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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RANIERI VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5023/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028139583000 CUT 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31.10.2025, Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 100 2025 00281395 83 000, comunicata a mezzo posta in data 04/07/2025, per Recupero Crediti anno 2023 pari ad
€. 4.385,53, e più segnatamente:
- €. 240,00 per CUT ex art. 248 DPR 115/2002 afferente a ricorso RGR 2369/2023, oltre €. 480,00 per sanzioni ex art. 16 comma 1bis DPR 248/2002, €. 17,50 per altre sanzioni MEF, €. 14,57 per interessi su dette;
- €. 1.180,00 per CUT ex art. 248 DPR 115/2002 afferente a ricorso RGR 2511/2023, oltre €. 2.360,00 per sanzioni ex art. 16 comma 1bis DPR 248/2002, €. 17,50 per altre sanzioni MEF, €. 70,08 per interessi su dette, oltre diritti di riscossione.
Eccepisce che l'Agente della riscossione per la provincia di Salerno con la cartella di pagamento quivi impugnata n. 100 2025 00281395 83 000, notificata ad istanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno il 04/07/2025, pretende di recuperare del tutto illegittimamente la somma di €. 4.385,53, a titolo di “Credito anno 2023”, che risulta non dovuta nel caso di specie dall'odierno ricorrente, restando ex lege a carico dello stesso Agente riscossore quale parte soccombente in entrambi i richiamati giudizi n. RGR
2369/2023 e n. RGR 2511/2023 (Cass. 18552/2022). Inoltre, risulta non dovuta nella misura richiesta a titolo di CUT rispettivamente per €. 240,00 ed €. 1.180,00, avendo i precitati giudizi ad oggetto, rispettivamente,
l'avviso di intimazione n. 02820229006283819 IRPEF/2003 per €. 38.196,98, di cui €. 24.890,33 per sorta capitale e l'avviso di intimazione n. 10020219006144547000 ALTRO/2013 per €. 31.333,05, con conseguente
CUT previsto per legge in misura pari rispettivamente ad €. 120,00 ed €. 250,00 (Cass. n. 26439/2024).
Risulta in ogni caso non dovuta nella misura richiesta a titolo di sanzioni ex art. 16 comma 1bis DPR 248/2002, essendo detta norma entrata in vigore in data 01/01/2024 (art. 248 mod. L. 213/2023 art. 1 comma 539) e dunque solo successivamente all'introduzione dei ricorsi in esame, rispettivamente in data 25/05/2023 (RGR
2369/2023) e in data 04/06/2023 (RGR 2511/2023), con conseguente inapplicabilità delle stesse al caso di specie in virtù dei principi normativi e di diritto vigenti in materia.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha contestato integralmente le argomentazioni in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese, eccependo, altresì, l'originaria inammissibilità del ricorso stante la cristallizzazione della pretesa conseguente alla regolare notifica degli atti prodromici.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità della impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del D.lgs. 542/1992, in quanto la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica di altri atti (inviti di pagamento ed atti di irrogazione sanzione) ad essa prodromici mai opposti, sebbene ritualmente notificati.
In particolare, sia gli inviti al pagamento sia gli atti di irrogazione sanzione relativi ad entrambi i ricorsi RGR 2369/2023 e RGR 2511/2023 sono stati regolarmente notificati a mezzo pec come risulta attestato dalle relative ricevute di consegna (cfr. all.ti da 9 a 12 documentazione della resistente Agenzia).
Difatti, l'Ufficio recupero spese di giustizia presso la Corte di Giustizia Tributaria 1° grado di Salerno ha correttamente operato in base alla specifica normativa vigente in materia di accertamento e riscossione del contributo unificato tributario prevista dal D.P.R. n. 115/2002 (c.d. T.U.S.G.).
La relativa disciplina è contenuta essenzialmente negli articoli 16 e 248, D.P.R. n. 115/2002. Nello specifico, il citato art. 248 prescrive, al comma 1, che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo,
l'Ufficio entro 30 giorni dal deposito dell'atto ”notifica alla parte, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà all'iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1- bis, in caso di mancato pagamento entro un mese”.
Il comma 2 - come modificato dall'art. 49, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato, ed in vigore dal 25 giugno 2014 - dispone testualmente che “l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio,
è depositato presso l'ufficio”.
Al comma 3 si aggiunge che “nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento”.
L'art. 16, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002, dispone “In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”.
