Articolo 14 della Legge 5 giugno 1990, n. 148
Articolo 13Articolo 15
Versione
30 giugno 1990
Art. 14. (Scuola elementare non statale). 1. La scuola elementare parificata e' tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali.
2. La scuola elementare autorizzata e' tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia.
Entrata in vigore il 30 giugno 1990
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