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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12/2025 tra le parti:
cf , Parte_1 C.F._1 Par
(cf , Parte_3 P.IVA_1 con l'avv. stabilito abogado (cf ) CP_1 C.F._2
ATTORI
(cf ), Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. BECHINI LUCA (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Fatto e diritto
Par I.1. Ricorrono ex art. 447bis c.p.c. e contro Parte_1 Parte_3 in relazione a contratto preliminare d'affitto di Controparte_2 ramo d'azienda concluso inter partes (rectius, dalla convenuta quale promissaria concedente e da quale promittente affittuario per sé o Parte_1 per persona da nominare) in data 22.11.2021 e di cui i ricorrenti denunciano il grave inadempimento a opera di controparte per aver, prima dello spirare del termine per la stipula del definitivo, sottoscritto contratto di affitto del medesimo ramo d'azienda con altro soggetto, terzo ( Controparte_3 unipersonale): chiede pertanto la declaratoria giudiziale di risoluzione del contratto preliminare 22.11.2021 per altrui inadempimento e il risarcimento dei danni patiti, sub specie di danno emergente e lucro cessante e così concludendo: “Voglia L'ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare risolto il preliminare di affitto di ramo d'azienda sottoscritto tra il Sig. e la società Parte_1 in data 22.11.2021 e registrato all'Agenzia delle Controparte_2
Entrate di Firenze il 26.07.2022 al n. 4653 – Serie 3, per gravissimo inadempimento della società e per l'effetto Controparte_2 condannare la predetta società al risarcimento del danno emergente di cui €
6.000,00 quale doppio della caparra confirmatoria versata (€ 6.000,00 già resi con la riconsegna dell'assegno) € 33.829,80 in favore del Sig. ed € Parte_1 Parte 11.707,96 in favore della società condannare altresì Parte_3
l' in persona della legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 Par al risarcimento del danno quale lucro cessante in favore della società .SPI
SSDRL quantificato in € 200.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria di causa, anche in via equitativa.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte resistente, avanzando una serie di eccezioni preliminari (incompetenza per territorio del giudice adito per violazione/falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. e 1182 c.c. in favore del Tribunale di
Roma, foro della sede della società convenuta;
incompetenza del giudice adito in favore del giudice ordinario per violazione/falsa applicazione dell'art. 447bis
c.p.c. e istanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c.; carenza di Par legittimazione attiva della ricorrente difetto di prova circa Parte_3
l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda;
nullità del ricorso per difetto degli elementi in diritto a fondamento della domanda), contestando poi nel merito gli assunti avversari, censurando l'errata configurazione giuridica dell'atto inter partes quale contratto preliminare piuttosto che atti pre-negoziali, denunciando violazione/falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. e, da ultimo, l'infondatezza della quantificazione dei danni richiesti ex adverso per concludere:
“Voglia il tribunale di Pistoia, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del tribunale di Roma, per i motivi meglio indicati in atti, in quanto in detta circoscrizione di tribunale ha sede la società resistente;
IN DENEGATA IPOTESI E SEMPRE IN VIA PRELIMINARE Dichiarare con ordinanza la competenza del giudice ordinario e in conseguenza di ciò, attribuirgli il giudizio da trattarsi con le regole del processo ordinario;
IN ULTERIORE E DENEGATA IPOTESI E SEMPRE IN VIA PROCESSUALE Par Dichiarare la carenza di legittimazione attiva di . e la nullità del Parte_3 ricorso introduttivo per difetto degli elementi in diritto posti a fondamento della/e domanda/e con adozione di tutti i conseguenti provvedimenti di ragione
e di legge;
NEL MERITO Dichiarare la domanda avversaria infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati in atti.
Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
I.3. Assegnato a parte resistente termine per il deposito di breve nota in replica alle repliche svolte dagli attori in sede di prima udienza, vengono quindi respinte le istanze istruttorie formulate (unicamente) da questi ultimi e viene fissata udienza di discussione della causa, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c..