Dal combinato disposto delle predette disposizioni deriva, pertanto, che in caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato tributario, l'Ufficio presso il quale è stato depositato il ricorso introduttivo provvede a notificare alla parte l'invito al pagamento entro il termine di trenta giorni da tale deposito, con espressa avvertenza che si procederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 71, D.P.R. n. 131/1986 in materia di imposta di registro, nonché all'iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di deposito dell'atto.
Orbene, nel caso di specie, l'Ufficio, successivamente al deposito dei ricorsi in questione, avendo riscontrato l'omesso versamento del contributo unificato dovuto in relazione al valore della controversia, provvedeva alla notifica degli inviti alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato prot. n. 78224/2023 e n.
82106/2023 nel domicilio eletto presso il difensore, secondo quanto previsto dal citato art. 248, D.P.R. n.
115/2002. Non essendo pervenuto alcun pagamento nel termine prescritto di un mese dalla notifica dei predetti inviti, il medesimo Ufficio, con separati atti prot. n. 120996/2023 e n. 122713/2023, applicava la sanzione prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del citato D.P.R. n. 115/2002 che è commisurata ai giorni di ritardo, e che nel caso in esame corrisponde al 200% dell'importo dovuto e non versato. Al riguardo, occorre evidenziare che la Corte di legittimità con l'ordinanza n. 23532 del 27.10.2020 (cfr. Cass. nn. 28284/2020
e 29210/2020) si è espressa per la prima volta sull'autonoma impugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato tributario, benché tale atto non sia menzionato nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19, D.lgs. n. 546/1992. Con la richiamata pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto impugnabile l'invito al pagamento del contributo unificato “tributario” chiarendo che “sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento”. Pertanto,
“Sorge,…, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea a acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Sez. 5, Sentenza
n. 21045 del08/10/2007)”. Inoltre, la stessa Corte, con successiva sentenza n. 16288/2021, ha chiarito che l'impugnazione non è una mera facoltà per il contribuente, bensì deve avvenire tassativamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 ovvero entro i 60 giorni dalla notifica dello stesso invito.
Infatti, “l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n.
546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (cfr. Cass. n. 21027/2022 e n. 21538/2022). Infine, sempre secondo la Suprema Corte, in caso di impugnazione di cartella di pagamento, derivante da omesso o irregolare pagamento del cut, per i vizi relativi agli atti presupposti (inviti al pagamento e avvisi di irrogazione delle sanzioni) l'inammissibilità del ricorso costituisce questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. 5, sentenza n. 26510 del 21.12.2016).
Le medesime considerazioni svolte per l'invito al pagamento possono estendersi anche al successivo avviso di irrogazione della sanzione.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, essendo decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione sia dell'invito al pagamento sia del successivo atto di irrogazione sanzione, la pretesa creditizia in essi contenuta si è resa incontrovertibile con impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo e, quindi, il ricorrente è decaduto dal potere di eccepire, nella presente sede, vizi inerenti ai predetti atti e alla legittimità della pretesa tributaria, così come disposto dall'art. 19 D.lgs. n. 546/92, in quanto le eventuali contestazioni dovevano essere proposte a seguito della ricezione degli atti prodromici. La cartella di pagamento impugnata, pertanto, è sindacabile solo per vizi propri e non è possibile eccepire eventuali vizi di merito degli atti impositivi pregressi ormai divenuti intangibili per mancata impugnazione, cristallizzando e rendendo irrevocabile il credito tributario (cfr. Cass. n. 9219/2018; Cass. n. 1901/2020). Ne consegue che il ricorso avverso la cartella di pagamento in assenza di vizi propri di quest'ultima, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, risulta inammissibile per violazione degli artt. 21, comma 1, e
19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992.
Deve ritenersi infondata anche la doglianza del ricorrente secondo la quale il cut deve essere posto a carico dell'Agenzia Entrate-Riscossione in quanto parte soccombente nei giudizi presupposti.
Va ricordato, infatti, che il contributo unificato, alla luce della disciplina prevista dal T.U.S.G. e secondo la giurisprudenza consolidata, costituisce un prelievo coattivo, ovvero un tributo, volto al finanziamento delle spese giudiziarie e commisurato al valore del processo.
Il principio fondamentale che sottende al rapporto tra soggetti interessati e l'esercizio della funzione giurisdizionale è quello dell'iniziativa di parte, c.d. “principio della domanda”. A sua volta, strettamente connesso al principio della domanda è il “principio dell'onere delle spese”.
