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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
GU IE, OR
LL RT, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 TASSA AUTOMOBIL 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 TASSA AUTOMOBIL 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 TASSA AUTOMOBIL 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate
Resistente: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso;
con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04876202500001840000, in relazione a 6 cartelle esattoriali recanti un debito complessivo pari ad euro 114.769,75, sostenendone l'illegittimità.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
In corso di causa, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di avere aderito alla c.d. “rottamazione quinquies”.
La causa è stata decisa all'udienza del 10.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la rinuncia al ricorso (cfr. memoria 09.02.2026) motivata con l'adesione alla c.d. “rottamazione quinquies” (art. 1, commi 82-101, L. 199/2025) occorre dichiarare estinto il processo.
A prescindere dal verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1 comma 87 L. 199/2025, il ricorrente ha in ogni caso “abbandonato” il giudizio (questo il verbo utilizzato in memoria 09.02.2026), né la controparte ha effettivo interesse alla sua prosecuzione.
Vista la particolarità della controversia, le spese devono essere integralmente compensate, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente (Agenzia delle Entrate – Riscossione, assente all'udienza del 10.02.2026, nulla ha eccepito in proposito).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per abbandono del ricorso a seguito di adesione alla rottamazione quinquies. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
GU IE, OR
LL RT, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 TASSA AUTOMOBIL 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 TASSA AUTOMOBIL 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 TASSA AUTOMOBIL 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04876202500001840000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate
Resistente: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso;
con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04876202500001840000, in relazione a 6 cartelle esattoriali recanti un debito complessivo pari ad euro 114.769,75, sostenendone l'illegittimità.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
In corso di causa, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di avere aderito alla c.d. “rottamazione quinquies”.
La causa è stata decisa all'udienza del 10.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la rinuncia al ricorso (cfr. memoria 09.02.2026) motivata con l'adesione alla c.d. “rottamazione quinquies” (art. 1, commi 82-101, L. 199/2025) occorre dichiarare estinto il processo.
A prescindere dal verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1 comma 87 L. 199/2025, il ricorrente ha in ogni caso “abbandonato” il giudizio (questo il verbo utilizzato in memoria 09.02.2026), né la controparte ha effettivo interesse alla sua prosecuzione.
Vista la particolarità della controversia, le spese devono essere integralmente compensate, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente (Agenzia delle Entrate – Riscossione, assente all'udienza del 10.02.2026, nulla ha eccepito in proposito).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per abbandono del ricorso a seguito di adesione alla rottamazione quinquies. Spese compensate.