CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dai Consigliere EN SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1844 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 15/12/2023 RITENUTO IN FATTO LE' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di SA IO, avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, che, pronunciandosi sull'istanza di riesame presentata nell'interesse del ricorrente, sottoposto all'epoca alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla PG, l'ha rigettata. 2. L'impugnativa è affidata a due motivi finalizzati ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato per vizi motivazionali. 3. Con atto del 3.11.2023, ricevuto in pari data, il difensore del ricorrente, unitamente a questi, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, essendo intervenuta la revoca della misura cautelare con provvedimento del Gip del 11.10.23. CONSIDERATO IN DIRITTO LII ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Tenuto conto della ragione della rinuncia formulata per cessazione della materia del contendere, non consegue alcuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. sensi dell'art. sopravvenuta condanna del
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso il 15/12/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1844 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 15/12/2023 RITENUTO IN FATTO LE' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di SA IO, avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, che, pronunciandosi sull'istanza di riesame presentata nell'interesse del ricorrente, sottoposto all'epoca alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla PG, l'ha rigettata. 2. L'impugnativa è affidata a due motivi finalizzati ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato per vizi motivazionali. 3. Con atto del 3.11.2023, ricevuto in pari data, il difensore del ricorrente, unitamente a questi, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, essendo intervenuta la revoca della misura cautelare con provvedimento del Gip del 11.10.23. CONSIDERATO IN DIRITTO LII ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Tenuto conto della ragione della rinuncia formulata per cessazione della materia del contendere, non consegue alcuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. sensi dell'art. sopravvenuta condanna del
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Così deciso il 15/12/2023.