Quanto al presupposto oggettivo, si osserva che, il contributo unificato è dovuto all'atto dell'iscrizione delle cause a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile, tributario e amministrativo. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, 13 e 18 del T.U.S.G., per i ricorsi principale e incidentale proposti innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria è dovuto il pagamento del cut il cui ammontare è commisurato al valore della controversia. Dunque, nel processo tributario il presupposto oggettivo del dovere contributivo risiede nella avvenuta proposizione del ricorso innanzi alle CC.G.T. In merito al presupposto soggettivo e al momento di determinazione del cut, si rileva che in base alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1, del TUSG “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo (…) è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.”
Ai fini di cui trattasi, la costituzione in giudizio avviene, nel processo di primo grado e nell'appello, mediante deposito del ricorso/appello presso l'Ufficio di segreteria, nei modi e nelle forme previste dagli artt. 22 e 53, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992.
Quindi, nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, al pagamento del CU è tenuto, di regola, il ricorrente.
In altri termini, essendo il contributo unificato finalizzato a soddisfare le spese complessive del procedimento giurisdizionale ha carattere tributario e l'obbligazione del pagamento sorge in capo al ricorrente all'atto della presentazione del ricorso.
Alcuna rilevanza può assumere ai fini dell'assolvimento del cut la circostanza che il ricorrente risulti parte vittoriosa nel giudizio. La regolazione del pagamento e della riscossione del contributo unificato trova, infatti, autonoma disciplina nel T.U.S.G. e va distinto dalle spese di giudizio che sono correlate, invece, al criterio della soccombenza. La regolamentazione delle spese nel processo tributario trova codificazione nell'art. 15 del
D.lgs. n. 546/921 che contiene il principio generale di responsabilità per le spese di giudizio in base al quale chi ha dato causa ad un giudizio con il proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto a rifondere le spese anticipate dalla controparte. La norma ricalca la formulazione dell'art. 91 c.p.c. secondo cui la parte soccombente nel giudizio civile è condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa.
Infatti, in base alla normativa citata, la parte vittoriosa che abbia effettuato il pagamento del contributo unificato potrà e dovrà agire, ai fini dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 69, D.lgs. n. 546/92, nei confronti della parte soccombente. In sostanza, solo all'esito del giudizio, in virtù del principio della soccombenza sancito per il processo tributario dall'art. 15 del D.lgs. n. 546/92, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza, comprensive del contributo unificato ai sensi del comma 2-ter, del citato art. 15, D.lgs. n. 546/92.
D'altronde l'invito al pagamento e l'atto di irrogazione della sanzione emanati in conformità ai citati artt. 248
e 16, comma 1-bis, T.U.S.G., sono atti dovuti ex lege e gli Uffici di Segreteria delle CC.G.T. hanno l'obbligo di applicare la normativa sopra citata, non residuando margini di valutazione discrezionale da parte degli stessi e non potendo certo sospendere l'irrogazione delle sanzioni in attesa dell'esito del giudizio in relazione al quale è sorto l'obbligo del pagamento del contributo unificato.
La refusione del contributo unificato insieme alle spese di lite deve essere richiesta alla controparte processuale, non all'Ufficio di Segreteria competente per la riscossione del cut, posto che fiscalmente il soggetto passivo del cut è e resta il ricorrente in virtù dell'obbligazione generatasi all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso. La regolazione delle spese del giudizio tra le parti in causa non può, quindi, incidere sul rapporto tributario in materia di cut che si instaura tra il ricorrente e l'Ufficio di Segreteria con l'iscrizione a ruolo dello stesso giudizio.
Quanto alla legittimità della sanzione irrogata si osserva che il regime sanzionatorio nel caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento del contributo unificato fa capo a normativa speciale che prevale sulla normativa generale. Sussistono notevoli differenze tra il procedimento di irrogazione delle sanzioni per mancato pagamento di imposte ex art. 16 del D.lgs. n. 472/1997 e quello per omesso ed insufficiente versamento del contributo unificato di cui agli artt. 248 e 16, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.).
Infatti, il primo ha come presupposto un atto impositivo che culmina in un atto di accertamento, che è l'atto mediante il quale l'ufficio impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale circa le imposte dovute dallo stesso.
