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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 5437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5437 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Lidia Greco Presidente Estensore dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
1429/2025 R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Nicosia Angelo giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicosia Angelo giusta procura in atti;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 21/03/2025, e Parte_1 Parte_2
- premettendo di avere contratto matrimonio il 21/07/2001 a Catania e che dalla loro unione sono nati i figli , a Catania in data 02/12/2002, e , a Catania in data Persona_1 Persona_2
30/08/2006 - hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 21/07/2001, atto n. 503, parte 2^ serie A del Registro degli Atti di matrimonio dell'ufficio di stato civile del
Comune di Catania, tra la sig.ra , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._3
, e , nato a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_2 [...]
), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania, a mezzo di rituale C.F._4 comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare che i coniugi danno atto di rinunziare reciprocamente a qualsiasi richiesta a carattere di alimenti o mantenimento;
3) Il marito, sig. , verserà mensilmente alla moglie, sig.ra Parte_2 [...]
, la complessiva somma di Euro 350,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli e ormai maggiorenni, ma non già Per_1 Per_2 autonomi dal punto di vista economico;
4) I coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno con riguardo alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli nel corso degli anni secondo il seguente criterio:
a) Senza il preventivo consenso dell'altro genitore: spese relative alla retta scolastica, alle tasse universitarie, per l'acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari, del corredo scolastico, per la mensa scolastica e per l'eventuale servizio di scuolabus, le spese per tickets inerenti prestazioni sanitarie coperte dal SSN e spese farmaceutiche conseguenziali, spese per attività sportive e ludiche;
b) Con il preventivo consenso dell'altro genitore: le spese per visite mediche e prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, per apparecchi sanitari ed ortodontici, per lezioni scolastiche private, stages, corsi di lingua straniera, corsi di musica ed acquisto relativo strumento musicale, gite scolastiche con pernottamento, scuole ed università private, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica e relativa attrezzatura, le spese relative all'iscrizione all'università, per attività sportiva, la frequentazione di centri estivi, acquisto di mezzi locomozione e spese connesse, acquisto telefoni cellulari, spese di comunione- cresima. In ogni caso, i coniugi, qualora dovessero insorgere contrasti sulla natura delle spese, si atterranno ai criteri dettati dalle linee guida sul mantenimento dei figli dettate dal Tribunale di
Catania.”
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza n. 458/2024 pubblicata il 17/01/2024 emessa nel procedimento per separazione consensuale RG n.
12483/2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso. Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1429/2025 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 21.07.2001 tra e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Catania atto n. 503, parte II, serie A, anno 2001, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente est. dott.ssa Lidia Greco
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
1429/2025 R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Nicosia Angelo giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicosia Angelo giusta procura in atti;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 21/03/2025, e Parte_1 Parte_2
- premettendo di avere contratto matrimonio il 21/07/2001 a Catania e che dalla loro unione sono nati i figli , a Catania in data 02/12/2002, e , a Catania in data Persona_1 Persona_2
30/08/2006 - hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 21/07/2001, atto n. 503, parte 2^ serie A del Registro degli Atti di matrimonio dell'ufficio di stato civile del
Comune di Catania, tra la sig.ra , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._3
, e , nato a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_2 [...]
), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania, a mezzo di rituale C.F._4 comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare che i coniugi danno atto di rinunziare reciprocamente a qualsiasi richiesta a carattere di alimenti o mantenimento;
3) Il marito, sig. , verserà mensilmente alla moglie, sig.ra Parte_2 [...]
, la complessiva somma di Euro 350,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli e ormai maggiorenni, ma non già Per_1 Per_2 autonomi dal punto di vista economico;
4) I coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno con riguardo alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli nel corso degli anni secondo il seguente criterio:
a) Senza il preventivo consenso dell'altro genitore: spese relative alla retta scolastica, alle tasse universitarie, per l'acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari, del corredo scolastico, per la mensa scolastica e per l'eventuale servizio di scuolabus, le spese per tickets inerenti prestazioni sanitarie coperte dal SSN e spese farmaceutiche conseguenziali, spese per attività sportive e ludiche;
b) Con il preventivo consenso dell'altro genitore: le spese per visite mediche e prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, per apparecchi sanitari ed ortodontici, per lezioni scolastiche private, stages, corsi di lingua straniera, corsi di musica ed acquisto relativo strumento musicale, gite scolastiche con pernottamento, scuole ed università private, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, attività sportiva agonistica e relativa attrezzatura, le spese relative all'iscrizione all'università, per attività sportiva, la frequentazione di centri estivi, acquisto di mezzi locomozione e spese connesse, acquisto telefoni cellulari, spese di comunione- cresima. In ogni caso, i coniugi, qualora dovessero insorgere contrasti sulla natura delle spese, si atterranno ai criteri dettati dalle linee guida sul mantenimento dei figli dettate dal Tribunale di
Catania.”
All'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza n. 458/2024 pubblicata il 17/01/2024 emessa nel procedimento per separazione consensuale RG n.
12483/2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso. Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1429/2025 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 21.07.2001 tra e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Catania atto n. 503, parte II, serie A, anno 2001, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente est. dott.ssa Lidia Greco