******
II. A giudizio di questo Tribunale, il ricorso merita parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni che si vengono sinteticamente a dettagliare.
II.1. Da disattendere le plurime eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, in quanto:
- (i) sull'incompetenza per territorio di questo Tribunale, non vale il richiamo agli artt. 19 e 20 c.p.c. e 1182 c.c. bensì quello, non considerato dalla resistente (che, quindi, non ha contestato la competenza di questo Tribunale in parte qua), all'art. 21 c.p.c. che non prevede un foro facoltativo concorrente ma il foro obbligatorio per le cause, fra l'altro, “in materia di … affitto di aziende” individuando come competente “il giudice del luogo dove è posto
l'immobile o l'azienda”: data l'ampia dizione normativa, che opera riferimento complessivo alla “materia” dell'affitto di aziende, non può dubitarsi che in essa rientri ogni controversia inerente l'affitto di aziende, sia che abbia a oggetto diritti reali ovvero diritti di obbligazione quale quello insito nella stipula di un contratto preliminare;
pertanto, correttamente è stato adito questo Ufficio giudiziario, stante la collocazione dell'azienda di cui al preliminare 22.11.2021 in Montecatini
Terme (PT), via Leonardo da Vinci s.n.c. (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente); - (ii) considerazioni analoghe per l'altra eccezione di incompetenza, che meglio sarebbe da definire “di attribuzione”, sollevata dalla resistente “in favore del giudice ordinario” con richiesta di mutamento di rito ai sensi dell'art. 427
c.p.c..
L'eccezione, per come formulata, non appare posta correttamente: il problema sollevato dalla resistente attiene infatti non all'individuazione del giudice
“corretto”, ma del rito “corretto”, poiché in ogni caso in materia di affitto d'azienda è competente il giudice ordinario e non il giudice del lavoro qualunque sia il rito che si ritiene applicabile.
In ogni caso, ancora una volta a orientare la corretta individuazione del rito soccorre la chiara e ampia dizione letterale normativa, atteso che l'art. 447bis
c.p.c. - prevedente l'applicazione del cd. rito lavoro in luogo del rito ordinario, pur nella competenza del giudice ordinario e non del giudice del lavoro - menziona espressamente “Le controversie in materia … di affitto d'azienda”, con formula onnicomprensiva e priva di distinzioni di sorta;
pertanto i ricorrenti hanno correttamente individuato sia il giudice (giudice ordinario), sia il rito (rito lavoro), posto che l'art. 447bis c.p.c. rinvia appunto alle norme disciplinanti tale rito a livello procedurale artt. 414ss. c.p.c., con esclusione proprio della disposizione codicistica che individua la competenza del giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.); Parte
- (iii) in ordine alla carenza di legittimazione di premesso che Parte_3 Parte trattasi di eccezione che non incide sul merito della decisione avendo
[...] proposto le identiche argomentazioni e domande dell'altro ricorrente Pt_3 tramite il medesimo ricorso ex art. 447bis c.p.c., è sufficiente il Parte_1 rilievo per cui nel preliminare del 22.11.2021 il promissario affittuario Pt_1 aveva sottoscritto il contratto “in proprio o quale persona fisica e/o
[...] Parte giuridica da nominare” (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente) e che la fu Parte_3 costituita in data 8.3.2022 appena prima, e proprio in previsione, della sottoscrizione del definitivo di compravendita (scadenza del preliminare
30.3.2022), con legale rappresentante e amministratore lo stesso Parte_1
(cfr. doc. 8 fasc. ricorrente);
- (iv) il difetto di prova dell'avvenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda è stato tempestivamente colmato dai ricorrenti con nota di deposito 12.3.2025, contenente verbale del procedimento di mediazione svolto tra le parti - rectius, e significativamente, tra
[...] quale parte attivata e quale parte attivante nella Controparte_2 Parte_1 Part espressa qualità “personalmente e quale l.r.p.t. della - in data Parte_3