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni relative al contributo unificato, invece, è collegato – come già detto - al precedente invito al pagamento del cut di cui all'art. 248 del T.U.S.G., notificato al difensore della parte e recante la comunicazione che l'importo indicato deve essere assolto entro 30 gg. dalla data di notifica.
In particolare, quanto all'entità della sanzione, il citato art. 16, comma 1-bis, TUSG rinvia alle percentuali previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, in materia di imposta del registro, il quale - nel testo in vigore prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 87/2024 che ha previsto una sanzione proporzionale unica del 70% “per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024” - stabiliva una forbice, dal 100 al 200%, entro cui contenere l'importo della sanzione sul maggiore importo.
Infatti, l'art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 stabiliva che, in caso di insufficiente dichiarazione di valore,
“si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta” lasciando, quindi, alle Amministrazioni il compito di fissare la gradualità della sanzione in caso di mancato pagamento del cut.
Nello specifico, è stato previsto, nella finalità di favorire il contribuente, un sistema sanzionatorio che prevede una prima percentuale del 33% per l'ipotesi di breve ritardo nel pagamento del cut richiesto con l'invito, fino a quella del 200% per il caso, più grave, di omesso pagamento entro i 90 gg. dalla predetta richiesta.
Dal combinato disposto di cui agli artt. 248 e 16, comma 1-bis, del T.U.S.G., si ricava, quindi, che il procedimento di irrogazione delle sanzioni relative al contributo unificato si fonda esclusivamente sul decorso infruttuoso del termine di trenta giorni dalla notifica dell'invito al pagamento del cut omesso o versato in misura insufficiente, senza individuare ulteriori presupposti, oggettivi o soggettivi, ai fini dell'invio della sanzione. D'altronde, già con l'invito al pagamento viene puntualmente indicato che l'omesso o insufficiente pagamento del cut comporta precise conseguenze sanzionatorie la cui entità è modulata in funzione esclusiva del termine entro il quale avverrà il pagamento.
Pertanto, nel caso di specie, la sanzione risulta legittimamente irrogata atteso l'incontrovertibile decorso del termine di 90 giorni a seguito di notifica dell'invito al pagamento che, in base alla previgente disciplina, comportava l'applicazione della sanzione pari al 200% dell'importo dovuto e non versato.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese in ragione della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RANIERI VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5023/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028139583000 CUT 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31.10.2025, Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 100 2025 00281395 83 000, comunicata a mezzo posta in data 04/07/2025, per Recupero Crediti anno 2023 pari ad
€. 4.385,53, e più segnatamente:
- €. 240,00 per CUT ex art. 248 DPR 115/2002 afferente a ricorso RGR 2369/2023, oltre €. 480,00 per sanzioni ex art. 16 comma 1bis DPR 248/2002, €. 17,50 per altre sanzioni MEF, €. 14,57 per interessi su dette;
- €. 1.180,00 per CUT ex art. 248 DPR 115/2002 afferente a ricorso RGR 2511/2023, oltre €. 2.360,00 per sanzioni ex art. 16 comma 1bis DPR 248/2002, €. 17,50 per altre sanzioni MEF, €. 70,08 per interessi su dette, oltre diritti di riscossione.
Eccepisce che l'Agente della riscossione per la provincia di Salerno con la cartella di pagamento quivi impugnata n. 100 2025 00281395 83 000, notificata ad istanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno il 04/07/2025, pretende di recuperare del tutto illegittimamente la somma di €. 4.385,53, a titolo di “Credito anno 2023”, che risulta non dovuta nel caso di specie dall'odierno ricorrente, restando ex lege a carico dello stesso Agente riscossore quale parte soccombente in entrambi i richiamati giudizi n. RGR
2369/2023 e n. RGR 2511/2023 (Cass. 18552/2022). Inoltre, risulta non dovuta nella misura richiesta a titolo di CUT rispettivamente per €. 240,00 ed €. 1.180,00, avendo i precitati giudizi ad oggetto, rispettivamente,
l'avviso di intimazione n. 02820229006283819 IRPEF/2003 per €. 38.196,98, di cui €. 24.890,33 per sorta capitale e l'avviso di intimazione n. 10020219006144547000 ALTRO/2013 per €. 31.333,05, con conseguente
CUT previsto per legge in misura pari rispettivamente ad €. 120,00 ed €. 250,00 (Cass. n. 26439/2024).
