Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2025, proposto da
US US, AT Di RI, OM Di RI, AS Di AN, MA RI ON, CO IP e EL US, rappresentati e difesi dall'avvocato CO Guerri, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Avola, Via Napoli n. 26, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Scalora, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Siracusa, Via Adda 9/F, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AT SS, non costituito in giudizio;
AT AL, rappresentato e difeso dall'avvocato AT RI, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Avola, via Venezia n. 27 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC salvatore.rizza@avvocatisiracusa.legalmail.it;
per l'annullamento, previa sospensione,
della deliberazione originale del Consiglio Comunale di Avola n. 22 del 10/05/2023 pubblicata l’08/06/2023 per giorni 15 fino al 23/06/2023 con la quale è stato disposto l’accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale dell’elenco riportato nell’allegato A della deliberazione delle strade comunali dando atto del loro utilizzo da parte della collettività da oltre venti anni e nel quale allegato è inserita la via N. Tommaseo.
Visti il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e i relativi allegati;
Visto l’atto di opposizione al ricorso straordinario proposto dal sig. AT AL;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ex art. 48 cod. proc. amm. e art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 dei sig.ri US US, AT Di RI, OM Di RI, AS Di AN, MA RI ON, CO IP e EL US;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Avola e del sig. AT AL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. NI US IO TO e uditi i difensori della parte ricorrente e del sig. AT AL, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana - notificato al Comune di Avola e al sig. AT SS - i sig.ri US US, AT Di RI, OM Di RI, AS Di AN, MA RI ON, IA AR, CI Di RI, AT RI, EP CE, CO IP e EL US hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Consiglio Comunale di Avola n. 22 del 10 maggio 2023 con la quale è stato disposto l’accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale dell’elenco riportato nell’allegato A della deliberazione delle strade comunali, dando atto del loro utilizzo da parte della collettività da oltre venti anni, e nel quale allegato è inserita la via N. Tommaseo.
In particolare, evidenziavano gli esponenti di essere comproprietari della strada privata poi denominata Via N. Tommaseo che, per effetto dell’avversata deliberazione - appunto - è stata accorpata a titolo gratuito al demanio stradale (essendo indicata nell’elenco di cui all’allegato A).
In detta sede straordinaria, con parere 22 aprile 2024, n. 114 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, si è espresso a favore dell’accoglimento della domanda cautelare proposta dai ricorrenti.
Con atto notificato in data 24 febbraio 2025 il sig. AT AL - dopo aver evidenziato che i veri soggetti controinteressati sarebbero signori IA e DA AL, la sig.ra VE TA IO e lo stesso sig. AT AL, mentre il sig. AT SS, al quale è stato notificato il ricorso straordinario, sarebbe un cointeressato - ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, chiedendo che il proposto ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale.
2. Con atto di costituzione in giudizio ex art. 48 cod. proc. amm. e art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, notificato nelle date 15-16 aprile 2025 e depositato in data 17 aprile 2025, i - soli - sigg. US US, AT Di RI, OM Di RI, AS Di AN, MA RI ON, CO IP e EL US, avendo interesse alla prosecuzione del gravame (a differenza dei sigg. IA AR, CI Di RI, AT RI e EP CE), si sono costituiti in giudizio, richiamando integralmente ed espressamente i motivi di ricorso, così concludendo:
- dichiarare irricevibile l’atto di opposizione, perché proposto tardivamente;
- rigettare l’eccezione con la quale si afferma che il sig. SS è un cointeressato;
- in accoglimento del ricorso, annullare il provvedimento impugnato siccome illegittimo.
3. Si è costituito in giudizio il sig. AT AL che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, comunque, ha evidenziato la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
4. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Avola che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario, perché non notificato a nessuno dei veri controinteressati (secondo la parte resistente, i sigg. IA, AT e DA AL nonché la sig.ra VE TA IO, essendo invece il sig. SS cointeressato), e ha argomentato in ordine alla legittimità del provvedimento avversato.
5. Con memoria depositata in data 25 novembre 2025 il sig. AT AL: ha insistito sulla giurisdizione del G.A.; ha contrastato l’eccezione di tardività e, conseguente irricevibilità, dell’opposizione al ricorso straordinario; ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario perché non notificato a nessuno dei veri controinteressati; infine, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
6. Con replica depositata in data 22 dicembre 2025 il Comune di Avola ha confermato quanto già addotto ed eccepito nell’atto di costituzione e ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
7. Infine, con memoria depositata in data 8 gennaio 2026 la parte ricorrente ha ribadito l’eccezione di tardività (e conseguente irricevibilità) dell’atto di opposizione al ricorso straordinario, ha contrastato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato e, infine, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
8. All’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e del sig. AL, preliminarmente, il difensore del sig. AL ha chiesto l’espunzione della memoria tardivamente depositata dalla parte ricorrente, mentre il difensore della parte ricorrente ha insistito in atti.
Il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rappresentato dubbi sulla qualifica di controinteressato del sig. AL e, di conseguenza, sulla possibilità di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; il difensore del sig. AL ha replicato al rilievo d’ufficio, evidenziando che l’interesse deriva dall’essere stato parte nel giudizio civile.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In limine litis , deve dichiararsi l’inutilizzabilità della memoria depositata dalla parte ricorrente in data 8 gennaio 2026, in applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i termini fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., per il deposito di memorie difensive (e documenti), hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie (e dei documenti) presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 9613; Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2024, n. 4432; Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3537).
