Articolo 8 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 aprile 1963
Art. 8.

L'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000".
Entrata in vigore il 12 aprile 1963
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