Risulta in ogni caso non dovuta nella misura richiesta a titolo di sanzioni ex art. 16 comma 1bis DPR 248/2002, essendo detta norma entrata in vigore in data 01/01/2024 (art. 248 mod. L. 213/2023 art. 1 comma 539) e dunque solo successivamente all'introduzione dei ricorsi in esame, rispettivamente in data 25/05/2023 (RGR
2369/2023) e in data 04/06/2023 (RGR 2511/2023), con conseguente inapplicabilità delle stesse al caso di specie in virtù dei principi normativi e di diritto vigenti in materia.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha contestato integralmente le argomentazioni in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese, eccependo, altresì, l'originaria inammissibilità del ricorso stante la cristallizzazione della pretesa conseguente alla regolare notifica degli atti prodromici.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità della impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del D.lgs. 542/1992, in quanto la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica di altri atti (inviti di pagamento ed atti di irrogazione sanzione) ad essa prodromici mai opposti, sebbene ritualmente notificati.
In particolare, sia gli inviti al pagamento sia gli atti di irrogazione sanzione relativi ad entrambi i ricorsi RGR 2369/2023 e RGR 2511/2023 sono stati regolarmente notificati a mezzo pec come risulta attestato dalle relative ricevute di consegna (cfr. all.ti da 9 a 12 documentazione della resistente Agenzia).
Difatti, l'Ufficio recupero spese di giustizia presso la Corte di Giustizia Tributaria 1° grado di Salerno ha correttamente operato in base alla specifica normativa vigente in materia di accertamento e riscossione del contributo unificato tributario prevista dal D.P.R. n. 115/2002 (c.d. T.U.S.G.).
La relativa disciplina è contenuta essenzialmente negli articoli 16 e 248, D.P.R. n. 115/2002. Nello specifico, il citato art. 248 prescrive, al comma 1, che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo,
l'Ufficio entro 30 giorni dal deposito dell'atto ”notifica alla parte, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà all'iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1- bis, in caso di mancato pagamento entro un mese”.
Il comma 2 - come modificato dall'art. 49, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato, ed in vigore dal 25 giugno 2014 - dispone testualmente che “l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio,
è depositato presso l'ufficio”.
Al comma 3 si aggiunge che “nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento”.
L'art. 16, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002, dispone “In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”.
Dal combinato disposto delle predette disposizioni deriva, pertanto, che in caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato tributario, l'Ufficio presso il quale è stato depositato il ricorso introduttivo provvede a notificare alla parte l'invito al pagamento entro il termine di trenta giorni da tale deposito, con espressa avvertenza che si procederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 71, D.P.R. n. 131/1986 in materia di imposta di registro, nonché all'iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di deposito dell'atto.
Orbene, nel caso di specie, l'Ufficio, successivamente al deposito dei ricorsi in questione, avendo riscontrato l'omesso versamento del contributo unificato dovuto in relazione al valore della controversia, provvedeva alla notifica degli inviti alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato prot. n. 78224/2023 e n.
82106/2023 nel domicilio eletto presso il difensore, secondo quanto previsto dal citato art. 248, D.P.R. n.
115/2002. Non essendo pervenuto alcun pagamento nel termine prescritto di un mese dalla notifica dei predetti inviti, il medesimo Ufficio, con separati atti prot. n. 120996/2023 e n. 122713/2023, applicava la sanzione prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del citato D.P.R. n. 115/2002 che è commisurata ai giorni di ritardo, e che nel caso in esame corrisponde al 200% dell'importo dovuto e non versato. Al riguardo, occorre evidenziare che la Corte di legittimità con l'ordinanza n. 23532 del 27.10.2020 (cfr. Cass. nn. 28284/2020
e 29210/2020) si è espressa per la prima volta sull'autonoma impugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato tributario, benché tale atto non sia menzionato nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19, D.lgs. n. 546/1992. Con la richiamata pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto impugnabile l'invito al pagamento del contributo unificato “tributario” chiarendo che “sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento”. Pertanto,
“Sorge,…, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea a acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Sez. 5, Sentenza
n. 21045 del08/10/2007)”. Inoltre, la stessa Corte, con successiva sentenza n. 16288/2021, ha chiarito che l'impugnazione non è una mera facoltà per il contribuente, bensì deve avvenire tassativamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 ovvero entro i 60 giorni dalla notifica dello stesso invito.
Infatti, “l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n.
