Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
Integra il delitto di furto aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento e non quello di truffa la condotta di chi abbia prelevato generi alimentari e casalinghi dagli scaffali di un supermercato, occultandoli all'interno di scatoloni svuotati del prodotto originario, poiché essa è finalizzata ad eludere i controlli visivi per superare con frode la custodia apprestata dall'avente diritto.
Commentario • 1
- 1. L'aggravante della destrezzaAlessia Fraino · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2019
Brevi note a margine di Cassazione, V sezione penale del 26 febbraio 2019 n. 8433. Sommario: 1. Premessa; 2. La destrezza nella dottrina e nella giurisprudenza; 3. L'ultima pronuncia della Cassazione: il “gesto fulmineo” configura la destrezza. 1. Premessa Con la recente pronuncia del 26 febbraio 2019, la V sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulla configurabilità dell'aggravante specifica del furto prevista dall'art. 625, co. 1, n. 4, c.p. Etimologicamente il termine “destrezza” è ricondotto all'aggettivo “destro”, cioè colui che agisce con sagacia. Destrezza, nel lessico comune, significa infatti agilità, prontezza fisica ed intellettuale nell'azione, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2008, n. 47394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47394 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/11/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2044
Dott. IZZO Gioacchino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35889/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 11 aprile 2005 dalla Corte di appello di Milano;
- udita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
- sentito il difensore d'ufficio dell'imputato, avv. LOMBARDO Domenico di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 27 settembre 2004, il Tribunale di Pavia dichiarava IO SA colpevole del reato di furto, commesso, in concorso con TT LL, in San Martino Siccomario, in data 12 ottobre 2002, in danno del supermercato BENNET e lo condannava alle pene di mesi quattro di reclusione e di Euro 200,00 di multa, riconosciuta la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 c.p., n. 4) prevalente sulle contestate circostanze aggravanti (art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, e recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale).
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la responsabilità dell'imputato e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escluse le circostanze aggravanti contestate, riduceva le pene a mesi tre di reclusione ed Euro 120,00 di multa.
2.1. La Corte territoriale affermava che gli elementi probatori acquisiti non consentivano di ricostruire i fatti in termini diversi da quelli prospettati dal primo giudice.
In particolare, le dichiarazioni rese dal maresciallo dei Carabinieri Samuel SI e da Marco NE, vice direttore del supermercato, confermavano la sussistenza dei fatti descritti nel capo di imputazione.
2.2. Rilevava, inoltre, la Corte che i fatti erano stati correttamente ricondotti al paradigma del furto e non a quello, invocato dall'imputato, della truffa, precisando che, in ogni caso, la querela proposta avrebbe consentito di procedere anche per tale ultimo reato.
3. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, con atto personalmente sottoscritto, chiedendone l'annullamento.
Deduce mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto.
Rileva:
- che le dichiarazioni rese dai testimoni citati (il vice direttore non era alle casse al momento del fatto ed il maresciallo era arrivato dopo) erano "insufficienti" per ricostruire "la dinamica del presunto furto";
- che gli stessi giudici di appello avevano affermato che "dal capo di imputazione e dalle dichiarazioni testimoniali" non era stato possibile evincere "la quantità e la qualità della merce sottratta";
- che "nulla impediva di credere" che la cassiera avesse erroneamente conteggiato i prodotti presenti nel carrello;
- che la presunta manovra di occultamento della merce all'interno delle scatole di birra poteva essere considerata un raggiro idoneo a trarre in inganno la cassiera del supermercato;
che, trattandosi di truffa, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza della querela, atteso che la medesima faceva esclusivo riferimento al furto;
- che nessuno era stato in grado di spiegare il ruolo da lui avuto nella vicenda (era un semplice "accompagnatore" del LL). MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è inammissibile.
Il vizio motivazionale denunciato è palesemente insussistente. La sentenza impugnata è sufficientemente motivata, anche in virtù del richiamo alla decisione di primo grado, sia con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
4.1. Quanto all'affermazione di responsabilità, il primo giudice ha, seppur succintamente, dato risalto agli elementi fattuali il furto aveva ad oggetto "generi alimentari e casalinghi per un valore complessivo di Euro 451,71, che gli imputati avevano prelevato dagli scaffali ed occultato all'interno di "scatoloni svuotati del prodotto originario (birra)" ed alle fonti probatorie (testimonianze dei citati SI e NE) da cui inferire la consapevole partecipazione del SA alla vicenda.
