Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 782
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per atti presupposti non impugnati

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del D.lgs. 542/1992, poiché la cartella di pagamento è stata preceduta da atti prodromici (inviti di pagamento e atti di irrogazione sanzione) mai opposti, sebbene ritualmente notificati. La pretesa creditizia contenuta in tali atti si è resa incontrovertibile per decorso infruttuoso dei termini di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 782
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 782
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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