546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (cfr. Cass. n. 21027/2022 e n. 21538/2022). Infine, sempre secondo la Suprema Corte, in caso di impugnazione di cartella di pagamento, derivante da omesso o irregolare pagamento del cut, per i vizi relativi agli atti presupposti (inviti al pagamento e avvisi di irrogazione delle sanzioni) l'inammissibilità del ricorso costituisce questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. 5, sentenza n. 26510 del 21.12.2016).
Le medesime considerazioni svolte per l'invito al pagamento possono estendersi anche al successivo avviso di irrogazione della sanzione.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, essendo decorso infruttuosamente il termine per l'impugnazione sia dell'invito al pagamento sia del successivo atto di irrogazione sanzione, la pretesa creditizia in essi contenuta si è resa incontrovertibile con impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo e, quindi, il ricorrente è decaduto dal potere di eccepire, nella presente sede, vizi inerenti ai predetti atti e alla legittimità della pretesa tributaria, così come disposto dall'art. 19 D.lgs. n. 546/92, in quanto le eventuali contestazioni dovevano essere proposte a seguito della ricezione degli atti prodromici. La cartella di pagamento impugnata, pertanto, è sindacabile solo per vizi propri e non è possibile eccepire eventuali vizi di merito degli atti impositivi pregressi ormai divenuti intangibili per mancata impugnazione, cristallizzando e rendendo irrevocabile il credito tributario (cfr. Cass. n. 9219/2018; Cass. n. 1901/2020). Ne consegue che il ricorso avverso la cartella di pagamento in assenza di vizi propri di quest'ultima, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, risulta inammissibile per violazione degli artt. 21, comma 1, e
19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992.
Deve ritenersi infondata anche la doglianza del ricorrente secondo la quale il cut deve essere posto a carico dell'Agenzia Entrate-Riscossione in quanto parte soccombente nei giudizi presupposti.
Va ricordato, infatti, che il contributo unificato, alla luce della disciplina prevista dal T.U.S.G. e secondo la giurisprudenza consolidata, costituisce un prelievo coattivo, ovvero un tributo, volto al finanziamento delle spese giudiziarie e commisurato al valore del processo.
Il principio fondamentale che sottende al rapporto tra soggetti interessati e l'esercizio della funzione giurisdizionale è quello dell'iniziativa di parte, c.d. “principio della domanda”. A sua volta, strettamente connesso al principio della domanda è il “principio dell'onere delle spese”.
Quanto al presupposto oggettivo, si osserva che, il contributo unificato è dovuto all'atto dell'iscrizione delle cause a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile, tributario e amministrativo. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, 13 e 18 del T.U.S.G., per i ricorsi principale e incidentale proposti innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria è dovuto il pagamento del cut il cui ammontare è commisurato al valore della controversia. Dunque, nel processo tributario il presupposto oggettivo del dovere contributivo risiede nella avvenuta proposizione del ricorso innanzi alle CC.G.T. In merito al presupposto soggettivo e al momento di determinazione del cut, si rileva che in base alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1, del TUSG “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo (…) è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.”
Ai fini di cui trattasi, la costituzione in giudizio avviene, nel processo di primo grado e nell'appello, mediante deposito del ricorso/appello presso l'Ufficio di segreteria, nei modi e nelle forme previste dagli artt. 22 e 53, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992.
Quindi, nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, al pagamento del CU è tenuto, di regola, il ricorrente.
In altri termini, essendo il contributo unificato finalizzato a soddisfare le spese complessive del procedimento giurisdizionale ha carattere tributario e l'obbligazione del pagamento sorge in capo al ricorrente all'atto della presentazione del ricorso.
Alcuna rilevanza può assumere ai fini dell'assolvimento del cut la circostanza che il ricorrente risulti parte vittoriosa nel giudizio. La regolazione del pagamento e della riscossione del contributo unificato trova, infatti, autonoma disciplina nel T.U.S.G. e va distinto dalle spese di giudizio che sono correlate, invece, al criterio della soccombenza. La regolamentazione delle spese nel processo tributario trova codificazione nell'art. 15 del
D.lgs. n. 546/921 che contiene il principio generale di responsabilità per le spese di giudizio in base al quale chi ha dato causa ad un giudizio con il proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto a rifondere le spese anticipate dalla controparte. La norma ricalca la formulazione dell'art. 91 c.p.c. secondo cui la parte soccombente nel giudizio civile è condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa.
