Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3155
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica cartelle di pagamento sottese

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso per violazione del termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio, come previsto dall'art. 22 D.Lgs. 546/1992, applicabile ratione temporis.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto azionato

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso per violazione del termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio, come previsto dall'art. 22 D.Lgs. 546/1992, applicabile ratione temporis.

  • Accolto
    Improcedibilità/Inammissibilità per violazione termine costituzione in giudizio

    Il giudice dichiara inammissibile il ricorso per violazione del termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio, come previsto dall'art. 22 D.Lgs. 546/1992, applicabile ratione temporis.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3155
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3155
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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