Art. 2.
Per essere ammessi agli esami dei concorsi, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la nomina ad uditore militare (gruppo A) e ad alunno di cancelleria di tribunale militare (gruppo B), e' necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneita' fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.
Per essere ammessi agli esami dei concorsi, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la nomina ad uditore militare (gruppo A) e ad alunno di cancelleria di tribunale militare (gruppo B), e' necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneita' fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.