Infatti, in base alla normativa citata, la parte vittoriosa che abbia effettuato il pagamento del contributo unificato potrà e dovrà agire, ai fini dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 69, D.lgs. n. 546/92, nei confronti della parte soccombente. In sostanza, solo all'esito del giudizio, in virtù del principio della soccombenza sancito per il processo tributario dall'art. 15 del D.lgs. n. 546/92, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza, comprensive del contributo unificato ai sensi del comma 2-ter, del citato art. 15, D.lgs. n. 546/92.
D'altronde l'invito al pagamento e l'atto di irrogazione della sanzione emanati in conformità ai citati artt. 248
e 16, comma 1-bis, T.U.S.G., sono atti dovuti ex lege e gli Uffici di Segreteria delle CC.G.T. hanno l'obbligo di applicare la normativa sopra citata, non residuando margini di valutazione discrezionale da parte degli stessi e non potendo certo sospendere l'irrogazione delle sanzioni in attesa dell'esito del giudizio in relazione al quale è sorto l'obbligo del pagamento del contributo unificato.
La refusione del contributo unificato insieme alle spese di lite deve essere richiesta alla controparte processuale, non all'Ufficio di Segreteria competente per la riscossione del cut, posto che fiscalmente il soggetto passivo del cut è e resta il ricorrente in virtù dell'obbligazione generatasi all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso. La regolazione delle spese del giudizio tra le parti in causa non può, quindi, incidere sul rapporto tributario in materia di cut che si instaura tra il ricorrente e l'Ufficio di Segreteria con l'iscrizione a ruolo dello stesso giudizio.
Quanto alla legittimità della sanzione irrogata si osserva che il regime sanzionatorio nel caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento del contributo unificato fa capo a normativa speciale che prevale sulla normativa generale. Sussistono notevoli differenze tra il procedimento di irrogazione delle sanzioni per mancato pagamento di imposte ex art. 16 del D.lgs. n. 472/1997 e quello per omesso ed insufficiente versamento del contributo unificato di cui agli artt. 248 e 16, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.).
Infatti, il primo ha come presupposto un atto impositivo che culmina in un atto di accertamento, che è l'atto mediante il quale l'ufficio impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale circa le imposte dovute dallo stesso.
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni relative al contributo unificato, invece, è collegato – come già detto - al precedente invito al pagamento del cut di cui all'art. 248 del T.U.S.G., notificato al difensore della parte e recante la comunicazione che l'importo indicato deve essere assolto entro 30 gg. dalla data di notifica.
In particolare, quanto all'entità della sanzione, il citato art. 16, comma 1-bis, TUSG rinvia alle percentuali previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, in materia di imposta del registro, il quale - nel testo in vigore prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 87/2024 che ha previsto una sanzione proporzionale unica del 70% “per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024” - stabiliva una forbice, dal 100 al 200%, entro cui contenere l'importo della sanzione sul maggiore importo.
Infatti, l'art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 stabiliva che, in caso di insufficiente dichiarazione di valore,
“si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta” lasciando, quindi, alle Amministrazioni il compito di fissare la gradualità della sanzione in caso di mancato pagamento del cut.
Nello specifico, è stato previsto, nella finalità di favorire il contribuente, un sistema sanzionatorio che prevede una prima percentuale del 33% per l'ipotesi di breve ritardo nel pagamento del cut richiesto con l'invito, fino a quella del 200% per il caso, più grave, di omesso pagamento entro i 90 gg. dalla predetta richiesta.
Dal combinato disposto di cui agli artt. 248 e 16, comma 1-bis, del T.U.S.G., si ricava, quindi, che il procedimento di irrogazione delle sanzioni relative al contributo unificato si fonda esclusivamente sul decorso infruttuoso del termine di trenta giorni dalla notifica dell'invito al pagamento del cut omesso o versato in misura insufficiente, senza individuare ulteriori presupposti, oggettivi o soggettivi, ai fini dell'invio della sanzione. D'altronde, già con l'invito al pagamento viene puntualmente indicato che l'omesso o insufficiente pagamento del cut comporta precise conseguenze sanzionatorie la cui entità è modulata in funzione esclusiva del termine entro il quale avverrà il pagamento.
Pertanto, nel caso di specie, la sanzione risulta legittimamente irrogata atteso l'incontrovertibile decorso del termine di 90 giorni a seguito di notifica dell'invito al pagamento che, in base alla previgente disciplina, comportava l'applicazione della sanzione pari al 200% dell'importo dovuto e non versato.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Le spese in ragione della controversa interpretazione giurisprudenziale della materia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.