7.2.2025 ossia anteriormente all'avvenuta costituzione della resistente nel presente giudizio (occorsa in data 20.2.2025): dunque, oltre che infondata, la contestazione appare anche speciosa e dilatoria ben essendo consapevole la convenuta, all'atto del deposito della memoria di costituzione, dell'avvenuto regolare assolvimento della condizione di procedibilità dell'avversa domanda per aver essa stessa partecipato all'incontro davanti al mediatore (come risulta dal verbale di mediazione dep. 12.3.2025);
- (v) anche l'eccezione di nullità del ricorso per difetto degli elementi in diritto posti a fondamento della domanda non merita condivisione. I ricorrenti hanno esattamente individuato il tipo di domanda azionata, i.e. risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento dello stesso a opera di controparte e connessa domanda risarcitoria con riferimento ai danni consistenti in danno emergente e lucro cessante1, quindi con chiara individuazione di una responsabilità di tipo contrattuale: è piuttosto la resistente a invocare la distinzione fra responsabilità contrattuale e precontrattuale nella prospettiva di argomentare la sussistenza, nella vicenda in disamina, al più di una responsabilità precontrattuale in quanto, a detta della resistente, l'atto negoziale 22.11.2021 non sarebbe da qualificare come preliminare ma piuttosto come semplice proposta.
Dunque, non si è dinnanzi a una nullità di atto processuale, non ravvisabile per quanto detto, ma a una diversa ricostruzione giuridica offerta dalla convenuta in ordine ai medesimi fatti storici che, come evidente, non è atta a determinare alcuna invalidità processuale nel senso preteso dalla convenuta stessa.
II.2. Così definite le questioni preliminari e venendo al merito della lite, è opinione di questo Tribunale che la scrittura privata 22.11.2021 sia qualificabile come preliminare di affitto d'azienda, secondo la prospettazione di parte ricorrente, in forza dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362ss. c.c.: difatti, al di là della denominazione dell'atto - la quale, come noto, nulla prova 1 Cfr. pag. 5 ricorso: “Per i motivi ut supra esposti appare pertanto evidente come l'odierno Giudicante non potrà esimersi dal dichiarare risolto il preliminare di affitto di ramo d'azienda sottoscritto tra il Sig. e l' in Parte_1 Controparte_2 persona della legale rappresentante pro gra lla predetta società” e “Accertata e dichiarata la risoluzione del preliminare di affitto di ramo di azienda per gravissimo inadempimento della società odierna convenuta, vi sono adesso da analizzare i danni provocati da detto inadempimento sotto la duplice “veste” del danno emergente e del lucro cessante”. di per sé sola - si osserva come in esso siano contenute le obbligazioni essenziali del contratto preliminare, sia pur utilizzando il termine “promette” in luogo di “si obbliga” (cfr. le Premesse dell'atto, al secondo periodo “il Sig. in proprio o quale persona fisica e/o giuridica da nominare … Parte_1 promette di prendere in affitto il sopra citato ramo d'azienda della società
Immobiliare Padulette srl” e al quinto periodo “la Sig.ra Parte_4
nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
“ , con la sottoscrizione della presente scrittura Controparte_2 promette di affittare l'azienda sopra richiamata al Sig. o a persona Parte_1 fisica e/o giuridica da nominare dallo stesso”) e siano contenuti altresì tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo, talché l'intera regolamentazione negoziale del rapporto fra le parti è già pattuita non necessitando di ulteriori
“passaggi” come solitamente avviene invece allorché le parti sono ancora in fase di trattative, talché la completa regolamentazione del rapporto (durata, canone, decorrenza, garanzie, obblighi e facoltà della promittente affittuaria/conduttrice, manutenzione e gestione, subaffitto e cessione del contratto, concorrenza, riconsegna dell'azienda, obblighi di protezione, assicurazione) denota essersi già conclusa la fase delle trattative convogliate nella scrittura de qua, da qualificarsi pertanto quale preliminare piuttosto che puntuazione o mero scambio di atti pre-negoziali.
