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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/2025, n. 16344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16344 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ercole LE - Presidente - Sent.n.sez.418/25 GE NZ CC – 2/04/2025 AR RO R.G.N.6354/2025 PA Di ER - Relatore – ET Di OV ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN AU, nato a [...] il [...] RI AT, nato a [...] l’[...] PI JO, nato ad [...] l’[...] RO AT, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 16/1/2025 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere PA Di ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’Avvocato Daniele Carmine Procentese, il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura cautelare disposta Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16344 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 02/04/2025 2 nei confronti di AN, RI, PI e RO, mentre per RI riteneva sussistente la gravità indiziaria con riguardo al solo reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 9), annullando la misura in relazione alla partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 1). 2. Avverso tale ordinanza, la difesa ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e secondo motivo, la difesa eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni svolte, evidenziando come i decreti autorizzativi siano stati emessi valorizzando da un lato la “storia criminale dei fratelli AN” e, al contempo, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LU UT. Quest’ultimo, tuttavia, era stato già riconosciuto, in altro procedimento penale, quale soggetto non attendibile. Analogo vizio avrebbe riguardato anche le proroghe dell’attività captativa, tutte autorizzate sulla base di motivazioni apparenti. 2.2. Con il terzo e quarto motivo, entrambi riferiti alla sola posizione di RI, il ricorrente deduce il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 9), argomentata sulla base di un generico richiamo alle attività di indagine, senza che sia stata adeguatamente approfondita la partecipazione alla cessione di stupefacente da parte di RI, individuato sulla base del solo soprannome “Totore il siciliano” in alcune delle intercettazioni captate. Si censura, inoltre, la configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, con la conseguente insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il solo ricorso proposto nell’interesse di RI è fondato. 2. I motivi di ricorso concernenti l’inutilizzabilità delle intercettazioni sono manifestamente infondati. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sottolineando come, nel caso di specie, per disporre e proseguire le attività di captazione era richiesta la sussistenza di “sufficienti indizi di reato”, trattandosi di indagine in materia di criminalità organizzata. Al contempo, si è dato conto delle esigenze investigative che hanno reso necessarie le intercettazioni, anche mediante trojan, nonché dell’apporto conoscitivo fornito dal collaboratore di giustizia. Né ha pregio l’osservazione secondo cui il collaboratore UT era stato Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 3 ritenuto inattendibile in altro procedimento. Invero, le dichiarazioni rese dal predetto, tenuto conto della fase iniziale delle indagini, costituivano sicuramente un elemento idoneo a fondare la “sufficienza indiziaria” richiesta per l’avvio delle intercettazioni, salvo restando la necessità di valutare l’attendibilità del dichiarato nel prosieguo del procedimento, anche sulla base di quanto emerso dalle captazioni. 3. Il motivo relativo al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità, nei confronti di RI, dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, è fondato. Deve premettersi che il Tribunale del riesame ha escluso la gravità indiziaria in ordine all’appartenenza di RI al gruppo camorristico denominato “clan Moccia”, oggetto di contestazione al capo 1). Nel ricostruire i fatti oggetto del capo 9), il Tribunale ha dato atto che RI aveva chiesto la fornitura di un quantitativo di stupefacente – gr.200 di hashish – effettivamente consegnatigli da PI e RB. La ricostruzione, in punto di fatto, è logica e immune da censure, mentre, per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa si registra una obiettiva carenza motivazionale. Il Tribunale, infatti, si limita ad affermare (p.17) che tutti i reati sono aggravanti ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere gli indagati agito con metodo mafioso «quali appartenenti ad un gruppo criminale di stampo camorristico» e al fine di agevolare il sodalizio accrescendone la forza e il prestigio sul territorio. Si tratta di una motivazione che, se può ritenersi sufficiente nei confronti dei soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, perde qualsivoglia valenza nei riguardi di RI, il quale non è ritenuto partecipe dell’associazione. Deve anche sottolinearsi che al capo 9) l’aggravante è contestata esclusivamente con riguardo alla finalità agevolativa, il che presuppone l’individuazione di una effettiva idoneità della condotta posta in essere a favorire l’associazione, nonché la consapevolezza in capo a ciascun concorrente della rilevanza dell’apporto causale nell’ottica agevolativa. Ove si consideri che RI viene indicato, peraltro in un’unica occasione, come cessionario di un quantitativo di stupefacente e non si individuano ulteriori momenti di collaborazione rispetto all’associazione, l’onere motivazionale in ordine alla sussistenza dell’aggravante soggettiva dell’agevolazione mafiosa doveva essere adeguatamente assolto, non essendo sufficiente la laconica motivazione che, peraltro, è resta espressamente resa con riguardo ai partecipi all’associazione. Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 4 L’accoglimento del motivo in ordine all’aggravane, comportando il venir meno della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva idoneità della custodia in carcere, determina l’assorbimento del motivo in ordine al periculum che, pertanto, dovrà essere rivalutato in sede di rinvio all’esito del rinnovato giudizio in merito alla sussistenza dell’aggravante. 4. I ricorsi proposti nell’interesse di AN, PI e RO, essendo stati ritenuti manifestamente infondati e, quindi, inammissibili, comportano la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di RI AT e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN AU, PI JO e RO AT che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PA Di ER Ercole LE
