Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo CIliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 6454/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 02/04/2024 avverso il provvedimento n. Cat.
A.12/2024/Uff.Immigrazione – 1°Sezione, emesso il 17/01/2024 dalla Questura di Venezia e notificato il 04/03/2024, promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. Francesco Mason
-attore- CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, P.IVA_1
Con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l'annullamento e/o la disapplicazione del decreto n. 03/2024 Div. P.A.S.I. del 17 gennaio 2024 del Questore della Provincia di Venezia e notificato a mani del Sig alia Parte_1 Parte_1
sempre in via principale: accertare e dichiarare il diritto del Sig Parte_1
(alias al rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] Parte_1 protezione speciale ex art. 19, co.
1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998, e per l'effetto ordinare alla
Questura del luogo di residenza di rilasciare un permesso di soggiorno a tale titolo. Spese, diritti e onorari di lite integralmente rifusi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale rigettare il ricorso, in quanto infondato.
Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, va osservato che il ricorrente ha lasciato il proprio Paese di origine ed è entrato in Italia il 10/03/2021 quando era ancora minorenne (cfr. doc. 2 – permesso di soggiorno minore non accompagnato) e tale circostanza è riconosciuta anche dal CP_1 nterno – Questura di Venezia, che nella propria comparsa di risposta
[...] del 27/12/2024 attesta: “In data 19 maggio 2021, venne rilasciato al medesimo un permesso di soggiorno per minore età”. Quanto appena esposto, costituisce di per sé un elemento sufficiente per ritenere esistente il diritto al riconoscimento della protezione speciale, perché connota una
Pag. 2 di 4 situazione di vulnerabilità per come statuito dall'art. 19, comma 1-bis del
D.Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) e per come recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, la quale ha disposto: “I motivi risultano, invece, fondati nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, lamentano che il Collegio adito abbia completamente trascurato la condizione di vulnerabilità del ricorrente, in relazione al suo stato di migrante minorenne” (cfr. Cass. n. 17504/2021).
Ad abundantiam, si rileva che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
06/01/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Risulta che egli sia stato ospitato da un connazionale, in un immobile sito a Venezia-Mestre (cfr. doc. 26 – dichiarazione di ospitalità con data
13/12/2024).
Il ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale, ha documentato di aver frequentato più corsi di alfabetizzazione in lingua italiana;
il primo è stato erogato dalla cooperativa
(cfr. doc. 4 – attestato del 11/05/2021), il secondo Parte_2 tenuto dal Patronato nei mesi di luglio e agosto 2021 (cfr. doc. 5 – CP_2 attestato rilasciato il 03/08/2021) ed il terzo cofinanziato dall'UE e realizzato sempre dall' dal 20/07/2021 al 01/10/2021 (cfr. doc. 6 – CP_2 attestato di frequenza e profitto). Si riconosce, inoltre, lo svolgimento di un tirocinio formativo per il tramite della come aiuto cuoco presso Pt_2
Orient Experience s.n.c. di dal 23/08/2021 al Controparte_3
23/02/2022 (cfr. doc. 8 – progetto individuale;
doc. 9 – busta paga agosto
2021).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Egli ha lavorato come operaio aiuto cuoco presso l'azienda Trattoria da
Sara di Noura Sabir con contratto a tempo determinato dal 01/04/2023 al
30/06/2023, e tale contratto si è trasformato in indeterminato a partire dal
03/07/2023 (cfr. doc. 10 – contratto di lavoro;
doc. 11 – lettera di
Pag. 3 di 4 trasformazione del contratto;
doc. 12 – buste paga da aprile 2023 a febbraio
2024; doc. 25 – CUD 2024). Sempre con la qualifica di operaio aiuto cuoco, il richiedente ha sottoscritto un altro contratto di apprendistato presso la società AT AZ OS & C. inizialmente dal Parte_3
13/02/2024 al 31/08/2024, tuttavia il contratto si è, poi, prorogato prima fino al 14/09/2024 e, successivamente, al 31/10/2024 (cfr. doc. 13 – contratto di apprendistato;
doc. 14 – busta paga febbraio 2024; doc. 23 – lettere di proroga;
doc. 24 – buste paga da marzo a luglio 2024 e settembre- ottobre 2024).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Quanto alle spese, le stesse andranno compensate stante la peculiarità delle situazioni giuridiche soggettive oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (C.U.I. Parte_1
) al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione Nume_1 speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 06/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
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