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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1006/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4941/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320249008690603 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180010025770000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha ritualmente impugnato gli atti compiutamente indicati in epigrafe, di cui all'intimazione di pagamento notificata il 13/03/2024 per un importo complessivo di € 1324,72.
Si eccepiva : 1) omessa notifica atti presupposti, in particolare omessa notifica cartella esattoriale.
Si chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva ADER, che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, attesa la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, mai a loro volta impugnati, con precisa e puntuale produzione documentale.
La resistente chiedeva la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, ritiene che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché risulta documentata la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, atti che non furono a loro volta impugnati nei termini previsti dall'art. 19 e segg. D.Lgs. 546/1992.
In particolare, si rileva che in atti è stata versata copia della relata di notifica - a mani del contribuente in data 14/08/2018 – della cartella esattoriale posta a fondamento dell'intimazione impugnata, notifica interruttiva in ogni caso del decorso del termine prescrizione /decadenza.
L'eccezione del ricorrente, dunque, in merito all'omessa notifica della cartella esattoriale precedente la successiva notifica dell'atto impugnato, anch'essa effettuata regolarmente anche nel rispetto delle norme di cui al DL 68/2020, è destituita di fondamento e priva di pregio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez 12^ in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese che si liquidano in € 300,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4941/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320249008690603 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180010025770000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha ritualmente impugnato gli atti compiutamente indicati in epigrafe, di cui all'intimazione di pagamento notificata il 13/03/2024 per un importo complessivo di € 1324,72.
Si eccepiva : 1) omessa notifica atti presupposti, in particolare omessa notifica cartella esattoriale.
Si chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva ADER, che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, attesa la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, mai a loro volta impugnati, con precisa e puntuale produzione documentale.
La resistente chiedeva la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, ritiene che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché risulta documentata la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, atti che non furono a loro volta impugnati nei termini previsti dall'art. 19 e segg. D.Lgs. 546/1992.
In particolare, si rileva che in atti è stata versata copia della relata di notifica - a mani del contribuente in data 14/08/2018 – della cartella esattoriale posta a fondamento dell'intimazione impugnata, notifica interruttiva in ogni caso del decorso del termine prescrizione /decadenza.
L'eccezione del ricorrente, dunque, in merito all'omessa notifica della cartella esattoriale precedente la successiva notifica dell'atto impugnato, anch'essa effettuata regolarmente anche nel rispetto delle norme di cui al DL 68/2020, è destituita di fondamento e priva di pregio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez 12^ in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese che si liquidano in € 300,00, oltre accessori se dovuti.