Né rileva in contrario, come in parte anticipato, l'utilizzo di una terminologia non sempre tecnicamente adeguata, quale l'espressione “promette” in luogo di
“si obbliga” o il ricorso a termini propri del contratto di locazione piuttosto che del contratto di affitto d'azienda (parte promittente locatrice, parte promittente conduttrice) ovvero la mancata previsione della necessità di specifica approvazione per scritto delle condizioni generali ai sensi dell'art. 1341 c.c., appunto difensivo della convenuta che effettivamente mal si comprende posto che nella vicenda in questione si è dinnanzi a una scrittura privata redatta e sottoscritta dalle due parti paciscenti nel contesto di una trattativa fra le stesse avviata, al di fuori di condizioni generali di contratto la cui assenza peraltro si giustifica per avere entrambe le parti agito, nel contesto negoziale de quo, nell'esercizio della propria attività professionale/commerciale non avendo senso altrimenti neppure il “tipo” contrattuale dell'affitto di ramo d'azienda. Ancora, a condurre a qualificare la scrittura 22.11.2021 quale vero e proprio preliminare concorrono la previsione dell'art. 2 secondo periodo che, nel regolare la caparra confirmatoria, dispone che la relativa somma verrà imputata a titolo di deposito cauzionale “alla stipula del contratto definitivo, che dovrà necessariamente essere sottoscritto entro e non oltre il termine essenziale
e perentorio del 30 marzo 2022” a significazione, nuovamente, della completezza della regolamentazione del rapporto raggiunto con la scrittura del
22.11.2021 e della non necessità di adempimenti negoziali ulteriori fra le parti se non - e prima del - la stipula del definitivo (a prescindere dalla connotazione o meno come “essenziale” del termine a tal fine pattuito, aspetto che non è dirimente ai fini della qualificazione della scrittura come preliminare di affitto o mero atto pre-negoziale), nonché la chiara dicitura dell'art. 5 che, sotto la rubrica “Garanzie”, contiene nuovamente l'espressione “contratto definitivo”
(“ad oggi, e conseguentemente alla data di sottoscrizione del contratto definitivo di affitto di ramo d'azienda”) senza che siano indicati passaggi e momenti ulteriori, di completamento di trattative o altro, a significare che evidentemente le promesse contenute nella scrittura in analisi sarebbero sfociate direttamente nel definitivo di affitto di ramo d'azienda; mentre di alcun rilievo, ai fini che ci occupano, è la data in cui la scrittura 22.11.2021 è stata registrata, 26.7.2022 data ben successiva a quella di stipula della scrittura (22.11.2021) e a quella ad quem di “efficacia della stessa” (30.3.2022) nonché a quella di convocazione della resistente dinnanzi al Notaio per la stipula del definitivo (25.3.2022), posto che la registrazione di un atto non incide né sulla relativa validità né sulla relativa qualificazione giuridica.
Ciò detto, occorre rilevare che la ricorrente ha fornito prova dell'avvenuto avveramento delle due condizioni risolutive prescritte dall'art. 3 dell'atto in questione ossia: (i) la mancata precedente risoluzione del contratto d'affitto di ramo d'azienda 3.7.2020 tra e Playground BG s.r.l. Controparte_2
e (ii) il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Montecatini
Terme (PT) mediante delibera consiliare ed entro il termine perentorio del
30.3.2022 a modificare l'attuale autorizzazione/concessione numero 17 rilasciata dal Comune di Montecatini Terme in data 14.1.2019 per lo svolgimento di attività sportiva con spettatori in campi di calcetto in attività sportiva con spettatori in campi di calcetto e campi di padel con strutture anche chiuse. Ebbene, sotto il primo profilo è dimostrata per tabulas e non contestata ex adverso l'avvenuta risoluzione a opera della convenuta del contratto di affitto di ramo d'azienda in essere con la società Playground BG s.r.l. con atto del
28.1.2022 (cfr. pag. 8 doc. 6 fasc. attoreo); sotto il secondo profilo, parte attrice ha depositato delibera della Giunta comunale 10.3.2022 favorevole alla realizzazione dei campi di padel e autodefinentesi come “immediatamente eseguibile” (cfr. doc. 9 fasc. attoreo), talché ogni disquisizione mossa sul punto dalla difesa della convenuta appare immeritevole di condivisione.
