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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1080/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: ALLIGO SANTI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3833/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 CF Ricorrente_1-
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
-Ag.entrate SC - SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011177000 BOLLO 2016
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011177000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011177000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011177000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione di iscrizione preventiva di fermo notificata il giorno 02/03/2025 della Agenzia delle Entrate di SC relativamente a numero quattro cartelle con iscrizione a ruolo di tasse auto per gli anni 20165,2017,2018 e 2019 rilevando la omessa notifica delle stesse e contestando la comunicazione della Agenzia, alla quale il ricorrente aveva proposto richiesta, con la quale veniva affermato che la notifica era avvenuta a mezzo spedizione di raccomandate.
Ha chiesto l'annullamento del preavviso nonchè la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto a richiedere la tassa auto
L'agenzia delle Entrate di SC non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il ricorso è stato depositato in forma cartacea alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria senza che lo stesso venisse preventivamente notificato alla Agenzia;
agli atti non vi è prova della relata di notifica del ricorso.
Ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del DLGS n. 546 del 1992 il ricorso avverso gli atti tributari deve essere notificato alla controparte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto da opporre e ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso ai sensi dell'art. 22 del richiamo decreto legislativo primo comma.
In considerazione che il ricorso, tra l'altro, è stato depositato in forma cartaceo non più ammissibile per i ricorsi proposti successivamente alla data del 1° settembre 2024, non può trovare ingresso la disposizione prevista dall'art. 16-bis, comma 4-bis DLGS n. 546 del 1992 che obbliga il giudice a concedere il termine perentorio per regolarizzare il deposito del ricorso con la relativa notifica in via telematica stante che la prova della avvenuta notifica del ricorso prima ancora di essere depositato in segreteria inibisce al giudice ala dare seguito alla disposizione richiamata.
Il ricorso è pertanto inammissibile, nulla per le spese stante l'assenza nel giudizio della controparte
P.Q.M.
La corte in composizione del giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
SS 17/01/2026
il giudice monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: ALLIGO SANTI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3833/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 CF Ricorrente_1-
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
-Ag.entrate SC - SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011177000 BOLLO 2016
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011177000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011177000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011177000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione di iscrizione preventiva di fermo notificata il giorno 02/03/2025 della Agenzia delle Entrate di SC relativamente a numero quattro cartelle con iscrizione a ruolo di tasse auto per gli anni 20165,2017,2018 e 2019 rilevando la omessa notifica delle stesse e contestando la comunicazione della Agenzia, alla quale il ricorrente aveva proposto richiesta, con la quale veniva affermato che la notifica era avvenuta a mezzo spedizione di raccomandate.
Ha chiesto l'annullamento del preavviso nonchè la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto a richiedere la tassa auto
L'agenzia delle Entrate di SC non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il ricorso è stato depositato in forma cartacea alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria senza che lo stesso venisse preventivamente notificato alla Agenzia;
agli atti non vi è prova della relata di notifica del ricorso.
Ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del DLGS n. 546 del 1992 il ricorso avverso gli atti tributari deve essere notificato alla controparte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto da opporre e ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso ai sensi dell'art. 22 del richiamo decreto legislativo primo comma.
In considerazione che il ricorso, tra l'altro, è stato depositato in forma cartaceo non più ammissibile per i ricorsi proposti successivamente alla data del 1° settembre 2024, non può trovare ingresso la disposizione prevista dall'art. 16-bis, comma 4-bis DLGS n. 546 del 1992 che obbliga il giudice a concedere il termine perentorio per regolarizzare il deposito del ricorso con la relativa notifica in via telematica stante che la prova della avvenuta notifica del ricorso prima ancora di essere depositato in segreteria inibisce al giudice ala dare seguito alla disposizione richiamata.
Il ricorso è pertanto inammissibile, nulla per le spese stante l'assenza nel giudizio della controparte
P.Q.M.
La corte in composizione del giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
SS 17/01/2026
il giudice monocratico