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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1019/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. SORRENTINO MAURIZIO
- RICORRENTE contro n persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.05.2025 ha impugnato il licenziamento per Parte_1 giustificato motivo oggettivo intimato in data 6.01.2025 dalla società presso CP_1 la quale lavorava dal 1.11.2022, con la mansione di cuoco, inquadrato al 4° livello CCNL
Pubblici Esercizi, ristorazione e Turismo.
Ha rappresentato di aver lavorato per la convenuta, nel ristorante giapponese sotto l'insegna “Zushi” sito in Brescia, dapprima assunto a tempo determinato e poi a tempo indeterminato e di essere stato licenziato per asserite esigenze di riduzione dei costi del personale, originate dal fatturato registrato negli anni precedenti e dalla concorrenza
“sempre più agguerrita”. Ha contestato la legittimità della decisione aziendale innanzitutto censurando l'assoluta genericità del provvedimento.
Ha negato, inoltre, le circostanze dedotte, incompatibili con la successiva assunzione di nuovo personale per il profilo di cuoco e con la trasformazione del contratto di un collega, da part time a full time.
Ha sostenuto, in ogni caso, la violazione dei criteri di cui all'art. 5 l. 223/91 – utilizzabili quali parametri di valutazione del rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. – nella scelta tra i potenziali destinatari del provvedimento espulsivo.
Ha concluso chiedendo, anche in ragione delle dimensioni aziendali e previ i necessari accertamenti, la condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente assegnato e al versamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal licenziamento alla riammissione in servizio e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità. In via subordinata, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro e la condanna al pagamento di una somma pari a 6 mensilità.
ancorché regolarmente citata, non si è costituita e all'udienza odierna è stata CP_1 dichiarata contumace.
***
Premesso che può dirsi documentalmente provata la ricostruzione del rapporto tra le parti, nei termini esposti in ricorso (cfr docc. 2, 3, 6), le domande proposte dal devono Pt_1 essere accolte, per i motivi di seguito esposti.
Come noto, nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni di carattere economico, non rientra nell'ambito del sindacato giudiziale la scelta dei criteri di gestione dell'impresa sotto il profilo dell'opportunità o della congruità, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata ex art. 41 Cost.
Il giudice, tuttavia, al fine di escludere la pretestuosità dei motivi economici addotti, è tenuto innanzitutto a verificare l'obiettiva esistenza degli stessi, nonché il nesso causale tra i medesimi e il licenziamento. In merito a questo secondo aspetto, si precisa che è necessario accertare, non solo che le scelte organizzative del datore del lavoro abbiano
2 inciso sulla posizione del lavoratore all'interno dell'azienda, ma anche che il lavoratore stesso non potesse essere adibito ad altre mansioni (c.d. obbligo di repêchage).
Inoltre, qualora venga accertata l'esistenza di una ragione organizzativa aziendale di riduzione dell'organico caratterizzato da lavoratori con mansioni omogenee e fungibili, è necessario altresì valutare il rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare, anche applicando i parametri di cui all'art. 5 l. 223/91.
In merito alla ripartizione degli oneri probatori, in applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 5 l. 604/66 e del principio di vicinanza della prova, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle circostanze indicate.
Nel caso di specie, è sufficiente rilevare come il datore, rimanendo contumace, non si sia neppure posto nelle condizioni di assolvere all'onere della prova sullo stesso incombente.
Deve dunque essere accertata l'illegittimità del licenziamento impugnato, per insussistenza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo.
Ne consegue che il licenziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 (come modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 128/2024), deve essere annullato e la società convenuta deve essere condannata alla reintegrazione del lavoratore.
Il datore di lavoro deve essere altresì condannato al versamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di fine rapporto – pari, secondo quanto risultante da busta paga (doc. 6), ad Euro 1.885,81 – corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva riammissione in servizio, nel limite massimo di 12 mensilità. Segue per legge la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Si precisa che parte ricorrente ha dedotto che abbia alle proprie dipendenze più CP_1 di 15 dipendenti;
l'onere della prova dell'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, spettava – come affermato da costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. sez. L. - Sentenza n. 9867 del 19/04/2017) – in capo al datore di lavoro che, non costituendosi, nulla ha potuto provare anche in ordine a tale aspetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della tipologia e del valore della
3 controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio (conclusosi in un'unica udienza); con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accerta l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato da a in data 6.01.2025 e per CP_1 Parte_1
l'effetto lo annulla;
condanna a reintegrare nel posto di lavoro e a CP_1 Parte_1 corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione utile per il calcolo del TFR – pari ad Euro 1.885,81 – corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, in misura in ogni caso non superiore a dodici mensilità; condanna altresì parte convenuta a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in Euro 3.700 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 09/07/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. SORRENTINO MAURIZIO
- RICORRENTE contro n persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.05.2025 ha impugnato il licenziamento per Parte_1 giustificato motivo oggettivo intimato in data 6.01.2025 dalla società presso CP_1 la quale lavorava dal 1.11.2022, con la mansione di cuoco, inquadrato al 4° livello CCNL
Pubblici Esercizi, ristorazione e Turismo.