In questo contesto, e considerata la collaborazione intercorsa fra le parti dopo la sottoscrizione della scrittura privata 22.11.2021 per la realizzazione dei campi di padel in luogo del campo da calcetto e l'ottenimento della necessaria autorizzazione comunale (cfr. docc.
4-5 fasc. attoreo), il diniego opposto dalla convenuta alla stipula del contratto definitivo di affitto di ramo d'azienda in sede di convocazione dinnanzi al Notaio senza alcun preavviso (cfr. doc. 11 fasc. attoreo) e, ancor più, la motivazione addotta ossia l'aver già in precedenza concluso contratto di affitto del medesimo ramo d'azienda con altra e diversa società (cfr. doc. 10 fasc. attoreo) non può che configurarsi quale grave inadempimento alle obbligazioni assunte con la ridetta scrittura
22.11.2021, essendo la promittente concedente (ivi denominata impropriamente “locatrice”) sottratta all'esecuzione della principale prestazione posta a suo carico, consistente nella promessa di affittare l'azienda al Pt_1
o a persona fisica e/o giuridica da nominare dallo stesso (cfr. doc. 2
[...] fasc. attoreo, premesse).
Ne discende la fondatezza della domanda attorea di risoluzione contrattuale del preliminare 22.11.2021 per altrui inadempimento, con conseguente legittimità della domanda risarcitoria di cui si viene ora a trattare.
II.3. Parte attrice, basandosi sulla natura contrattuale della responsabilità denunciata a carico di controparte per inadempimento, ha chiesto il ristoro dei pregiudizi patiti sub specie di danno emergente e lucro cessante.
Quanto al primo aspetto, occorre in primis rammentare come l'art. 1385 c.c., nel disciplinare l'istituto della caparra confirmatoria (che entrambe le parti riconoscono nella previsione dell'art. 2 secondo periodo della scrittura privata
22.11.2021, per cui sul punto nulla quaestio), dispone - per quanto di interesse nella presente vicenda, ove s'è visto essere inadempiente la parte
( che ha ricevuto la caparra - che qualora sia Controparte_2 inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (comma 2), mentre se la parte non inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (comma 3).
Nel contenzioso al nostro esame, è in effetti quest'ultima evenienza quella che
è venuta a verificarsi, atteso che parte attrice ha adito il Tribunale chiedendo dichiararsi risolto il contratto preliminare 22.11.2021 e condannarsi la convenuta al risarcimento del danno: pertanto, è ingiustificata e non accoglibile la domanda attorea di condanna di controparte alla restituzione del doppio caparra (rectius, di una somma pari alla caparra versata, atteso che la somma a suo tempo corrisposta a tal fine è già stata restituita dalla convenuta all'attrice ante causam), in quanto parte attrice non ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c. ma ha agito per risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c., a mente del quale in tal caso il risarcimento del danno non corrisponde più a quanto forfettariamente pattuito fra le parti in sede di quantificazione della caparra confirmatoria, bensì è regolato dalle norme generali di cui agli artt. 1223ss. c.c..
