Art. 7. Durata 1. La Commissione completa i suoi lavori entro quarantotto mesi dalla sua costituzione.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.