Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2022, proposto dal sig. -ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Dottore, Antonio Vetrone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Prefettura di Cuneo Prot. n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il rigetto definitivo della pratica di emersione dal lavoro irregolare in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 858 del 2022;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. IC SE SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato in data 2 luglio 2022 e corredato da istanza cautelare, il sig. -ricorrente- chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Cuneo Prot. n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il rigetto definitivo della pratica di emersione dal lavoro irregolare in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale, ferma l’insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, eccepiva in via preliminare l’irricevibilità dell’impugnativa per tardività, nonché deduceva l’infondatezza del gravame;
- questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2022, con ordinanza n. 858 del 2022 respingeva la domanda di sospensiva per insussistenza del requisito del fumus boni iuris ;
Rilevato che all’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026 la causa è passata in decisione;
Osservato, preliminarmente, che con la memoria di costituzione del 2 settembre 2022 la parte resistente eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività; specificamente, il provvedimento di rigetto sarebbe stato notificato al ricorrente per mezzo P.E.C., in qualità di datore di lavoro, in data 28 marzo 2022, mentre il ricorso risulterebbe essere stato notificato in data 5 luglio 2022 e dunque ben oltre il termine decadenziale di legge;
Ritenuto che, per le ragioni che sono di seguito esposte, il ricorso è irricevibile per tardiva impugnazione del provvedimento gravato;
Osservato che è consolidato nella giurisprudenza amministrativa l’orientamento per cui:
- “ il principio di non contestazione, disciplinato dall’art. 115 c.p.c., dispensa la parte dall’onere di provare solo i fatti non specificatamente contestati dalla controparte. Tuttavia, l’applicazione di tale principio non può estendersi all’accertamento di questioni di diritto, implicando che la mancata contestazione dei fatti non esonera il giudice dall’onere di un esame dettagliato e motivato della documentazione presentata in atti ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 19 dicembre 2025, n. 10077);
- con riferimento al principio di non contestazione ex artt. 64, comma 2, c.p.a. e 115 c.p.c., “ detto principio, per giurisprudenza costante, riguarda le situazioni di fatto e non i documenti prodotti né le argomentazioni o allegazioni difensive, anche di carattere tecnico, che sono soggette alla doverosa valutazione del giudice ” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2025, n. 7487; id., 27 marzo 2025, n. 2564; sez. VI, 18 marzo 2025, n. 2239; v., altresì, Cass. civ., Sez. III, 28 febbraio 2025, n. 5362);
Rilevato che, in ottemperanza al suddetto onere istruttorio e di valutazione, risulta dimostrato agli atti del giudizio che:
- il provvedimento è stato notificato il 28 marzo 2022 presso la PEC agenzia.xenos@pec.it, come da allegato n. 8 della documentazione di parte resistente;
- nella medesima notifica per mezzo PEC l’Amministrazione ha precisato che “ il predetto è stato notificato alla parti con raccomandata AR spedita agli indirizzi di posti indicati nei recapiti sulla piattaforma SPI ”;
Considerato che, alla luce del suddetto quadro fattuale e nonostante la formulazione della suddetta eccezione di tardività, parte ricorrente non ha in alcun modo confutato, neppure formalmente, la superiore eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, né ha in alcun modo fornito al Collegio la prova dell’avvenuta conoscenza del provvedimento gravato nella data dichiarata in ricorso del 3 maggio 2022;
Ritenuto, dunque, che, alla luce del quadro fattuale come desumibile dagli atti di causa, l’eccezione di irricevibilità è meritevole di condivisione;
il ricorso è, dunque, irricevibile in quanto proposto oltre i termini decadenziali di impugnazione;
l’esito meramente processuale della controversia, giustifica, nondimeno la compensazione delle spese di lite della presente di merito tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
FA PR, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
IC SE SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC SE SS | FA PR |
IL SEGRETARIO