Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 22/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2025, proposto da
RS KA, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Francesco Uselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento della Prefettura di Bologna prot. N. P-BO/L/N/2024/115395, emesso il 10.09.2025, e notificato il 10.09.2025 con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data 28.10.2024;
-di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. SS FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2025 e munito di istanza cautelare, KA RS ha impugnato il provvedimento di data 10.9.2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bologna ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio e formazione professionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per il tramite della società Flora srls con sede di Bologna.
Il suddetto provvedimento di rigetto risulta motivato nel seguente modo: “ 1.PDS per studio in corso di validità (quello prodotto è scaduto nel 2023); 2. contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate (quello prodotto è incompleto e mancante di registrazione); 3. Contratto di soggiorno MOD Q (quello inviato è incompleto ”.
Per quanto qui interessa, in punto di fatto il ricorrente ha premesso:
-che a seguito di domanda della società Flora srls il ricorrente faceva ingresso in Italia il 22.5.2022 con un visto per motivi di studio – tirocinio;
-che la società Flora srls consegnava al tirocinante in data 18.4.2023 la proposta di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs n. 81/2015) e in data 20.5.2023 prendeva avvio il periodo di tirocinio;
-che in data 28.5.2022 la Questura di Bologna rilasciava il permesso di soggiorno per studio – tirocinio, con scadenza alla data dell’1.6.2023;
-che all’esito del periodo di tirocinio, in data 28.10.2024 la società Flora srls presentava alla Prefettura di Bologna, Sportello Unico per l’Immigrazione istanza per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio – tirocinio a lavoro subordinato;
-che in data 6.5.2025 lo Sportello Unico Immigrazione notificava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis L. 241/1990;
-che il ricorrente stipulava contratto di lavoro a tempo indeterminato e notificava tempestivamente memorie e osservazioni al responsabile dell’Ufficio competente;
-che in data 10.9.2025 era notificato il provvedimento di rigetto impugnato.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi. “ Illegittimità del provvedimento di rigetto in merito all’istanza di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio ex art. 39 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato del D.Lgs 286/1998; eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione di legge, ingiustizia grave e manifesta ”; in estrema sintesi, il ricorrente, dopo aver evidenziato che tra la data di presentazione dell’istanza e il provvedimento impugnato sarebbero decorsi inutilmente due anni, ha lamentato che, per giurisprudenza consolidata, l’avvenuta scadenza del permesso di soggiorno per tirocinio non pregiudicherebbe la conversione del titolo se il rapporto di lavoro fosse stato instaurato, con sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato, quando il permesso di soggiorno per tirocinio era ancora valido, anche tenuto conto di quanto disposto dall’art. 5, comma 5 del TUI.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricordo per infondatezza.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza maggioritaria (seppur non unanime) ha evidenziato che “il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce causa di decadenza dell'esercizio di detto diritto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 07/06/2005, n.2654; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 08/06/2020, n. 176 e n. 304 del 4.4.2019; T.A.R. Toscana, sez. II, 04/03/2016, n. 377). Sebbene, a rigore, la conversione di un titolo richieda, in senso logico e giuridico, la validità in corso dello stesso titolo di cui si chiede la conversione, tuttavia ragioni sistematiche fanno propendere per la possibilità di attribuire eccezionalmente efficacia “sanante” agli elementi di fatto preesistenti e a quelli sopravvenuti al verificarsi del termine decadenziale, tanto più allorché il lasso di tempo trascorso tra la presentazione dell’istanza e il compiersi del termine di decadenza sia veramente esiguo (…). L’art. 5, comma 5, del T.U.I. attribuisce rilevanza ad elementi di fatto, anche non preesistenti e anche non rappresentati nell’istanza di rinnovo o rilascio del permesso, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, da cui sia possibile trarre un giudizio prognostico favorevole circa la capacità reddituale futura del richiedente, mostrando così il favor del Legislatore per la concreta e attuale volontà dello straniero di integrarsi nella società italiana mediante lo svolgimento di attività lavorativa ed il lecito procacciamento di mezzi di sostentamento ( Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2022, n. 7525 ).
Nel caso in esame, però, non sono riscontrabili i presupposti richiesti dal suddetto orientamento giurisprudenziale.
In ordine alla scansione temporale dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno per tirocinio in data 28.5.2022 con scadenza l’1.6.2023; il tirocinio formativo ha avuto inizio presso la ditta Flora srls solo in data il 22.5.2023 (qualche giorno prima della scadenza del titolo di soggiorno) con durata fino al 21.5.2025; la domanda di conversione del permesso di soggiorno è stata presentata solo in data 28.10.2024, cioè oltre un anno dopo la scadenza del titolo da convertire (scaduto l’1.6.2023).
Peraltro –e la circostanza appare dirimente – parte ricorrente, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non ha prodotto agli atti del giudizio un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha prodotto unicamente il contratto formativo con la ditta Flora srls di durata 22.5.2023-21.5.2025. Dunque, non è stato allegato quell’elemento sopravvenuto e favorevole all’interessato, costituito dal contratto di lavoro, idoneo a dimostrare (non tanto la disponibilità quanto) la capacità reddituale, che avrebbe potuto consentire di privilegiare un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso e, quindi, di formulare una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento dell’interessato nel mondo del lavoro.
Già sotto tale profilo, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sotto autonomo e distinto profilo, si deve aggiungere, inoltre, che parte ricorrente non ha affrontato, contestandone la fondatezza, gli altri due elementi (autonomamente) ostativi evidenziati nel provvedimento gravato e posti a fondamento del rigetto della domanda di conversione, rappresentati dal contratto di locazione, prodotto incompleto e mancante di registrazione, e dal contratto di soggiorno MOD Q, prodotto in modo incompleto.
Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SS FE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS FE | PA IE |
IL SEGRETARIO