Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2026, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, via Pasquale Fiore, -OMISSIS-4;
contro
- Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (CS, di seguito, anche: “Istituto tumori”), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Bari, via Principe Amedeo, -OMISSIS-24;
nei confronti
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Modugno (BA), via Roma, n. 95/A;
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Daloiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato da -OMISSIS- il 23 febbraio 2026:
- della deliberazione del Commissario straordinario dell’CS “Giovanni Paolo II” -OMISSIS- del 17 dicembre 2025 avente ad oggetto la nomina del Direttore dell’Unità operativa complessa di -OMISSIS- dell’Istituto tumori e il conferimento del relativo incarico;
- del “messaggio PEC” del 16 dicembre 2025, pervenuto dall’CS alla ricorrente, a mezzo del quale si invitava a verificare l’esito del procedimento, con riferimento alla posizione -OMISSIS-;
- dei verbali -OMISSIS- (dell’8 aprile 2025) e -OMISSIS- della Commissione di valutazione;
- delle determinazioni assunte in sede di valutazione dei titoli, che si deduce sia stata realizzata il 19 maggio 2025;
- delle risultanze di cui al ridetto verbale -OMISSIS-;
- dell’“annotazione” del Commissario straordinario posta a margine della nota -OMISSIS- del 9/12/25 (indicata ma non esibita);
- del contratto – ove stipulato – tra CS e la dott. -OMISSIS-, ancorché non depositato e/o osteso, quale che sia la sua decorrenza;
- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti endoprocedimentali, e comunque di ogni e qualsiasi determinazione anche se non ostesa che abbia supportato o reso possibile e/o non impedito la illegittima decisione di attribuire la nomina di vincitrice alla dott. -OMISSIS- o la posizione in graduatoria della dott. -OMISSIS-, prima della dott. -OMISSIS-;
per l’accertamento immediato e già in via cautelare
- dell’errore come sopra dedotto, con altrettanto immediata sostituzione dei punteggi in tutti gli atti concorsuali, nessuno escluso ed eccettuato, laddove viene indicato anche l’erroneo punteggio finale, pari a 57,40, in luogo di quello giusto, pari a 58,90, con la conseguente ascesa della dott. -OMISSIS- al secondo posto in graduatoria, al posto della controinteressata dott. -OMISSIS-, attestata al punteggio di 57,60, che quindi si attesta al terzo posto, per poi – in accoglimento delle censure – accertarsi il diritto della dott.ssa -OMISSIS- ad essere nominata vincitrice di questo concorso al di sopra di ogni valutazione relativa alle altre candidate, con obbligo di stipula immediata del contratto in suo favore;
nonché
per il risarcimento dei danni subìti e subendi dalla ricorrente in esito alla sua illegittima pretermissione nella procedura per cui è causa, nonché specificamente per essere stata ingiustamente ed erroneamente collocata in graduatoria al terzo posto, in luogo del secondo, per la superficialità espressa dalla Commissione e dall’amministrazione controinteressata, in persona del Responsabile del Procedimento e del Direttore responsabile proponente, per aver attestato un dato istruttorio errato, persino nella semplice indicazione aritmetica di una somma, che ha deviato l’ordine vero della collocazione in graduatoria delle candidate;
per quanto riguarda il ricorso incidentale, notificato e depositato da -OMISSIS- il 7 marzo 2026:
- dei verbali della Commissione di valutazione -OMISSIS- dell’8 aprile 2025 e -OMISSIS- del 2 dicembre 2025;
- della deliberazione del Commissario straordinario dell’CS resistente -OMISSIS- del 17 dicembre 2025 nonché della deliberazione -OMISSIS-42 del 27 febbraio 2026, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente principale il maggior punteggio di 30,90 per la valutazione del curriculum , rispetto a quello effettivamente spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’Istituto tumori, di -OMISSIS- nonché il ricorso incidentale da quest’ultima proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. LO LL e uditi per le parti i difensori l'avv. Fabrizio Lofoco, per la ricorrente, l'avv. Massimo Felice Ingravalle, per l'Ente resistente, l'avv. Raffaele Daloiso, per la controinteressata -OMISSIS-, e l'avv. Claudia Pironti, per la controinteressata -OMISSIS-;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione -OMISSIS- del 1° dicembre 2024, l’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (CS) ha bandito un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di -OMISSIS-. Al termine delle operazioni valutative, è risultata prima classificata la prof.ssa -OMISSIS-.
Pertanto, l’Istituto, con la deliberazione -OMISSIS- del 17 dicembre 2025, nel prendere atto degli esiti del procedimento valutativo, ha approvato la graduatoria e ha dichiarato vincitrice la prof.ssa -OMISSIS-, cui è stato conferito il predetto incarico quinquennale.
1.1. Con ricorso notificato il 14 febbraio 2026 e ritualmente depositato il 23 successivo, la dott.ssa -OMISSIS- – classificatasi al terzo posto ma poi ricollocata come seconda classificata, preso atto di un errore di calcolo – ha impugnato gli esiti della predetta procedura, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 97 Cost, dell’art. 3 della l. -OMISSIS-41/1990, del regolamento regionale -OMISSIS-4/2023, nonché eccesso di potere sub specie di ingiustizia manifesta, erronea presupposizione di fatto e di diritto, illogicità e sviamento.
2. In data 24 febbraio 2026, si è costituita in giudizio, quale controinteressata e prima classificata nella procedura de qua , la prof.ssa -OMISSIS-, la quale – con successiva memoria del 7 marzo 2026 – ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3868/2026 del 20 febbraio 2026. In via subordinata, la controinteressata ha eccepito ulteriori profili di inammissibilità delle censure formulate dalla ricorrente principale, in quanto volte a ottenere una rivalutazione soggettiva dei giudizi discrezionalmente assunti della Commissione di concorso; ha comunque concluso per l’infondatezza nel merito del mezzo di gravame.
Con la medesima memoria difensiva, la controinteressata ha poi proposto ricorso incidentale, impugnando gli atti indicati in epigrafe per eccesso di potere e difetto di motivazione nella misura in cui sarebbe stato attribuito alla ricorrente principale un punteggio superiore a quello effettivamente spettante.
3. Con atto del 26 febbraio 2026, l’Istituto tumori si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; quindi, in via subordinata, la sua improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, in relazione alla rettifica del punteggio medio tempore intervenuta, con conseguente avanzamento della ricorrente principale dal terzo al secondo posto nella graduatoria rettificata in via di autotutela. In ogni caso, ad avviso della difesa dell’Ente resistente, vi sarebbe l’inammissibilità e/o l’infondatezza del predetto mezzo di gravame avuto riguardo ai profili di discrezionalità tecnica sottesi all’attribuzione di punteggi effettuata dalla Commissione di valutazione.
4. In data 27 febbraio 2026, si è costituita in giudizio – quale controinteressata – anche la dott.ssa -OMISSIS-, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale previa riunione di questo giudizio con altro – in trattazione alla Sezione in intestazione – già instaurato dalla stessa controinteressata per contestare la medesima procedura selettiva.
5. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, le parti interessate hanno espressamente dichiarato – come da verbale di udienza – di rinunciare ai termini a difesa in relazione al ricorso incidentale notificato e depositato dalla controinteressata in data 7 marzo 2026. Nel corso della discussione di rito è stato dato formale avviso alle parti circa la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., quindi, senza opposizioni sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Assume rilievo preliminare e assorbente, rispetto a ogni altra eccezione in rito, la questione di giurisdizione.
6.1. Al riguardo, mette conto rilevare che, rispetto alle procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, ossia per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, la giurisprudenza amministrativa recente – con un orientamento in via di consolidamento ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3684/2025, n. 578/2025, -OMISSIS-13/2025 n. 8344/2024) – ha avuto modo di affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa, alla luce della novella legislativa intervenuta – per effetto dell’art. 20, comma 1, della l. -OMISSIS-18/2022 – sull’art. 15, comma 7- bis , del d.lgs. n. 502/1992.
A questo risultato si è pervenuti, in estrema sintesi, sulla base di taluni significativi “indici” testuali, rinvenibili sia nella normazione primaria, come innovata, sia negli avvisi “pubblici” via via banditi dalle Amministrazioni sanitarie, dai quali sarebbe desumibile la natura “concorsuale” della procedura de qua .
In particolare, nelle menzionate pronunce del Consiglio di Stato è stato evidenziato come il “nuovo” sistema – delineato dal citato art. 15, comma 7- bis , del d.lgs. n. 502/1992 – preveda:
- lo svolgimento di prove d’esame e la predisposizione di criteri di valutazione “fissati preventivamente” ;
- la formazione di una “graduatoria dei candidati” vincolante per il direttore generale che poi procede alla nomina;
- il venir meno della natura fiduciaria dell’incarico il quale, invece, è attribuito al “candidato che ha conseguito il miglior punteggio” , senza la facoltà, in precedenza riconosciuta al direttore generale, di derogare all’ordine di merito dei candidati idonei;
- il venir meno del carattere interno della procedura selettiva, che invece avrebbe assunto connotati pienamente pubblicistici, essendo aperta anche a soggetti “esterni”, ossia non legati all’Amministrazione da un rapporto di lavoro già in essere.
6.2. A fronte di questi elementi innovativi, si sono comunque registrate posizioni ermeneutiche di segno contrario che – pur dopo le modifiche introdotte con l’art. 20, comma 1, della l. -OMISSIS-18/2022 e nel solco della costante giurisprudenza già formatasi sull’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo vigente fino al 26 agosto 2022 – hanno comunque escluso la natura concorsuale delle procedure de quibus , con conseguente preservazione della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, riguardo a controversie quale quella oggi in esame ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, n. 6534/2024). L’orientamento del giudice amministrativo che declina la propria giurisdizione fa leva sull’art. 63, comma 1, del d.lgs. -OMISSIS-65/2001, evidenziando che anche il privato datore di lavoro può predisporre regole per l’individuazione, tra i propri dipendenti, dei destinatari degli incarichi dirigenziali e che la giurisdizione del giudice ordinario, in subiecta materia , prescinde dalla natura discrezionale o vincolata della procedura di conferimento. Inoltre, secondo quest’ultimo filone interpretativo, andrebbe ridimensionata la circostanza che la procedura sia “aperta” anche a sanitari non dipendenti della medesima azienda sanitaria che bandisce la selezione, atteso che il presupposto per l’attribuzione degli incarichi in parola sarebbe comunque rinvenibile nella pregressa appartenenza del candidato al ruolo unico della dirigenza sanitaria ( cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. IV, -OMISSIS-731/2025).
6.3. Ciò posto, il Collegio non può ignorare che, come peraltro eccepito dalle difese tanto dell’Istituto resistente quanto della prima classificata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state recentemente chiamate a pronunciarsi per risolvere i predetti contrasti giurisprudenziali a seguito del rinvio pregiudiziale sollevato – ai sensi dell’art. 363- bis c.p.c. – dal T.A.R. Liguria, Sez. II, con l’ordinanza -OMISSIS-34/2025 del 3 marzo 2025. In quella sede, il T.A.R. Liguria ha posto la “questione interpretativa degli artt. 15, comma 7- bis d. lgs. 502/92 e 63 d.lgs. 165/01 in ordine alla giurisdizione sulle controversie relative alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa”.
6.4. In particolare, con sentenza n. 3868/2026 del 20 febbraio 2026, le Sezioni Unite della Suprema Corte – dopo avere confermato l’ammissibilità del rimedio del rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice amministrativo e ripercorso l’ excursus normativo sul lavoro pubblico contrattualizzato, con particolare riferimento alla disciplina del settore sanitario, nonché i diversi orientamenti in punto di giurisdizione, come sopra sintetizzati – hanno espresso il seguente principio di diritto: ‹‹ anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 20 della legge -OMISSIS-18 del 2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. -OMISSIS-65 del 2001 ››.
6.5. La Corte di Cassazione ha innanzitutto evidenziato un difetto di coordinamento tra il d.P.R. n. 484/1997 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e le disposizioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 (nella formulazione successiva alla modifica di cui al d.lgs. -OMISSIS-29/1999). Dunque, ha affermato ‹‹l’irrilevanza che la selezione per l'attribuzione dell' incarico, rimessa ad apposita commissione, sia "aperta" anche a sanitari che non siano dipendenti dell'Azienda Sanitaria che l'ha bandita, posto che, in base all'ordito normativo innanzi illustrato e alla prevalenza della fonte legislativa, il presupposto per detta attribuzione, in ogni caso, è - come detto - l'aver superato il concorso pubblico per l'immissione nel ruolo "unico" della dirigenza sanitaria, che, in tale (ossia "unico"), costituisce la provvista di personale dirigenziale al quale attribuire gli incarichi pertinenti alla relativa funzione››.
6.6. È stato sancito poi che “la morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualifica dirigenziale disegnata dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere che l'attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base alla selezione di cui all'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992, possa integrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro”.
6.7. Su tali basi, dopo aver escluso la sussistenza di un concorso in senso tecnico, non solo ove inteso come “assunzione di personale”, ma anche nella sua dimensione “interna”, ossia di progressione di carriera, la Corte ha anche precisato “che i provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro-organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico che perseguono” .
6.8. Inoltre, pur senza soffermarsi, singolarmente, su ciascuno degli elementi caratterizzanti la rinnovata procedura selettiva – svolgimento di prove di esame, elaborazione preventiva dei criteri di valutazione, formazione di una graduatoria dei candidati, attribuzione dell’incarico al candidato che ha conseguito il miglior punteggio –, aspetti distintamente esaminati e valorizzati dal Consiglio di Stato nelle sentenze che hanno dichiarato, in senso opposto, la giurisdizione amministrativa, le Sezioni Unite hanno comunque ritenuto che “il limite alla discrezionalità datoriale, con l'imposizione della nomina del dirigente-candidato che, all'esito della valutazione comparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trova giustificazione nell'esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost”.
6.9. Le Sezioni Unite hanno poi concluso: “A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametri obiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno della fiduciarietà dell'incarico dirigenziale potrà, infatti, rendere più incisivo l’intervento giudiziale nel caso di vizi della procedura, semmai attingendo anche a rimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio”.
7. Per quanto sopra e alla luce del principio di diritto enunciato nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
La natura, in rito, della presente decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio può essere riproposto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
NM IA, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
LO LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LL | NM IA |
IL SEGRETARIO