Tanto chiarito, non può prescindersi dalla regola cardine di cui all'art. 1223
c.c. per cui i danni risarcibili sono unicamente quelli legati da un nesso di causalità immediata e diretta con il denunciato inadempimento: tenendo a mente questa direttiva, possono riconoscersi in nesso di derivazione diretta con l'acclarato inadempimento della convenuta le spese sostenute da parte attrice per dare esecuzione alla scrittura 22.11.2021, nella legittima convinzione (derivante dal comportamento di buona fede in fase di trattative, imposto ex lege a carico di tutte le parti negoziali) che la stessa sarebbe sfociata nella sottoscrizione del definitivo di affitto di ramo d'azienda, e quindi le spese sostenute per l'acquisto di campi di Padel pari a euro 26.400,00 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) e per la redazione della relazione tecnica necessaria a ottenere l'autorizzazione comunale di trasformazione dei campi esistenti - contemplata dall'art. 3 del preliminare 22.11.2021 - con un esborso complessivo di euro 7.429,80.
Non risultano invece legate da nesso di causalità diretta con l'inadempimento Par della convenuta le spese effettuate per la costituzione della società
[...] non essendovi prova che la stessa sia stata costituita solo ed Pt_3 esclusivamente nell'ottica di dare esecuzione all'affitto d'azienda di cui al preliminare per cui è lite e che, inadempiuto questo, tale società non abbia più ragion d'essere e abbia esaurito (prima ancora di averlo intrapreso) il proprio scopo e oggetto sociale, senza possibilità di raggiungerlo altrimenti: e d'altra parte, sia pur nel rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva “ex ante” della società in questione per tutto quanto osservato supra al par. II.1. sub (iii), è però da dire che la stessa non ha provato “nel merito” un proprio pregiudizio derivante dall'inadempimento della convenuta al preliminare del novembre 2021, non essendo tale società neppure espressamente contemplata nel preliminare di che trattasi e quindi non potendosi sostenere con sufficiente grado di probabilità e “prevedibilità” che la relativa costituzione (con i relativi esborsi) sia stata motivata proprio e solo nell'ottica e al fine di dare esecuzione al contratto di affitto di ramo d'azienda.
Da respingere anche la domanda risarcitoria con riferimento al cd. danno emergente, risultando effettivamente impossibile discettare di danno da mancato guadagno rispetto a un'attività mai iniziata, di cui non si possono conoscere - neppure tramite indagine tecnica - con sufficiente grado di probabilità i margini di eventuale guadagno, di possibilità di successo sul territorio, acquisizione di clientela ecc. trattandosi di aspetto del tutto ipotetico, futuro e futuribile per la cui ragionevole prova in giudizio non può valere il mero confronto con altre realtà similari presenti sul territorio, troppe essendo le variabili legate al rischio d'impresa che renderebbero una simile verifica priva di carattere di sufficiente concretezza ai fini della liquidazione di un potenziale danno in tal senso.
In definitiva, esclusa la restituzione del cd. doppio della caparra, sia pure nella minor somma di euro 6.000,00 pari alla caparra versata, escluso altresì il risarcimento sub specie di lucro cessante nonché di danno emergente Par relativamente alla posizione della deve essere accolta la Parte_3 domanda risarcitoria per danno emergente svolta da in proprio per Parte_1
l'importo complessivo di euro 33.829,80 oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo, trattandosi di credito di valuta (danno patrimoniale).
III. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo Tribunale che ricorrano i presupposti per l'applicazione integrale dell'art. 92 c.p.c. stante la soccombenza reciproca delle parti, senza prevalenza di una di esse (parte convenuta soccombente rispetto a tutte le eccezioni preliminari, alla domanda di risoluzione contrattuale e in parte alla domanda risarcitoria;
parte attrice soccombente rispetto a parte della domanda risarcitoria, con accoglimento delle domande iniziali per un valore economico ben inferiore rispetto al petitum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta il contratto Controparte_2 preliminare di affitto d'azienda sottoscritto fra le parti in data 22.11.2021;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta al risarcimento del danno cagionato a parte attrice a causa del predetto inadempimento, con Parte_1 liquidazione del danno nell'importo complessivo di euro 33.829,80 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3) respinge le altre domande risarcitorie avanzate da parte attrice;
4) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Pistoia, 24/10/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini