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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1047/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2444/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37306 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 giugno 2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 2022-37306 emesso dal Comune di Messina in relazione alla TARI per gli anno 2017 e 2018, deducendo l'illegittimità sotto vari profili e l'insussistenza della pretesa.
Il Comune di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 5 aprile 2024 n. 2121/05/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, confermava l'avviso di accertamento e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali ritenendo insussistenti i vizi denunciati e l'eccezione di decadenza.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza eccependo il difetto di costituzione nel giudizio di primo grado del Comune di Messina e la conseguente inammissibilità della documentazione prodotta e ribadendo l'eccezione di prescrizione per decorso del termine triennale nonché riproponendo gli altri motivi di ricorso.
Con memoria in data 10 dicembre 2025 l'appellante insisteva nelle conclusioni già formulate.
Il Comune di Messina si costituiva tardivamente in giudizio depositando, in data 30 dicembre 2025, controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dall'appellante riguardo alla costituzione in giudizio del Comune di Messina deve essere respinta.
Ed invero, il Dott. Difensore_2, funzionario del Comune di Messina, si è costituito in giudizio in forza di delega del Sindaco che ha la rappresentanza processuale dell'ente.
In proposito la Corte di Cassazione, con sentenza del 12 agosto 2004 n. 15639, ha avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, fermo rimanendo, in ordine alla capacità di stare in giudizio degli enti locali, ai sensi dell'art. 11, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che il Comune sta in giudizio mediante il sindaco, quale organo di rappresentanza previsto dall'ordinamento dell'ente, deve ritenersi che, poiché, come risulta dall'art. 15, comma secondo bis, del decreto citato, a tale organo di rappresentanza è consentito di farsi assistere nel giudizio da funzionari comunali, questi debbono considerarsi pienamente abilitati a sottoscrivere - beninteso in nome dell'organo rappresentativo e non già dell'ufficio ricoperto - tutti gli atti necessari per lo svolgimento della funzione di assistenza ad essi specificamente demandata, compreso, onde rendere pieno ed effettivo l'esercizio del diritto di difesa dell'ente, il potere di sottoscrivere gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto valida la costituzione del Comune nel giudizio di appello effettuata con atto sottoscritto dal funzionario responsabile dell'Ufficio tributi non in virtù dell'ufficio ricoperto, ma in quanto delegato dal sindaco alla difesa dell'ente)”.
Né occorreva alcun specifica ed ulteriore documentazione, dal momento che, come pure affermato dalla
Corte di Cassazione con ordinanza del 7 maggio 2018 n. 10867 “In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, e non assumendo rilevanza la diversità del funzionario che assume detta difesa rispetto a quello che abbia sottoscritto il ricorso. Ciò perché l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi”.
Ciò premesso, il gravame proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto alla eccepita prescrizione, correttamente il primo giudice ha ritenuto sussistere il termine quinquennale e non quello triennale dedotto dal ricorrente, dal momento che, trattandosi di obbligazioni periodiche o di durata conseguentemente sottoposte, appunto, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.
Pertanto, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2022 per l'anno 2017 e entro il 31 dicembre 2023 per l'anno 2018 e, dunque, tenuto conto della scissione degli effetti della notifica e, in ogni caso, della sospensione disposta dalle norme per l'emergenza COVID richiamate dall'appellato, anche per l'anno 2017 la notifica è avvenuta entro il predetto termine quinquennale.
Del tutto generici ed infondati appaiono anche gli altri motivi di ricorso riproposti dall'appellante.
Ed invero, la natura esecutiva dell'atto è espressamente indicata nello stesso.
Quanto alla notifica ed alla mancanza della raccomandata informativa, invece, va esclusa la necessità della raccomandata informativa, trovando applicazione, nel caso in esame le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (con conseguente inapplicabilità, quindi, anche del principio di affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 23 febbraio 2021 n.
10012 concernente, appunto, soltanto la notifica dell'atto impositivo tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982).
In proposito, occorre, innanzitutto, premettere che la Corte di Cassazione (si veda, per tutte, Cass. n. 3073 del 6 febbraio 2017) ha costantemente riconosciuto che “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”.
Ciò alla luce del chiaro tenore testuale dell'art.14 1. n.890/82, come modificato dall'art.20 1. n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, senza che tale facoltà possa ritenersi elisa dal fatto che la predetta disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d'imposta.
Ciò premesso, la non necessità, nei casi quale quello qui in esame di notifica a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi, dell'invio della raccomandata informativa è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità che questa Corte ritiene di dovere condividere. In proposito, possono ricordarsi Cass. 13 giugno 2016 n. 12083 secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”; Cass.
4 aprile 2018 n. 8293 secondo cui “in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario”; Cass. 14 novembre 2019 secondo cui “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”; e, infine, anche Cass. 10 aprile 2019 n. 10037 secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982”.
Più di recente e pur dopo la sopra citata pronunzia delle Sezioni Unite, il giudice di legittimità, con la sentenza del 12 settembre 2024 n. 24555, richiamando specificamente innumerevoli altre pronunzie, ha ancora ribadito
“il consolidato indirizzo interpretativo della Corte secondo cui, qualora la notifica dell'atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma "semplificata" di notificazione, come affermato dalla
Corte Costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'Agenzia volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”
Ancora, nessuna nullità, in assenza di specifica previsione di legge, deriva dalla mancata allegazione del bollettino per il pagamento.
L'atto risulta, poi, regolarmente sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 87 legge 54/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata (v. anche il comma 7 dell'art. 15 del D.L. n. 78/2009 che mutua la disposizione recata nell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, relativa ai soli tributi locali, puntualmente richiamata dall'appellato).
Corretta, infine, deve ritenersi la condanna alle spese processuali in conseguenza della soccombenza.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. In aderenza al criterio legale della soccombenza l'appellante, inoltre, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellato, in complessivi
E. 300,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Messina avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, in composizione monocratica, n. 2121/05/24 resa in data
5 aprile 2024, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 300,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2444/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37306 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 giugno 2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 2022-37306 emesso dal Comune di Messina in relazione alla TARI per gli anno 2017 e 2018, deducendo l'illegittimità sotto vari profili e l'insussistenza della pretesa.
Il Comune di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 5 aprile 2024 n. 2121/05/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, confermava l'avviso di accertamento e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali ritenendo insussistenti i vizi denunciati e l'eccezione di decadenza.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza eccependo il difetto di costituzione nel giudizio di primo grado del Comune di Messina e la conseguente inammissibilità della documentazione prodotta e ribadendo l'eccezione di prescrizione per decorso del termine triennale nonché riproponendo gli altri motivi di ricorso.
Con memoria in data 10 dicembre 2025 l'appellante insisteva nelle conclusioni già formulate.
Il Comune di Messina si costituiva tardivamente in giudizio depositando, in data 30 dicembre 2025, controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dall'appellante riguardo alla costituzione in giudizio del Comune di Messina deve essere respinta.
Ed invero, il Dott. Difensore_2, funzionario del Comune di Messina, si è costituito in giudizio in forza di delega del Sindaco che ha la rappresentanza processuale dell'ente.
In proposito la Corte di Cassazione, con sentenza del 12 agosto 2004 n. 15639, ha avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, fermo rimanendo, in ordine alla capacità di stare in giudizio degli enti locali, ai sensi dell'art. 11, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che il Comune sta in giudizio mediante il sindaco, quale organo di rappresentanza previsto dall'ordinamento dell'ente, deve ritenersi che, poiché, come risulta dall'art. 15, comma secondo bis, del decreto citato, a tale organo di rappresentanza è consentito di farsi assistere nel giudizio da funzionari comunali, questi debbono considerarsi pienamente abilitati a sottoscrivere - beninteso in nome dell'organo rappresentativo e non già dell'ufficio ricoperto - tutti gli atti necessari per lo svolgimento della funzione di assistenza ad essi specificamente demandata, compreso, onde rendere pieno ed effettivo l'esercizio del diritto di difesa dell'ente, il potere di sottoscrivere gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto valida la costituzione del Comune nel giudizio di appello effettuata con atto sottoscritto dal funzionario responsabile dell'Ufficio tributi non in virtù dell'ufficio ricoperto, ma in quanto delegato dal sindaco alla difesa dell'ente)”.
Né occorreva alcun specifica ed ulteriore documentazione, dal momento che, come pure affermato dalla
Corte di Cassazione con ordinanza del 7 maggio 2018 n. 10867 “In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, e non assumendo rilevanza la diversità del funzionario che assume detta difesa rispetto a quello che abbia sottoscritto il ricorso. Ciò perché l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi”.
Ciò premesso, il gravame proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto alla eccepita prescrizione, correttamente il primo giudice ha ritenuto sussistere il termine quinquennale e non quello triennale dedotto dal ricorrente, dal momento che, trattandosi di obbligazioni periodiche o di durata conseguentemente sottoposte, appunto, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.
Pertanto, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2022 per l'anno 2017 e entro il 31 dicembre 2023 per l'anno 2018 e, dunque, tenuto conto della scissione degli effetti della notifica e, in ogni caso, della sospensione disposta dalle norme per l'emergenza COVID richiamate dall'appellato, anche per l'anno 2017 la notifica è avvenuta entro il predetto termine quinquennale.
Del tutto generici ed infondati appaiono anche gli altri motivi di ricorso riproposti dall'appellante.
Ed invero, la natura esecutiva dell'atto è espressamente indicata nello stesso.
Quanto alla notifica ed alla mancanza della raccomandata informativa, invece, va esclusa la necessità della raccomandata informativa, trovando applicazione, nel caso in esame le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (con conseguente inapplicabilità, quindi, anche del principio di affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 23 febbraio 2021 n.
10012 concernente, appunto, soltanto la notifica dell'atto impositivo tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982).
In proposito, occorre, innanzitutto, premettere che la Corte di Cassazione (si veda, per tutte, Cass. n. 3073 del 6 febbraio 2017) ha costantemente riconosciuto che “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”.
Ciò alla luce del chiaro tenore testuale dell'art.14 1. n.890/82, come modificato dall'art.20 1. n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, senza che tale facoltà possa ritenersi elisa dal fatto che la predetta disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d'imposta.
Ciò premesso, la non necessità, nei casi quale quello qui in esame di notifica a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi, dell'invio della raccomandata informativa è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità che questa Corte ritiene di dovere condividere. In proposito, possono ricordarsi Cass. 13 giugno 2016 n. 12083 secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”; Cass.
4 aprile 2018 n. 8293 secondo cui “in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario”; Cass. 14 novembre 2019 secondo cui “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”; e, infine, anche Cass. 10 aprile 2019 n. 10037 secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982”.
Più di recente e pur dopo la sopra citata pronunzia delle Sezioni Unite, il giudice di legittimità, con la sentenza del 12 settembre 2024 n. 24555, richiamando specificamente innumerevoli altre pronunzie, ha ancora ribadito
“il consolidato indirizzo interpretativo della Corte secondo cui, qualora la notifica dell'atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità, giustificandosi tale forma "semplificata" di notificazione, come affermato dalla
Corte Costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'Agenzia volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”
Ancora, nessuna nullità, in assenza di specifica previsione di legge, deriva dalla mancata allegazione del bollettino per il pagamento.
L'atto risulta, poi, regolarmente sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 87 legge 54/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata (v. anche il comma 7 dell'art. 15 del D.L. n. 78/2009 che mutua la disposizione recata nell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, relativa ai soli tributi locali, puntualmente richiamata dall'appellato).
Corretta, infine, deve ritenersi la condanna alle spese processuali in conseguenza della soccombenza.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. In aderenza al criterio legale della soccombenza l'appellante, inoltre, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellato, in complessivi
E. 300,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Messina avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, in composizione monocratica, n. 2121/05/24 resa in data
5 aprile 2024, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellato, in complessivi E. 300,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente