Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/2002, n. 10120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10120 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
1 012 0 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE iusdempimento eti obligo di fare- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 18581/99 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE 20600/99 Cron. 27613 Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 1997 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 63 SEN TENZA UFFICIO COPIE studio sul ricorso proposto da: copia Richiesta dal Sig. TI TT, TI IO, RD CO, 3.10 per diritti € 11 RD EP, elettivamente domiciliati in ROMA il LUG-2002 IL CANCELLIERE CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che li difende unitamente . agli avvocati GIULIANO DALFINI, FRANCESCA MAGGIOLO, т е giusta delega in atti;
ricorrenti - CANCELLERIA
contro
AVANZINI CARLO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 20600/99 proposto da: 2001 1721 AVANZINI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- U BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo difende unitamente all'avvocato AMEDEO DE MAIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
TI TT, TI IO, RD CO, RD EP;
- intimati avverso la sentenza n. 556/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 14/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
ucito l'Avvocato RICCI Pietro, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito 1'Avvocato SMIROLDO Antonino, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per i rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VA, con atto di citazione Carlo notificato il 6 dicembre 1989, di riassunzione di una causa già instaurata innanzi al Pretore di Verona, convenne innanzi al Tribunale del luogo TT TI, ER TI, CO DI per sentirli condannare, in adempimento dell'obbligazione assunta con scrittura privata del 1° marzo 1979, a rinnovare le condotte sotterranee, il capannone avicolo ed il silo realizzati a distanza dal confine con la sua proprietà inferiore a quella prevista dalle norme edilizie nonché a risarcirgli i danni. Espose l'attore che dette opere erano state realizzate dai DI, originari proprietari del fondo, poi venduto ai TI e che l'obbligo di . n demolirle, nei limiti delle distanze prescritte e f dalla legge e dalle norme edilizie vigenti, era l e stato assunto sia dai DI sia dai TI. G I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, opponendo, per quel che ancora rileva in questa sede, che i manufatti costituivano solo ampliamento di altro capannone edificato prima dell'entrata in vigore del P.R.G. del Comune di Villafranca, sicchè non doveva essere 3 osservata la distanza di mt. 20 dal confine, bensì quella di mt. 5 consentita dalla variante di adeguamento. Inoltre, i DI addussero di non avere assunto alcun obbligo contrattuale nei confronti dell' VA, precisando, peraltro, che le opere erano state realizzate dai soli TI. L'adito tribunale, ritenuto l'inadempimento dei soli TI, li condannò ad arretrare manufatti alla distanza di mt. 20 dal confine con la proprietà dell'attore ed a risarcire a costui i danni, da liquidarsi in separata sede, respingendo la domanda con riferimento ai convenuti DI. Proposero appello principale sia i TI sia i DI e 1'VA, а sua volta, propose appello incidentale. La Corte d'Appello di Venezia rigettò entrambi gli appelli, salva, per l'appello т и principale, la censura relativa all'omessa condanna д и dell'VA al rimborso delle spese processuali a в favore dei DI. In ordine alla domanda di arretramento del capannone, ha Osservato il giudice d'appello che non poteva accogliersi la tesi degli appellanti, secondo cui il manufatto costituiva ampliamento di altro capannone precedentemente costruito, poiché 4 tra le due costruzioni esisteva un distacco variabile da cm.30 а cm.55 e mancava qualsiasi struttura connessa ad esse né le stesse comunicavano tra loro in qualche modo, sicchè, in assenza di dati certi, non era consentito di ritenere ragionevolmente che i due manufatti costituissero un'entità unica ed inscindibile sul piano economico e funzionale. Quanto, poi, alla posizione dei DI, la corte di merito ha confermata l'esclusione della responsabilità affermata dal primo giudice,loro rilevando, in primo luogo, che legittimato passivamente nelle azioni di ripristino e risarcimento danni da inosservanza di distanze legali è il proprietario dell'edificio realizzato in violazione delle prescrizioni di legge ed, in secondo luogo, che con la scrittura privata del 1° й е marzo 1979 l'obbligo di arretrare il capannone ed в и il silo era stato assunto solo dai TI, д proprietari dei manufatti, e non anche, come ovvio, dai DI, risultanti proprietari delle condotte interrate, che significativamente erano state tenute distinte dal capannone e dal silo. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso principale TT e ER 5 TI nonché CO e US DI, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso 1'VA, che, a sua volta, propone ricorso incidentale, fondato su di un unico motivo. V'è memoria difensiva per i ricorrenti principali. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i due ricorsi vanno riuniti, essendo diretti verso la stessa sentenza. Col primo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione 0 falsa applicazione di norme di diritto, adducendo che non può condividersi il concetto di "ampliamento" della costruzione seguito dalla Corte d'Appello, perché se la mancanza di discontinuità tra un corpo di fabbrica e l'altro può ritenersi s. u in caso di piccole costruzioni,necessaria й l е l altrettanto non può dirsi per edifici complessiva e e di grandi dismissioni. J Osservano i ricorrenti Nel caso in esame non può un distacco di soli 30 cm valere а scomporre in due distinte costruzioni una struttura di varie migliaia di metri quadrati, senza contare che due corpi appartengono agli stessi 6 proprietari e svolgono la medesima funzione. Sulla base di un precedente giurisprudenziale del giudice amministrativo (T.A.R. Lombardia, Sez. Milano, 2 ottobre 1982, n.942), i ricorrenti sostengono che è sufficiente il collegamento funzionale esistente tra una precedente costruzione ed una successiva per ritenere che la seconda costituisca ampliamento della prima. E nella specie tale collegamento funzionale sarebbe dato dal fatto che entrambi i capannoni sono adibiti ad allevamento avicolo, essendo, il primo, destinato ad accogliere gli animali più giovani, il secondo ad accogliere quelli più sviluppati. La censura non può essere condivisa, poiché, in difetto di qualsiasi elemento strutturale che colleghi materialmente i due distinti corpi di fabbrica о di qualsiasi elemento che metta in comunicazione l'uno all'altro, correttamente la ет corte di merito ha escluso che il capannone sorto щ и ampliamento di successivamente possa definirsi ч quello costruito in dal quale precedenza, materialmente separato da un distacco variabile da 30 a 55 cm. Né, con riferimento all'esistenza del distacco i due capannoni, può seguirsi la tesi dei tra 7 ricorrenti, secondo cui tale circostanza sarebbe rilevante per escludere l'ampliamento solo nel caso di piccole costruzioni, non ravvisandosi apprezzabili ragioni, sul piano della logica e del diritto, che possano giustificare, al fine de quo, tra piccole e grandi una discriminazione costruzioni. Questa Corte non condivide neppure la tesi dell'ampliamento fondato sul collegamento funzionale che sarebbe ravvisabile tra i due capannoni, essendo evidente che la giurisprudenza del giudice amministrativo, cui essa si richiama, si è formata con esclusivo riferimento al problema del rilascio della concessione edilizia (la sentenza citata dai ricorrenti si riferisce alla necessità del previo inserimento dell'area sulla quale sorge la nuova costruzione nel programma ит pluriennale di attuazione), sicchè non può avere щ alcun rilievo nella questione del rispetto delle и distanze dai confini о dalle costruzioni, qui ч venendo in rilievo il diritto soggettivo del proprietario del fondo confinante a non vedersi pregiudicato nell'esercizio del suo ius aedificandi da costruzioni poste a distanza inferiore a quelle prescritte dalla legge. Tale pregiudizio, invero, 8 può derivare anche da nuove costruzioni funzionalmente collegate a costruzioni preesistenti, purchè, come nel caso in esame, si tratti di costruzioni strutturalmente autonome dalle costruzioni preesistenti. Al rigetto del primo motivo segue il rigetto secondo, che costituisce sviluppo logico del del primo, poiché dalla ritenuta fondatezza della censura relativa alla nozione di ampliamento fa derivare la conseguenza dell'applicazione della distanza dal confine, non di venti metri, bensì di cinque metri. esaminato il ricorso incidentale.Va ora, Con l'unico motivo formulato l'VA denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la decisione impugnata è erronea nella parte in cui ет и rigetta la domanda di arretramento dei manufatti в proposta nei confronti dei DI. е Osserva, all'uopo, che dalla scrittura del 1° ч marzo 1979 emerge che anche i DI si erano obbligati а demolire le costruzioni, compresa la condotta sotterranea. La censura è fondata. L'interpretazione che il giudice d'appello dà 9 della scrittura privata del 1° marzo 1979, con riferimento ai soggetti che si obbligarono 'a demolire le costruzioni di cui trattasi", trascura il dato letterale, cui l'interprete deve, in primo luogo, attenersi, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., per cogliere la comune intenzione delle parti, dato, rispetto al quale ogni altro criterio sussidiario, potendo essereassume rilievo utilizzato solo se le espressioni usate dalle parti non risultino, di per sé, chiare. Alla stregua di tale principio, la corte di merito avrebbe dovuto accertare se con l'espressione "... i sigg.ri DI e TI si obbligano а demolire le costruzioni di cui " lela condotta sotterranea trattasi, compresa parti non avessero chiaramente espresso l'intenzione di costituire l'obbligazione, non solo ат a carico dei TI, autori della costruzione ив del capannone e del silo а distanza illegittima, bensì anche a carico dei DI, danti causa dei ч TI, in tal modo promettendo, i DI, il fatto del terzo (cioè dei TI). L'ultimo rilievo vale anche con riferimento statuizione, secondo la alla prima ratio della quale rispetto all'azione de qua legittimato 10 passivo proprietario esclusivamente il dell'edificio illecitamente realizzato, essendo evidente che tale principio in sé corretto, trova deroga quando l'obbligazione sia stata assunta anche da terzi in virtù di un titolo negoziale. Conclusivamente, mentre il ricorso principale rigettato, Va accolto quello incidentale e, va 200 pertanto, la sentenza impugnata va cassata in FEB relazione al ricorso accolto, con conseguente rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione 109T129,11 della Corte d'Appello di Venezia, che giudicherà е del 456T 30,99 sulla domanda di abbattimento del capannone TOT 160,10silo proposta nei confronti di CO e US DI, tenendo conto dei rilievi e dei principi di cui innanzi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale;
cassa, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del 0 2 presente giudizio, ad altra sezione della Corte G U L 1 d'Appello di Venezia. 1 Così deciso in Roma, addi 14 dicembre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile. цеGungliere est. 41 Purelent 11 IL CANCELLIERE Valeria Neri