Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1080
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controparte

    Il ricorso è stato depositato in forma cartacea, non più ammessa per i ricorsi successivi al 1° settembre 2024, e non vi è prova della notifica alla controparte prima del deposito. Pertanto, non si applica la disposizione che consente la regolarizzazione del deposito telematico.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controparte

    Il ricorso è stato depositato in forma cartacea, non più ammessa per i ricorsi successivi al 1° settembre 2024, e non vi è prova della notifica alla controparte prima del deposito. Pertanto, non si applica la disposizione che consente la regolarizzazione del deposito telematico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1080
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1080
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo