Art. 8.
L'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000".
L'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000".