Art. 10. Contributi per le case di coltivatori diretti
E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario, dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di sussidi, a norma dell' articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonche' dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 6 aprile 1965, n. 341 ha disposto (con l'art. 2) che "L'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi prevista dall' articolo 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e' aumentata di lire 3 miliardi."
E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario, dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di sussidi, a norma dell' articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonche' dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 6 aprile 1965, n. 341 ha disposto (con l'art. 2) che "L'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi prevista dall' articolo 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e' aumentata di lire 3 miliardi."