10. Il Collegio reputa che l’opposizione formulata ex art. 10 del DPR n.1199/1971 dal sig. AL sia inammissibile - in quanto l’opponente non riveste la posizione di controinteressato - e che, pertanto, debba essere disposta, ai sensi dell’art. 48, comma 3, cod. proc. amm., la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Sul punto occorre precisare che una volta notificata l’opposizione alla trattazione della controversia in sede straordinaria, l’amministrazione e il Consiglio di Stato (ovvero il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) in sede consultiva sono spogliati di ogni potere decisorio, con la conseguenza che ogni questione di ritualità della stessa deve essere decisa dal TAR (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 14 febbraio 2025, n. 1222 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
10.1. Occorre premettere che per l’art. 48, comma 1, cod. proc. amm. “ Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti ”.
Orbene, non è revocabile in dubbio che la “parte” cui si riferisce la norma, sia (anche) il controinteressato, espressamente individuato dall’art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 come soggetto legittimato a richiedere che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale (“ I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale […]”).
10.2. Ciò premesso, in linea di principio, la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale): cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. I, 22 dicembre 2025, n. 1451; Cons. Stato, sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1349; Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2025, n. 889.
In particolare, il controinteressato, in base ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza, è il soggetto che nell’atto impugnato sia individuato o individuabile e che abbia una posizione di vantaggio dalla conservazione dell’atto, ricevendo “ un vantaggio diretto e immediato, cioè un positivo ampliamento della sua sfera giuridica ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2025, n. 2842; Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2024, n. 7173; Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2023, n. 7179), dovendosi negare detta qualità “ in capo a chi subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse ” (cfr., ex plurimis , cit. Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2025, n. 2842; cit. Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2024, n. 7173).
In estrema sintesi, il controinteressato - sul piano del c.d. elemento sostanziale - è tale se l’atto impugnato “ gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4482; Cons. Stato, sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 58; Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2023, n. 4930), ovvero, detto diversamente, se il provvedimento impugnato attribuisce “ specificamente ” allo stesso soggetto (il controinteressato, per l’appunto) la titolarità di una “ posizione qualificata di vantaggio ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2023, n. 8991).
10.3. Nel caso in esame, il provvedimento avversato - deliberazione del Consiglio Comunale di Avola n. 22 del 10 maggio 2023 - non attribuisce né “ in via diretta ” né “ specificamente ” alcuna situazione giuridica ovvero posizione qualificata di vantaggio all’opponente sig. AL, disponendo la detta deliberazione, si ribadisce, l’accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale della strada Via N. Tommaseo, ciò che chiaramente non può configurarsi come una diretta e specifica attribuzione di utilitates ovvero di vantaggi in favore del sig. AL (né in favore di qualsiasi altro soggetto uti singulus ).
Ed invero, nella individuazione della qualità di controinteressato, nel caso in esame, non può confondersi e sovrapporsi la tematica della lite - intervenuta fra privati - che ha visto contrapposti il sig. AL ai ricorrenti.
In particolare, le circostanze evocate dal predetto sig. AL, id est che la conservazione dell’impugnata deliberazione n. 22 del 10 maggio 2023 priverebbe i ricorrenti della legittimazione attiva, renderebbe ineseguibile la sentenza n. 387/2023 del Tribunale di Siracusa e consentirebbe il mantenimento dei varchi di accesso alle abitazioni, in disparte la verifica della fondatezza degli assunti, sono tutte “ conseguenze soltanto indirette o riflesse ” del provvedimento impugnato.
Si vuol con ciò evidenziare che le suddette circostanze possono ipotizzarsi sì come conseguenze favorevoli per il sig. AL, e tuttavia solo in via indiretta e riflessa, come tali inidonee a for sorgere una posizione di controinteresse processualmente rilevante.
11. In conclusione, stante l’inammissibilità dell’atto di opposizione del sig. AL (e della consequenziale trasposizione del ricorso straordinario nella presente sede giurisdizionale) e assorbiti gli ulteriori profili in rito (proprio perché il giudizio, come si dirà fra breve, non può proseguire nella presente sede), deve essere disposta, ai sensi dell’art. 48, comma 3, cod. proc. amm., la restituzione del fascicolo all’Autorità amministrativa competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
12. Le spese di lite possono compensarsi integralmente fra le parti, considerata la natura interpretativa della questione sopra esaminata e la natura della presente pronuncia che definisce la controversia - limitatamente a questa specifica fase, ferma restando la disamina del ricorso straordinario nella sede propria, in seguito alla riattivazione del relativo procedimento - esclusivamente in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità dell’atto di opposizione del sig. AL e della consequenziale trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, disponendo ai sensi dell’art. 48, comma 3, cod. proc. amm., la restituzione del fascicolo all’Autorità amministrativa competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NN NE, Presidente
NI US IO TO, Primo Referendario, Estensore
AT Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI US IO TO | ES NN NE |
IL SEGRETARIO