udita la relazione del consigliere PA Di ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l’Avvocato Daniele Carmine Procentese, il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli confermava la misura cautelare disposta Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16344 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 02/04/2025 2 nei confronti di AN, RI, PI e RO, mentre per RI riteneva sussistente la gravità indiziaria con riguardo al solo reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 9), annullando la misura in relazione alla partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 1). 2. Avverso tale ordinanza, la difesa ha formulato quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e secondo motivo, la difesa eccepisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni svolte, evidenziando come i decreti autorizzativi siano stati emessi valorizzando da un lato la “storia criminale dei fratelli AN” e, al contempo, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LU UT. Quest’ultimo, tuttavia, era stato già riconosciuto, in altro procedimento penale, quale soggetto non attendibile. Analogo vizio avrebbe riguardato anche le proroghe dell’attività captativa, tutte autorizzate sulla base di motivazioni apparenti. 2.2. Con il terzo e quarto motivo, entrambi riferiti alla sola posizione di RI, il ricorrente deduce il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 9), argomentata sulla base di un generico richiamo alle attività di indagine, senza che sia stata adeguatamente approfondita la partecipazione alla cessione di stupefacente da parte di RI, individuato sulla base del solo soprannome “Totore il siciliano” in alcune delle intercettazioni captate. Si censura, inoltre, la configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, con la conseguente insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il solo ricorso proposto nell’interesse di RI è fondato. 2. I motivi di ricorso concernenti l’inutilizzabilità delle intercettazioni sono manifestamente infondati. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sottolineando come, nel caso di specie, per disporre e proseguire le attività di captazione era richiesta la sussistenza di “sufficienti indizi di reato”, trattandosi di indagine in materia di criminalità organizzata. Al contempo, si è dato conto delle esigenze investigative che hanno reso necessarie le intercettazioni, anche mediante trojan, nonché dell’apporto conoscitivo fornito dal collaboratore di giustizia. Né ha pregio l’osservazione secondo cui il collaboratore UT era stato Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 3 ritenuto inattendibile in altro procedimento. Invero, le dichiarazioni rese dal predetto, tenuto conto della fase iniziale delle indagini, costituivano sicuramente un elemento idoneo a fondare la “sufficienza indiziaria” richiesta per l’avvio delle intercettazioni, salvo restando la necessità di valutare l’attendibilità del dichiarato nel prosieguo del procedimento, anche sulla base di quanto emerso dalle captazioni. 3. Il motivo relativo al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità, nei confronti di RI, dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, è fondato. Deve premettersi che il Tribunale del riesame ha escluso la gravità indiziaria in ordine all’appartenenza di RI al gruppo camorristico denominato “clan Moccia”, oggetto di contestazione al capo 1). Nel ricostruire i fatti oggetto del capo 9), il Tribunale ha dato atto che RI aveva chiesto la fornitura di un quantitativo di stupefacente – gr.200 di hashish – effettivamente consegnatigli da PI e RB. La ricostruzione, in punto di fatto, è logica e immune da censure, mentre, per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa si registra una obiettiva carenza motivazionale. Il Tribunale, infatti, si limita ad affermare (p.17) che tutti i reati sono aggravanti ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere gli indagati agito con metodo mafioso «quali appartenenti ad un gruppo criminale di stampo camorristico» e al fine di agevolare il sodalizio accrescendone la forza e il prestigio sul territorio. Si tratta di una motivazione che, se può ritenersi sufficiente nei confronti dei soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, perde qualsivoglia valenza nei riguardi di RI, il quale non è ritenuto partecipe dell’associazione. Deve anche sottolinearsi che al capo 9) l’aggravante è contestata esclusivamente con riguardo alla finalità agevolativa, il che presuppone l’individuazione di una effettiva idoneità della condotta posta in essere a favorire l’associazione, nonché la consapevolezza in capo a ciascun concorrente della rilevanza dell’apporto causale nell’ottica agevolativa. Ove si consideri che RI viene indicato, peraltro in un’unica occasione, come cessionario di un quantitativo di stupefacente e non si individuano ulteriori momenti di collaborazione rispetto all’associazione, l’onere motivazionale in ordine alla sussistenza dell’aggravante soggettiva dell’agevolazione mafiosa doveva essere adeguatamente assolto, non essendo sufficiente la laconica motivazione che, peraltro, è resta espressamente resa con riguardo ai partecipi all’associazione. Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 4 L’accoglimento del motivo in ordine all’aggravane, comportando il venir meno della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva idoneità della custodia in carcere, determina l’assorbimento del motivo in ordine al periculum che, pertanto, dovrà essere rivalutato in sede di rinvio all’esito del rinnovato giudizio in merito alla sussistenza dell’aggravante. 4. I ricorsi proposti nell’interesse di AN, PI e RO, essendo stati ritenuti manifestamente infondati e, quindi, inammissibili, comportano la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di RI AT e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN AU, PI JO e RO AT che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PA Di ER Ercole LE