Alla luce di dette valutazioni, le deduzioni del ricorrente in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata, in punto di affermazione di responsabilità, risultano prive di pregio. Meramente assertive, oltre che genericamente formulate, si rivelano sia le considerazioni in ordine alla "insufficienza" a fini ricostruttivi delle dichiarazioni rese dai testimoni citati, sia quelle relative al ruolo, svolto dall'imputato, di mero "accompagnatore" del LL.
Nè appare corretto sostenere - come ha fatto il ricorrente - che gli stessi giudici di appello avrebbero affermato che "dal capo di imputazione e dalle dichiarazioni testimoniali" non era stato possibile evincere "la quantità e la qualità della merce sottratta". In proposito deve, invero, osservarsi che nella sentenza impugnata si legge, dapprima, che il bottino era del valore di Euro 451,71 (e si critica, pertanto, il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 c.p., n. 4) e, poco più avanti, si parla di beni (quelli occultati all'interno delle scatole di birra) non "analiticamente indicati", ma ciò esclusivamente al fine di far comprendere che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto sussistere le circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7. 4.2. In relazione alla qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente ribadisce trattarsi di truffa, e non di furto, affermando:
- che "nulla impediva di credere" che la cassiera avesse erroneamente conteggiato i prodotti presenti nel carrello;
- che la presunta manovra di occultamento della merce all'interno delle scatole di birra poteva essere considerata un raggiro idoneo a trarre in inganno la cassiera del supermercato.
In proposito, a dimostrazione della manifesta infondatezza dei rilievi, è sufficiente rilevare che gli imputati hanno occultato, all'interno di "scatoloni svuotati del prodotto originario", la merce prelevata dagli scaffali.
Appare del tutto ragionevole, pertanto, l'aver ritenuto che l'operazione fosse finalizzata ad eludere i controlli visivi. Gli accorgimenti adottati non erano, infatti, preordinati ad ingannare la vittima (nella specie, la cassiera del supermercato), inducendola ad autodanneggiarsi, ma finalizzati ad acquisire la definitiva e piena disponibilità delle cose sottratte, a superare con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto. Gli atti posti in essere dagli imputati erano, in altre parole, diretti a sottrarre le cose invito domino.
La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione dei costanti insegnamenti di questa Corte.
La truffa consiste, invero, in un'aggressione del patrimonio altrui realizzata attraverso un inganno che induce la stessa vittima ad autodanneggiarsi.
L'azione offensiva non si esaurisce - come nel caso del furto - in un'aggressione unilaterale del reo, ma richiede una sorta di completamento ad opera del soggetto passivo che coopera alla produzione del danno.
La frode è il nucleo centrale della condotta incriminata e risiede in una insidiosa e fraudolenta attività induttiva, che va realizzata mediante le specifiche modalità legislativamente previste e che deve determinare, negli specifici modi della causalità psicologica, l'errore del soggetto passivo.
Avvalersi di un mezzo fraudolento nel furto è, invece, condotta strumentale ed accessoria.
Il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento è, in altre parole, caratterizzato dal fatto che l'impossessamento avviene eludendo la vigilanza del detentore contro la sua volontà; fatto che - come si è detto - manca nella truffa, in cui il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente (cfr. Cass. 5, 6 aprile 1999, Montaruli;
Cass. 5, 23 marzo 2005, Lamberti, RV 232142; Cass. 4, 18 settembre 1997,
Grillo, RV 208784, secondo cui la truffa rientra tra i reati commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale, è ottenuto mediante "frode", mentre il furto va annoverato tra quelli consumati "mediante violenza" contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale;
Cass. 4, 24 gennaio 1996, Gullà, RV 204994; Cass. 2, 7 novembre 1988, Tappeiner, RV 180402 secondo cui, nel reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, l'azione delittuosa prescinde dall'induzione in errore del soggetto passivo e tende all'impossessamento della cosa altrui ponendo in essere ed utilizzando un qualsiasi mezzo che sorprenda o soverchi con l'insidia la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti che il soggetto passivo abbia apprestato a custodia della cosa propria e creando, così, una situazione di fatto che agevoli la commissione del reato).
4.3. Resta soltanto da dire (posto che il ricorrente ha sostenuto che "trattandosi di truffa, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza della querela, atteso che la medesima faceva esclusivo riferimento al furto") che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale è esposto nella sua essenzialità, spettando al giudice e non al privato di attribuire al fatto le definizioni e le conseguenze giuridiche che ne derivano (cfr. Cass. 5, 12 giugno 1992, Zatterin, RV 121789; Cass. 5, 9 gennaio 1985, Pagetti, RV 168908;
Cass. 3, 1 dicembre 1983, Marabelli, RV 162499).
5. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille,00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (mille,00). Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008