Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 4 1 7 0 3 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. N. 12579/01 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 9666 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 20/11/02 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIRSO 49, presso 10 studio dell'avvocato PIERLUIGI BEVILACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO EREDE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
HOTEL CARLOS V, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA: pro tempore, DENZA 50, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO BASSU, giusta delega in atti;
2002 4735 controricorrente -1- Corte d'appellwch. Cagari avverso la sentenza n. 133/00 delladella Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 21/07/00 R.G. N. 56/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato BEVILACQUA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLIERE C1 Glovany Cantermo -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al PR di Sassari EN NI esponeva di avere prestato la 1 propria attività lavorativa, in qualità di responsabile amministrativo, inquadrato come impiegato di I° livello, secondo il CCNL del settore, alle dipendenze delle società che, dal 1988 in poi, si erano succedute nella gestione dell'albergo Carlos V in Alghero;
da ultimo, essendo stata l'azienda alberghiera de qua sottoposta a sequestro giudiziario, alle dipendenze dell'Amministrazione Giudiziaria dell'Azienda stessa, con gestione affidata al custode, dott. Giorgio Porqueddu, che, nel febbraio 1995, gli intimava il licenziamento, essendo state le sue mansioni, concernente la tenuta della contabilità aziendale, affidate ad altra persona, che le svolgeva in via autonoma. Il ricorrente assumeva, invocando le relative declaratorie, che il licenziamento era privo di giusta causa e, comunque, del prospettato giustificato motivo oggettivo, e che pertanto doveva considerarsi nullo, inefficace, illegittimo ed invalido. Chiedeva, quindi, in conseguenza, la condanna della convenuta azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze di legge. by Con sentenza dell'11 marzo 1999 il PR rigettava la domanda, ritenendo legittimo l'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tale pronuncia veniva impugnata dal NI dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari-sez. distaccata di Sassari-, il quale deduceva la mancata prova della necessità di sostituirlo con un professionita esterno svolgente la sua medesima attività ed, in ogni caso, della impossibilità di impiego in mansioni equivalenti. Con sentenza del 7 giugno-21 luglio 2000, il Giudice d'appello rigettava il gravame, osservando, per un verso, che ragioni di "economicità" aziendale giustificavano la contestata sostituzione e, per altro verso, che l'astratta possibilità, da parte del NI, di essere adibito ad altre mansioni equivalenti -alla stregua della previsione della contrattazione collettiva di categoria- a quelle espletate, non 1 comportava l'obbligo di investirlo della titolarità del posto, ove non risultavano presenti ragioni di necessità ed impellenza. Per la cassazione di tale sentenza ricorre EN NI con due mezzi d'impugnazione. Resiste l'Hotel Carlos V, in persona del Custode giudiziario, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto ricorso, articolato su due motivi, EN NI, denunciando violazione dell'art.3 della legge n.604 del 1966 ed insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.3 e 5 della legge n. 604 del 1966 ed ancora insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte d'appello di Cagliari, così come in precedenza il PR, abbia ritenuto legittimo il recesso del datore di lavoro sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo sul presupposto che fosse venuta meno, nella specie, la necessità dell'inserimento del NI nell'impresa essendo state le mansioni dallo stesso svolte affidate ad un professionista esterno all'azienda, senza che fosse stata né raggiunta né offerta la prova in ordine alla necessità di sostituire l'opera svolta dal NI con quello del professionista esterno dott. Antonio Porcheddu, ed in ordine alla sopraggiunta inutilità della prestazione lavorativa del NI;
tanto più che a quest'ultimo era stato contestato di essersi rifiutato "di prendere in consegna la contabilità", il che stava a significare che era intenzione del custode giudiziario di utilizzare la sua opera. Inoltre, mancava anche la prova, gravante sul datore di lavoro, relativamente alla impossibilità di utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni diverse ed equivalenti a quelle da costui precedentemente svolte. Il ricorso, i cui motivi sono stati così sinteticamente esposti, è infondato. Va preliminarmente osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il riassetto organizzativo per una piu' economica gestione 2 dell'azienda vale a integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 legge n. 604 del 1966, restando insindacabile nei suoi profili di congruita' ed opportunita' la relativa scelta imprenditoriale, senza che la necessaria verifica dell'effettivita' di tale scelta comporti un'indagine in ordine ai margini di convenienza e di onerosita' dei costi connessi al sistema organizzativo modificato dall'imprenditore, atteso che la trasformazione ben potrebbe comportare un maggiore costo, nella previsione dell'ottenimento di migliori risultati (ex plurimis, Cass.23 giugno 1998 n.6222). Nella specie, il Giudice a quo ha accertato che l'appellante aveva prestato con continuità ed in regime di subordinazione l'attività di responsabile amministrativo alle dipendenze della S.r.l. CENAF dal 14 aprile 1988 al 31 maggio 1992 e della S.r.l. GESA dal'l maggio 1992 al 31 luglio 1993, finché, disposto il sequestro giudiziario dell'Azienda Alberghiera Hotel Carlos V in Alghero, gestita da quest'ultima società, il NI non veniva licenziato dall'Amministrazione Giudiziario, essendo state le sue mansioni affidate ad altra persona, che presiedeva alla tenuta della contabilità aziendale in via autonoma. Ha ancora accertato che il NI, per espletare le sue incombenze, si recava una volta al mese a prendere la documentazione contabile, "che portava quindi nel suo studio in continente", e procedeva allo sviluppo della contabilità, osservando che lo stesso lavoro venne poi svolto (con indiscussa professionalità e correttezza) da altro contabile, in regime di autonomia, per il modesto impegno di spesa di un milione di lire contro la retribuzione, prevista dalla contrattazione collettiva del settore, in complessivi tre milioni e mezzo di lire, cui andavano aggiunti gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva delle ferie e la contribuzione per l'assicurazione obbligatoria, per cui l'esborso complessivo superava gli otto milioni di lire. 3 Ha coerentemente tratto il convincimento che tale sostituzione, rispondendo alla esigenza di un rigoroso contenimento della spesa imposta dagli obblighi inerenti all'amministrazione giudiziaria, giustificava in ampia misura l'intimato licenziamento. Tale iter argomentativo si pone in linea con i principi che presiedono la materia e sopra enunciati, onde sotto l'esaminato profilo la censura risulta del tutto priva di fondamento. In altre parole, il fatto obiettivo che determino' il licenziamento del lavoratore fu la soppressione nell'ambito aziendale di una attivita', i cui risultati l'Azienda e, per essa, l'Amministrazione Giudiziaria preferì come suo potere-dovere acquisire da terzi. D'altro canto -giova ribadire-, per quanto riguarda la scelta dell'imprenditore di svolgere nella propria azienda una determinata attivita' o acquisirne i risultati da terzi, il giudice non puo' interferire, essendo il diritto dell'imprenditore a libere scelte imprenditoriali, espressione dell'iniziativa privata tutelata dall'art. 41 Cost. وAssodato dunque, che il licenziamento de quo fu determinato dal fatto obiettivo della scelta aziendale a favore della soppressione di un'attivita', i cui risultati si era preferito acquisire da terzi, giustamente il Tribunale ha ravvisato, nel caso di specie, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Né appare ostativa a tale conclusione, l'ulteriore rilievo, formulato dal ricorrente in ordine alla mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dell'impiego del dipendente licenziato all'interno dell'impossibilità dell'organizzazione aziendale. Osserva il Collegio che, se è vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo -nella cui nozione, come sopra chiarito, rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi 4 attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali grava sull'imprenditore l'onere della prova non solo dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, ma anche della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale (ex plurimis, Cass.13 novembre 2001 n.14093), è anche vero che tale seconda dimostrazione va contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti (cfr. Cass.20 settembre 2000 n.12454); ciò significa che il principio dell'onere della prova non va applicato con una rigidità contrastante con i limiti della ragionevolezza ed anche il lavoratore licenziato può e deve fornire elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione (cfr. Cass. 3 ottobre 2000 n.13134). Nella specie, il Giudice d'appello ha escluso che il NI potesse essere assegnato ad altro posto di lavoro, non ravvisandosi "ragioni di necessità ed impellenza", che potessero giustificare una tale assegnazione;
peraltro, era da considerare -sempre secondo il Giudice a quo- che il NI era presente nella struttura alberghiera "per il tempo sufficiente a prendere la documentazione che esaminava ed elaborava nel continente", svolgendo un'attività propria del lavoratore autonomo piuttosto che subordinato, con la conseguenza (implicita ma non per questo poco chiara) che sarebbe stato non prospettabile, anche in via astratta, la individuazione di posizioni lavorative equivalenti a quella propria del ricorrente. Seguendo tale linea argomentativa, ed in mancanza di utili indicazioni circa la esistenza di posizioni lavorative equivalenti a quella soppressa, il Giudice di secondo grado ha interpretato la normativa che disciplina il licenziamento per giustificato motivo oggettivo avendo particolare riguardo al caso concreto ed in forza di tale considerazione ha motivato in maniera esaustiva e conforme a diritto, la propria decisione. 5 Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del
P.Q.M.
av presente giudizio, liquidate in € 15,00 , oltre € 1.500,00 per onorari. Roma, 20 novembre 2002. IlConsigliere Il Presidente Rnockinetti Verstl I D S I L L N O I A V 3 I V A S 1 V A E 1 I V - N N 8 S O - I J D L O N E S I I S V N D ' I N IL CANCELLIERE I S E V N L E L O C I V T Depositato in Cancelleria, S O S O ' V 2/1 M 21 I oggi, IL CANCELLIEME CANCELLIERE C1 Giovanni Cantelmo 6