaggio che ha accompagnato la notificazione a mezzo posta elettronica certificata. Ebbene, è del tutto irrilevante la corretta qualificazione della nullità (assoluta o a regime intermedio), dal momento che in ogni caso è evidente la tempestività dell'eccezione, fondata, formulata dal difensore nel primo atto a propria disposizione, vale a dire nelle conclusioni scritte depositate alla Corte di appello. 3. Per tali ragioni la sentenza va annullata con rinvio, per la celebrazione di un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 21/04/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Tizzano, che ha chiesto l'annullamento della sentenza Penale Sent. Sez. 5 Num. 23031 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IIN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, esclusa la contestata circostanza aggravante, ha ridotto la pena irrogata a RN Soglia dal Tribunale di Nocera Inferiore per il delitto di furto di un telefono cellulare commesso in Fisciano il 24 giugno 2014, confermando nel resto l'impugnata decisione, anche a fini civili. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, eccependo la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello: la notifica sarebbe avvenuta nelle mani del difensore, ai sensi dell'art. 1.61, comma 4, cod. proc. pen., senza previa verifica dell'idoneità del domicilio dichiarato dall'imputato. La questione è stata sollevata nelle conclusioni scritte dinanzi alla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato: il termine sarebbe spirato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, non dovendosi tener conto - in funzione sospensiva del termine medesimo - dei rinvii del processo dovuti ad assenza dei testimoni del pubblico ministero. 2.3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione, anche in forma implicita, rispetto alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, argomentata nell'ambito delle ricordate conclusioni scritte depositate dinanzi alla Corte di appello. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio a seconda che il reato risulti o meno prescritto. Analoghe conclusioni scritte sono state formulate dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve darsi atto che il reato per cui si procede non è ad oggi prescritto. Occorre infatti tener conto dì 744 giorni di sospensione, che spostano la scadenza del termine al 7 gennaio 2024. 2 In particolare: 1) 60 giorni di sospensione per impedimento professionale, nel tempo intercorso dall'udienza dell'11/11/2015 - rinviata per la ragione descritta - e la successiva;
2) 336 giorni, pari all'intero periodo decorso tra l'udienza rinviata del 22/07/2016 e la successiva, e ciò a causa di adesione del difensore ad astensione di categoria;
3) ulteriori 60 giorni per impedimento professionale, dalla data dell'udienza del 28/06/2017 rinviata a tale titolo;
4) 64 giorni di sospensione in ragione della normativa emergenziale pandemica, che ha comportato il rinvio dell'udienza del 20/03/2020; 5) 223 giorni, pari all'interno periodo decorso tra un'udienza e l'altra, con riferimento ai rinvii delle udienze del 05/02/2021 e del 16/07/2021, entrambe differite su richiesta difensiva. Degli ulteriori rinvii, come giustamente osserva il difensore, non deve tenersi conto ai fini che qui rilevano. 2. E' invece fondato, ed ha carattere assorbente rispetto all'ultima doglianza, il motivo inerente l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato. Dagli atti a disposizione del collegio, consultabili in ragione del vizio dedotto, risulta la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita a favore del difensore di fiducia dell'imputato, a mezzo posta elettronica certificata, con la seguente dicitura: «al difensore in proprio ed all'imputato in proprio, all'imputato ex art. 161, comma 4 e all'imputato ex art. 157 co. 8 bis». Risulta pure che l'imputato avesse dichiarato domicilio in Fisciano alla via dei Pini n. 2, mentre non è provato alcun tentativo di notifica in tale luogo. Ancora, emerge con chiarezza che il difensore abbia eccepito la nullità nella prima occasione utile di contatto con la Corte di appello, cioè all'atto del deposito delle conclusioni scritte ex art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), norma ancora in vigore al momento della celebrazione del giudizio in ragione della proroga operata con decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228. La circostanza che la nullità sia stata tempestivamente dedotta esonera il collegio dall'individuazione dell'esatta tipizzazione della nullità medesima. E' stato detto che «è affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita, ai sensi dell'art. 1151, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato» (Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Gelati, Rv. 276747; v. anche Sez. 5, n. 2230 del 04/11/2022, dep. 2023, non massimata); integra invece una nullità di ordine generale a regime intermedio la notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in luogo della 3 notificazione al domicilio eletto o dichiarato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Nel caso di specie l'atto è stato notificato al solo difensore, sul presupposto dell'inidoneità della dichiarazione di domicilio mai però verificata, ed anche contemporaneamente nella veste, rivestita dal notificando, di difensore di fiducia come tale legittimato a ricevere l'atto: tanto si desume dal contemporaneo richiamo degli artt. 161, comma 4 e 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. nel testo del messaggio che ha accompagnato la notificazione a mezzo posta elettronica certificata. Ebbene, è del tutto irrilevante la corretta qualificazione della nullità (assoluta o a regime intermedio), dal momento che in ogni caso è evidente la tempestività dell'eccezione, fondata, formulata dal difensore nel primo atto a propria disposizione, vale a dire nelle conclusioni scritte depositate alla Corte di appello. 3. Per tali ragioni la sentenza va annullata con rinvio, per la celebrazione di un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 21/04/2023