Ha rappresentato di aver lavorato per la convenuta, nel ristorante giapponese sotto l'insegna “Zushi” sito in Brescia, dapprima assunto a tempo determinato e poi a tempo indeterminato e di essere stato licenziato per asserite esigenze di riduzione dei costi del personale, originate dal fatturato registrato negli anni precedenti e dalla concorrenza
“sempre più agguerrita”. Ha contestato la legittimità della decisione aziendale innanzitutto censurando l'assoluta genericità del provvedimento.
Ha negato, inoltre, le circostanze dedotte, incompatibili con la successiva assunzione di nuovo personale per il profilo di cuoco e con la trasformazione del contratto di un collega, da part time a full time.
Ha sostenuto, in ogni caso, la violazione dei criteri di cui all'art. 5 l. 223/91 – utilizzabili quali parametri di valutazione del rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. – nella scelta tra i potenziali destinatari del provvedimento espulsivo.
Ha concluso chiedendo, anche in ragione delle dimensioni aziendali e previ i necessari accertamenti, la condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente assegnato e al versamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal licenziamento alla riammissione in servizio e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità. In via subordinata, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro e la condanna al pagamento di una somma pari a 6 mensilità.
ancorché regolarmente citata, non si è costituita e all'udienza odierna è stata CP_1 dichiarata contumace.
***
Premesso che può dirsi documentalmente provata la ricostruzione del rapporto tra le parti, nei termini esposti in ricorso (cfr docc. 2, 3, 6), le domande proposte dal devono Pt_1 essere accolte, per i motivi di seguito esposti.
Come noto, nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni di carattere economico, non rientra nell'ambito del sindacato giudiziale la scelta dei criteri di gestione dell'impresa sotto il profilo dell'opportunità o della congruità, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata ex art. 41 Cost.
Il giudice, tuttavia, al fine di escludere la pretestuosità dei motivi economici addotti, è tenuto innanzitutto a verificare l'obiettiva esistenza degli stessi, nonché il nesso causale tra i medesimi e il licenziamento. In merito a questo secondo aspetto, si precisa che è necessario accertare, non solo che le scelte organizzative del datore del lavoro abbiano
2 inciso sulla posizione del lavoratore all'interno dell'azienda, ma anche che il lavoratore stesso non potesse essere adibito ad altre mansioni (c.d. obbligo di repêchage).
Inoltre, qualora venga accertata l'esistenza di una ragione organizzativa aziendale di riduzione dell'organico caratterizzato da lavoratori con mansioni omogenee e fungibili, è necessario altresì valutare il rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare, anche applicando i parametri di cui all'art. 5 l. 223/91.
In merito alla ripartizione degli oneri probatori, in applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 5 l. 604/66 e del principio di vicinanza della prova, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle circostanze indicate.
Nel caso di specie, è sufficiente rilevare come il datore, rimanendo contumace, non si sia neppure posto nelle condizioni di assolvere all'onere della prova sullo stesso incombente.
Deve dunque essere accertata l'illegittimità del licenziamento impugnato, per insussistenza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo.
Ne consegue che il licenziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 (come modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 128/2024), deve essere annullato e la società convenuta deve essere condannata alla reintegrazione del lavoratore.
Il datore di lavoro deve essere altresì condannato al versamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di fine rapporto – pari, secondo quanto risultante da busta paga (doc. 6), ad Euro 1.885,81 – corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva riammissione in servizio, nel limite massimo di 12 mensilità. Segue per legge la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Si precisa che parte ricorrente ha dedotto che abbia alle proprie dipendenze più CP_1 di 15 dipendenti;
l'onere della prova dell'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, spettava – come affermato da costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. sez. L. - Sentenza n. 9867 del 19/04/2017) – in capo al datore di lavoro che, non costituendosi, nulla ha potuto provare anche in ordine a tale aspetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della tipologia e del valore della
3 controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio (conclusosi in un'unica udienza); con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: accerta l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato da a in data 6.01.2025 e per CP_1 Parte_1
l'effetto lo annulla;
condanna a reintegrare nel posto di lavoro e a CP_1 Parte_1 corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione utile per il calcolo del TFR – pari ad Euro 1.885,81 – corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, in misura in ogni caso non superiore a dodici mensilità; condanna altresì parte convenuta a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra;
condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in Euro 3.700 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 09/07/2025 il Giudice del lavoro
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