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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3155/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16951/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 07176202500003274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- COMUNICAZIONE n. 07176202500003274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- COMUNICAZIONE n. 07176202500003274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- COMUNICAZIONE n. 07176202500003274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- COMUNICAZIONE n. 07176202500003274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Si riporta ed insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi a questa Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria c n. 071762025000032740000, inerente all'omesso pagamento del diritto annuale della camera di commercio relativo agli anni di imposta 2010, 2011, 2012, 2014.
A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente eccepisce che l'impugnata comunicazione è stata notificata senza la preventiva notifica delle cartelle ad essa sottese n. 07120140032361458000,
07120150024725232000,07120160030820351000,07120170098840130000,07120190006057329000 con conseguente nullità dell'atto impugnato.
Deduce, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato precisando che il termine quinquennale di prescrizione sarebbe decorso anche a far data dall' eventuale notifica delle cartelle di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – riscossione che depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
In via preliminare, ne eccepiva, tuttavia, l'improcedibilità e/o inammissibilità, per violazione dell'art. 22 D.
Lgs. 546/1992, essendo avvenuta l'iscrizione a ruolo oltre il termine perentorio di trenta giorni come prescritto dalla richiamata norma, in ragione della riforma del processo tributario, ai sensi del D.Lgs. 220/2023.
Si è parimenti costituita in giudizio la Camera di Commercio di Napoli, che ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti prodromici alla comunicazione qui impugnata, di competenza esclusiva dell'agente per la riscossione.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso o, in caso di accoglimento, per
Alla pubblica udienza del 19.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. ssa Giuliana Pollio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per violazione del termine perentorio di giorni trenta di cui all'art. 22 D.Lgs. 546/1992, per come eccepita dal resistente Agenzia per la riscossione, rientrando, in ogni caso, nei poteri officiosi della Corte la verifica della regolare instaurazione del giudizio tributario.
Sul punto, osserva questo Giudice che, per effetto dell'art. 2 comma 3 lett. a) D.Lgs. 30.12.2023 n. 220, in vigore a far data dal 4.1.2024, è stato abrogato il comma 1 dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, disciplinante, come noto, l'obbligo di preventivo reclamo-mediazione - quale condizione di procedibilità - da iniziarsi e concludersi nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio tributario.
In seguito a tale abrogazione ed in ragione della riforma del processo tributario introdotta con il D.Lgs.
220/2023, a far data dal 4.1.2024, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, come disciplinata dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, deve avvenire nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica del ricorso al resistente, pena l'inammissibilità del ricorso stesso. Orbene, in forza dei principi normativi testé enunciati, applicabili alla fattispecie in esame in ragione della data di notifica del ricorso (30.5.2025), successiva all'entrata in vigore delle menzionate modifiche procedurali (4.1.2024), non può che addivenirsi alla pronuncia di inammissibilità dell'odierno ricorso, essendo stato notificato l'atto introduttivo alle parti resistenti in data
30.5.2025, a fronte della costituzione in giudizio del ricorrente stesso soltanto in data 8.10.2025, ben oltre, quindi, il maturarsi del predetto termine perentorio di giorni trenta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 782,00, scaglione applicabile ricompreso tra 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 340,00 di cui € 130,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 130,00 per la fase decisionale, oltre accessori, se dovuti, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies
D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 340,00
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16951/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 07176202500003274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- COMUNICAZIONE n. 07176202500003274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- COMUNICAZIONE n. 07176202500003274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- COMUNICAZIONE n. 07176202500003274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- COMUNICAZIONE n. 07176202500003274000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Si riporta ed insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi a questa Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria c n. 071762025000032740000, inerente all'omesso pagamento del diritto annuale della camera di commercio relativo agli anni di imposta 2010, 2011, 2012, 2014.
A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente eccepisce che l'impugnata comunicazione è stata notificata senza la preventiva notifica delle cartelle ad essa sottese n. 07120140032361458000,
07120150024725232000,07120160030820351000,07120170098840130000,07120190006057329000 con conseguente nullità dell'atto impugnato.
Deduce, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato precisando che il termine quinquennale di prescrizione sarebbe decorso anche a far data dall' eventuale notifica delle cartelle di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – riscossione che depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
In via preliminare, ne eccepiva, tuttavia, l'improcedibilità e/o inammissibilità, per violazione dell'art. 22 D.
Lgs. 546/1992, essendo avvenuta l'iscrizione a ruolo oltre il termine perentorio di trenta giorni come prescritto dalla richiamata norma, in ragione della riforma del processo tributario, ai sensi del D.Lgs. 220/2023.
Si è parimenti costituita in giudizio la Camera di Commercio di Napoli, che ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti prodromici alla comunicazione qui impugnata, di competenza esclusiva dell'agente per la riscossione.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso o, in caso di accoglimento, per
Alla pubblica udienza del 19.01.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. ssa Giuliana Pollio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per violazione del termine perentorio di giorni trenta di cui all'art. 22 D.Lgs. 546/1992, per come eccepita dal resistente Agenzia per la riscossione, rientrando, in ogni caso, nei poteri officiosi della Corte la verifica della regolare instaurazione del giudizio tributario.
Sul punto, osserva questo Giudice che, per effetto dell'art. 2 comma 3 lett. a) D.Lgs. 30.12.2023 n. 220, in vigore a far data dal 4.1.2024, è stato abrogato il comma 1 dell'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992, disciplinante, come noto, l'obbligo di preventivo reclamo-mediazione - quale condizione di procedibilità - da iniziarsi e concludersi nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio tributario.
In seguito a tale abrogazione ed in ragione della riforma del processo tributario introdotta con il D.Lgs.
220/2023, a far data dal 4.1.2024, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, come disciplinata dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, deve avvenire nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica del ricorso al resistente, pena l'inammissibilità del ricorso stesso. Orbene, in forza dei principi normativi testé enunciati, applicabili alla fattispecie in esame in ragione della data di notifica del ricorso (30.5.2025), successiva all'entrata in vigore delle menzionate modifiche procedurali (4.1.2024), non può che addivenirsi alla pronuncia di inammissibilità dell'odierno ricorso, essendo stato notificato l'atto introduttivo alle parti resistenti in data
30.5.2025, a fronte della costituzione in giudizio del ricorrente stesso soltanto in data 8.10.2025, ben oltre, quindi, il maturarsi del predetto termine perentorio di giorni trenta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 782,00, scaglione applicabile ricompreso tra 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 340,00 di cui € 130,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, € 130,00 per la fase decisionale, oltre accessori, se dovuti, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies
D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 340,00